Avvertenze deposito bilancio consolidato spa


Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:

  • FedraPlus: la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco. Si fa presente che il deposito del bilancio consolidato è escluso dalla procedura di Comunicazione Unica, per la trasmissione telematica occorre connettersi al sito http://webtelemaco.infocamere.it

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

  • Bilanci on-line: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web "Bilanci on-line" che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

 

Formato XBRL: tassonomia (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario)

La tassonomia di riferimento per i bilanci consolidati è quella corrispondente alla versione 2018-11-04.

La nuova tassonomia 2018-11-04 consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL composto da:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Rendiconto Finanziario

La Nota integrativa deve essere allegata alla domanda ancora in formato PDF/A.

Nuova tassonomia

Con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che AgID (Agenzia per l'Italia digitale) ha reso noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.C.M. 10/12/2008.

La nuova tassonomia 2018-11-04 è obbligatoria per le domande di deposito di bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva presentate dal 01-03-2019. Fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.

La nuova tassonomia è disponibile alla pagina

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Regole per utilizzo delle tassonomie

Sono state dismesse le versioni di tassonomia 2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17 ed è stata aggiunta la versione 2018-11-04.

La tassonomia 2015-12-14 contiene tutte le voci di bilancio presenti nelle tassonomie precedenti, ed è pertanto utilizzabile per ogni annualità di bilanci con data di inizio esercizio anteriore al 1/1/2016.

La versione di tassonomia 2018-11-04, in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2019: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.

Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1/1/2016 (ante D.Lgs n. 139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14 che sarà mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa.

Nello schema seguente si forniscono indicazioni per individuare la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in funzione della data di inizio e fine (esercizio):

Inizio esercizio prima del 1/1/2016 Tassonomia 2015-12-14 o, facoltativamente, versioni successive
 
 

Chiusura esercizio
prima del 31/12/2018

Chiusura esercizio
dal 31/12/2018 in poi

Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poi Tassonomia 2017-07-06 (utilizzabile fino al 31.12.2019), facoltativamente la versione 2018-11-04 Tassonomia 2018-11-04 o versione 2017-07-06 (quest'ultima utilizzabile fino al 28.02.2019)   

Redazione dell'istanza XBRL

Per redigere un’istanza XBRL relativa al prospetto contabile, nel rispetto della tassonomia di riferimento, è possibile utilizzare uno dei software disponibili sul mercato che preveda la funzione di generazione dell’istanza XBRL o gli strumenti gratuiti messi a disposizione da Infocamere sul sito: http://webtelemaco.infocamere.it sezione Bilanci>Bilanci Xbrl>Strumenti PC+NI dove è possibile reperire:

  • un software gratuito per la compilazione dell’istanza XBRL, a partire dalla imputazione manuale dei valori in un apposito file excel, oppure tramite la loro importazione da un istanza XBRL, anche se limitata ai prospetti contabili e redatta con qualsiasi versione di tassonomia. Per ulteriori dettagli si rimanda al Vademecum pubblicato nella stessa pagina;
  • TEBENI: il servizio on-line per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualizzazione in formato HTML o PDF, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano.

Il file generato, contenente l’istanza XBRL, è sempre definito con nome file senza spazi o altri “caratteri speciali” ed estensione .xbrl.

Validazione  dell’istanza  XBRL

Qualunque sia lo strumento utilizzato per la generazione dell’istanza XBRL, è buona prassi provvedere alla sua verifica formale (validazione) per accertarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese.

Sul sito Telemaco, alla sezione Bilanci>Bilanci Xbrl>Strumenti PC+NI è disponibile lo strumento gratuito TEBENI che consente la verifica della correttezza formale dell’istanza XBRL (rispetto della tassonomia di riferimento, quadratura delle voci di bilancio, ecc.). Si tratta degli stessi controlli di base svolti dal Registro Imprese all’atto del ricevimento dell’istanza, pertanto questa preventiva validazione garantisce il superamento dei controlli specifici nell’istruttoria camerale.

Formato XBRL - casi di esonero

In taluni casi, espressamente previsti dalla legge, vale l’esonero dall’obbligo di redigere il prospetto contabile nel formato XBRL, per cui non sono tenute a redigere il bilancio consolidato in questo formato:

  • le società di capitali quotate in mercati regolamentati
  • le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, le società' esercenti attività' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
  • le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b).

Le società esonerate dall’obbligo di utilizzare il formato XBRL possono depositare il bilancio consolidato in formato .pdf/A-1 (per le modalità di presentazione vedi la sezione Allegati: nota integrativa in PDF/A).

 

Approvazione del bilancio consolidato

La legge non prevede che il bilancio consolidato debba essere approvato dall' assemblea dei soci, ne deriva che alla relativa domanda non deve essere allegato il verbale dell’assemblea dei soci.

