Attività di facchinaggio


Tutte le informazioni sull'attività di portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali.

Definizione dell'attività

L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:

  • portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.

 

Annotazione artigiana impresa di facchinaggio

L'impresa per svolgere l'attività in forma arigiana deve possedere i requisiti previsti dalla legge quadro sull'artigianato 443/85

Requisiti

per l´esercizio dell´attività di facchinaggio, devono essere dimostrati i seguenti requisiti

  • requisiti di onorabilità


REQUISITI DI ONORABILITA´
I requisiti di onorabilità devono sussistere in capo ai seguenti soggetti: 

  •  titolare dell´impresa individuale
  • institore o direttore preposto all´esercizio dell´impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
  • tutti i soci per le società in nome collettivo
  • soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni
  • amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative

I requisiti di onorabilità sono i seguenti:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione (artt. 648,649 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (artt. 641,649 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fallimentare), usura (artt. 644, 644 ter, 649 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo che sia intervenuta riabilitazione
  • mancata comminazione di pena accessoria dell´interdizione dall´esercizio di una professione o di un´arte o dell´interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n.575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
     
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell´impiego di mano d´opera negli appalti di opere e di servizi)
Documentazione

MODULISTICA PER LE ATTIVITÀ VERIFICATE DAL R.I.

 
L´iscrizione al Registro Imprese dell´attività di facchinaggio richiede la presentazione, alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale dell´impresa, della seguente documentazione: 

 

Dal 14.02.2013 è necessario allegare alle pratiche di iscrizione/modifica di impiantisti, autoriparatori, pulizie e facchinaggio il modello di autocertificazione antimafia compilato dai seguenti soggetti: 

  • Titolare di impresa individuale
  • Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione delle società di capitale
  • Socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
  • I soggetti membri del collegio sindacale, revisori, sindaco
  • Tutti i soci di società in nome collettivo
  • Soci accomandatari di società in accomandita semplice,
  • Soggetti che rappresentano stabilmente le società estere con sedi secondarie in Italia


Scarica il modello di autocertificazione antimafia


AVVERTENZE SULL´AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi di quanto dispone l’art. 19 L. 241/90 l’ufficio, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000

  •  chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
  • l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso
  • le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale
  • in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni
Costi

COSTI
Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione al R.I. delle denunce di inizio attività di facchinaggio.


1 - SOCIETA´

  • diritti €50,00 + €15,00
  • Su supporto informatico digitale
  • diritti €30,00 + €15,00
    Con modalità telematica

NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €15,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni)

2 - IMPRESE INDIVIDUALI

  • bollo € 17,50 - diritti €23,00 + €9,00
  • Su supporto informatico digitale
  • bollo € 17,50 - diritti €18,00 + €9,00
    Con modalità telematica

NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €9,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni)

 

N.B: il MODELLO B per la variazione di fascia di classificazione è da prodursi in marca da bollo da €16,00

Fasce di classificazione


Sono previste tre fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:

  • la fascia inferiore a 2,5 milioni di euro
  • la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro
  • la fascia superiore a 10 milioni di euro


Le imprese vengono distinte in tre categorie diverse in ragione del periodo di attività

  1. imprese che svolgono l’attività da almeno tre anni
  2. imprese che svolgono l’attività da non meno di due anni e da non più di tre
  3. imprese che svolgono l’attività da meno di due anni

Le prime devono considerare il volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato in media negli ultimi tre anni;
per le seconde si fa riferimento alla media del volume di affari del periodo di attività;
le ultime sono iscritte direttamente nella fascia di classificazione iniziale.
 

ISCRIZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE
Avviene contestualmente alla presentazione del modello SCIA con l’attribuzione automatica della fascia di classificazione iniziale (inferiore a 2,5 milioni di euro)

VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE
E’ previsto l’obbligo di comunicazione di variazione della fascia di appartenenza per la sola variazione in negativo: la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi della negatività.
In caso di tardata o omessa comunicazione di variazione negativa è prevista una sanzione amministrativa.
Queste disposizioni si applicano anche alle imprese aventi sedi in uno stato dell’Unione Europea con sede o unità locale in Italia.
Le comunicazioni di altre variazioni sono facoltative.
Per la domanda di modifica della fascia di classificazione è necessario compilare il MODELLO B IN BOLLO EURO 16,00- disponibile in formato pdf  - fornendo l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione dei corrispondenti compensi ricevuti.
Deve essere altresì allegata la documentazione richiesta.

