Avvertenze deposito bilancio sociale


Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:

  • FedraPlus: la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco
  • DIRE: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software
     
  • altre soluzioni di mercato.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2021.

 

Formato XBRL

Le imprese sociali non devono depositare il bilancio sociale in formato XBRL, ma in formato PDF/A.

Elenco dei soci

Con il deposito del bilancio sociale non è possibile richiedere l'iscrizione dell’elenco dei soci.

Deposito del bilancio di esercizio

Oltre al bilancio sociale, le imprese sociali devono depositare presso il Registro delle imprese anche il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

Bilancio consolidato 

In caso di gruppi di imprese sociali, l’impresa sociale controllante, deve redigere e depositare presso il Registro delle imprese anche copia del bilancio consolidato.

Deposito del bilancio consolidato contestuale al deposito del bilancio di esercizio

Il bilancio consolidato dell'impresa sociale capogruppo deve essere depositato nel Registro delle imprese competente contestualmente al deposito del bilancio di esercizio dell'impresa sociale (art. 42 D.Lgs. n. 127/1991) ovvero entro trenta giorni dalla data in cui quest'ultimo è stato approvato dagli organi competenti.

Il deposito del bilancio consolidato e del bilancio di esercizio dell’impresa sociale si configurano quindi come unico adempimento, ne consegue che le imprese sociali che depositano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato nello stesso giorno sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria una sola volta, in sede di deposito del bilancio di esercizio.

Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, per ragioni di carattere informatico, non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica domanda (pratica).

Pertanto, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese sociali, per depositare il bilancio consolidato, devono presentare un’ulteriore domanda di deposito, utilizzando sempre il modulo B. Al fine della corretta applicazione dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, nel modello NOTE – XX, allegato al modello B, devono essere indicati gli estremi del deposito nel Registro delle imprese del bilancio di esercizio, come segue: “Il bilancio di esercizio al ... è stato depositato presso il Registro delle imprese in data ... con protocollo n...".

Bilancio sociale consolidato

In caso di gruppi di imprese sociali, l’impresa sociale controllante deve redigere e depositare nel Registro delle imprese anche copia del bilancio sociale consolidato, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 4 luglio 2019.

 

Forma giuridica

L'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (in G.U. n. 167 del 19.07.2017), riconosce la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutti gli gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Attività esercitata

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sono considerate di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a)  interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b)  interventi e prestazioni sanitarie;
c)  prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f)  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g)  formazione universitaria e post-universitaria;
h)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j)  radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k)  organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l)  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
m)  servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
n)  cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o)  attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p)  servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
q)  alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r)  accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s)  microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
t)  agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
u)  organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v)  riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a)  lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b)  persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Il numero di persone di cui alle lettere a) e b) non può essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori.

 

Sezione speciale del Registro delle imprese - iscrizione

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali.

Professionista incaricato - dichiarazione di conformità

Posto che l’articolo 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies si riferisce esclusivamente ai bilanci di cui all’articolo 2435 c.c., il professionista incaricato non è legittimato, in quanto tale, a dichiarare la conformità della copia del bilancio sociale di cui si richiede il deposito. Può tuttavia dichiarare la "copia per immagine" del bilancio sociale, prodotta ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (se il bilancio è formato in origine come documento cartaceo), oppure può dichiarare che la copia è prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (se il bilancio è formato in origine come documento informatico). 

                                                                                                                                                             
Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:47

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 12:47

A chi rivolgersi