Relativamente alle sole società per azioni che abbiano optato per il sistema dualistico, le norme individuano tra le competenze del consiglio di sorveglianza l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, tuttavia, non occorre allegare alla domanda copia del verbale del consiglio di sorveglianza in quanto lo stesso non rientra tra i documenti obbligatori che corredano il bilancio consolidato. 

Elenco dei soci

Le società per azioni che controllano altre società non devono presentare al Registro delle imprese, oltre alla domanda di iscrizione del proprio elenco dei soci, anche un'ulteriore domanda avente per oggetto l'elenco dei soci delle società comprese nel consolidamento. Se presentata, la stessa è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.

Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale. La revisione legale del bilancio consolidato e' demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato: revisore legale dei conti o società di revisione legale.

Copia della relazione di revisione legale dei conti o della società di revisione legale deve essere sempre allegata alla domanda di deposito del bilancio consolidato.

Relazione del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo

Se redatta, non deve essere allegata alla domanda di deposito del bilancio consolidato.

Ulteriori documenti informativi per rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria 

Per rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria possono essere redatti:

  • il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato;
  • il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

Tali documenti, se redatti, devono essere depositati con il bilancio consolidato nella forma informatica e giuridica prevista per il deposito degli altri allegati obbligatori del bilancio.

Data di riferimento del bilancio consolidato diversa dalla data di chiusura dell'esercizio della società controllante

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide, di regola, con la data di chiusura dell'esercizio dell’impresa controllante. Tale data, tuttavia, può coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggioranza delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse; l’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

Termine di deposito

Il bilancio consolidato deve essere depositato nel Registro delle imprese competente contestualmente al deposito del bilancio di esercizio (art. 42 D.Lgs. n. 127/1991) ovvero entro trenta giorni dalla data di approvazione di quest'ultimo.

Il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si configurano quindi come unico adempimento, ne consegue che le società che depositano il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono tenute all’assolvimento dell’imposta di bollo e del diritto di segreteria solo una volta  e in sede di deposito del bilancio di esercizio. Pur trattandosi di un unico adempimento, tuttavia, non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica pratica e ciò, per esigenze funzionali e di carattere informatico.

Pertanto, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le società che depositano il bilancio consolidato devono presentare un’ulteriore domanda di deposito. A tale scopo devono compilare sempre il modello B e, al fine della corretta applicazione dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, devono indicare nel relativo modello NOTE – XX gli estremi dell’avvenuto deposito del bilancio di esercizio, come segue: "Il bilancio di esercizio al ........ è stato depositato nel Registro delle imprese in data .......... con protocollo n...".

 

Deposito del bilancio consolidato della società controllante eseguito dalla società controllata (sub holding) che si avvale dell'esonero

Ricorrendo le ipotesi previste dall’art. 27 commi 3 e 5 del D.Lgs. 127/1991, il deposito del bilancio consolidato della società controllante viene eseguito in proprio anche dalla società controllata. In questo caso, infatti, la sub-holding non è tenuta alla redazione di un proprio bilancio consolidato riferito al sotto-gruppo di imprese che controlla. Deve però depositare nel Registro delle imprese copia del bilancio consolidato redatto dalla società capogruppo (holding). Nell’ipotesi in cui quest’ultima avesse già depositato nel Registro delle imprese il proprio bilancio consolidato, la sub-holding può evitare di allegare alla domanda di deposito del bilancio consolidato della capo gruppo copia di quest’ultimo, essendo sufficiente indicare nel modello Note della domanda (modello B) il numero di protocollo del bilancio consolidato già depositato dalla capogruppo, come segue: "Il bilancio consolidato della società capogruppo è stato depositato nel Registro delle imprese in data ... con protocollo n...".
La sub-holding deve però obbligatoriamente depositare nel Registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio.

Per ulteriori informazioni vedi la pagina Deposito del bilancio consolidato della società controllante eseguito dalla società controllata

Bilancio consolidato della società in nome collettivo o in accomandita semplice

Le società in nome collettivo o in accomandita semplice, se tutti i soci illimatatamente responsabili sono società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, devono redigere e pubblicare nel Registro delle imprese il bilancio consolidato, ai sensi del D.Lgs 127/91.
Le stesse società devono redigere anche il bilancio di esercizio, secondo le norme previste per le società per azioni, ma tale documento, a differenza del bilancio consolidato, non deve essere depositato nel Registro delle imprese.
Le società semplici sono escluse dai suddetti obblighi.

Per ulteriori informazioni vedi la pagina Deposito bilancio consolidato delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

 

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Ultima modifica
Giovedì, Febbraio 28, 2019 - 11:14

Aggiornato il: Giovedì, Febbraio 28, 2019 - 11:14

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