Nel caso di mancata corrispondenza tra la fascia dichiarata e quanto risulta dalla documentazione allegata, il Settore invita l’impresa a rettificare la fascia dichiarata e, in caso di esito negativo dell’invito, avvia i procedimenti d’ufficio che ritiene opportuni.

Sanzioni


All´applicazione delle sanzioni, all´accertamento delle eventuali violazioni nonchè alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l´artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

SANZIONI PER LE IMPRESE DI FACCHINAGGIO
Per le imprese di facchinaggio sono previste le seguenti sanzioni:

  • Fasce di classificazione
    Al titolare di impresa individuale, all´institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni relative alle fasce di classificazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000
  • Sospensione o mancata iscrizione
    Al titolare dell´impresa individuale, all´institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano le attività senza l´iscrizione dell´impresa nel registro delle imprese o nell´albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l´avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.

Ai fini dell´applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13, l´impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita è assimilata all´impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell´albo provinciale delle imprese artigiane.

SANZIONI PER I COMMITTENTI
I committenti, anche se non è chiara la distinzione operata dal legislatore, incorrono nelle seguenti sanzioni:

  • Al titolare dell´impresa individuale, all´institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all´articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000
  • Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attività di cui all´articolo 2, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall´albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500.
    Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.


VALIDITA´ DEI CONTRATTI
I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall´albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.
I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell´Erario.

Sospensioni, cancellazioni e ricorsi


PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELL´ISCRIZIONE DELL´ATTIVITA´
La procedura di sospensione dell’attività viene instaurata in caso di

  • violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 626/1994
  • violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla L. 1369/1960
  • ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in ambito previdenziale ed assicurativo ed a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro derivante da norme di legge o regolamenti o da contratti collettivi nazionali del settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali
  • mancato deposito dei contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all’anno presso la Direzione Provinciale del Lavoro, servizio ispezioni del lavoro, entro trenta giorni dalla loro stipulazione a cura del legale rappresentante dell’impresa affidataria; per questi stessi contratti, mancata stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall’uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.

Il provvedimento motivato di sospensione viene adottato dal responsabile del procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie o, ove richiesto, previo contraddittorio.
La sospensione può inoltre essere accordata sempre dal responsabile del procedimento in caso di avvio della procedura di cancellazione (si veda il successivo paragrafo 5) per perdita di uno dei requisiti di onorabilità, ove sia presentata dall’impresa apposita istanza entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avvio di quest’ultimo procedimento.
In questa istanza l’impresa deve dichiarare di impegnarsi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

RICORSO CONTRO LA SOSPENSIONE

Contro il provvedimento di sospensione è possibile esperire ricorso alla Giunta della Camera di Commercio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
La Giunta può autorizzare la continuazione di tutti i contratti stipulati anteriormente alla data di adozione del provvedimento di sospensione non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente dell’impresa.
La medesima autorizzazione può essere concessa nel caso in cui il provvedimento di sospensione sia derivante da violazione/i in ambito previdenziale ed assicurativo (si veda il punto c. sopra specificato) e detta autorizzazione è volta anche a tutelare i lavoratori e le controparti, se il comportamento dell’impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELL´ATTIVITA´
La procedura di cancellazione dell’attività viene instaurata in uno dei seguenti casi:

  • perdita di uno dei requisiti di onorabilità senza che l’impresa abbia presentato istanza di sospensione dell’attività
  • se l’istanza di sospensione dell’attività non viene accolta dal responsabile del procedimento
  • se l’impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all’avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione.

Il provvedimento di cancellazione viene adottato dal responsabile del procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, ove richiesto dall’interessato, previo contraddittorio.


RICORSO CONTRO LA CANCELLAZIONE
Contro questo provvedimento è possibile esperire ricorso alla Giunta della Camera di Commercio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Per le imprese annotate come artigiane 
E' ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni
 

Normativa di riferimento

Decreto Ministero Attività Produttive 30.06.2003 n. 221

Legge 02.04.2003 n. 227

D: Lgs. 10.10.2012 art 10

Legge 07.08.1990 n. 247 art. 19

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Ultima modifica
Venerdì, Maggio 10, 2024 - 10:57

Aggiornato il: Venerdì, Maggio 10, 2024 - 10:57

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