Atti notarili


Gli atti indicati in questa pagina sono soggetti ad iscrizione o deposito nel Registro delle imprese.

  • Copia informatica dell’originale cartaceo dell’atto, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20051
    oppure

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell'atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/20052, secondo la seguente formula apposta in calce all'atto:
    “Il sottoscritto … (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'atto ... (indicare il tipo di atto) è conforme all’originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”
     

CASI PARTICOLARI

ATTO MODIFICATIVO DI SOCIETA' DI CAPITALI SOGGETTO A TERMINE O CONDIZIONE (non ancora verificati al momento della presentazione della domanda).
N.B. Lo statuto aggiornato deve essere depositato separatamente e soltanto quando le modifiche deliberate hanno effetto. Può essere depositato unitamente all’atto soltanto se lo stesso riporta, di seguito agli articoli aggiornati, l’indicazione che questi saranno vigenti soltanto a termine scaduto o condizione avverata.

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell'atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, per estratto, ai sensi dell’art. 22, comma  2 del D.Lgs. n. 82/20052, secondo la seguente formula apposta in calce all'atto:
    “Il sottoscritto … (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell’estratto del ... (indicare il tipo di atto e specificare che non si allega lo statuto aggiornato) è conforme all’originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”
     

ATTO MODIFICATIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI SOGGETTO A TERMINE O CONDIZIONE PER ALCUNE SOLTANTO DELLE MODIFICHE DELIBERATE (non ancora verificati al momento delle presentazione della domanda)
Con riguardo agli articoli relativi alle modifiche soggette a termine o a condizione, vedi N.B. caso precedente.

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell'atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, con omissis, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/20052, secondo la seguente formula apposta in calce all'atto:
    “Il sottoscritto … (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'atto ... (indicare il tipo di atto e specificare che si omettono gli articoli dello statuto relativi alle modificazioni che non hanno ancora avuto effetto) è conforme all’originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”
     

DEPOSITO del solo STATUTO AGGIORNATO (separatamente e successivamente all’iscrizione dell’atto modificativo)

  • REDATTO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO
    Seguire le regole relative agli Atti non notarili, tenendo presente che la copia deve essere allegata senza riportare alcun estremo notarile (timbro, repertorio, ecc.); questi, infatti, possono essere riportati sulla copia informatica soltanto quando lo statuto sia stato redatto da Notaio e la copia allegata alla domanda sia stata dichiarata conforme dal Notaio stesso.

  • PER “ESTRATTO” DELL’ATTO NOTARILE (del quale lo statuto fa parte integrante)
    • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dello statuto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, per estratto, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/20052, secondo la seguente formula apposta in calce all'atto:
      “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell’estratto del ... (indicare il tipo di atto e specificare che non si allega l’atto modificativo) è conforme all’originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”
       

1Tale forma deve essere prescelta quando si tratta di documenti informatici, formati in origine su supporto analogico, che assumono piena efficacia con la sola apposizione della firma digitale di un pubblico ufficiale o di un depositario pubblico o autorizzato che li spedisce o li rilascia.
2Tale forma deve essere prescelta quando si tratta di copie per immagine (scannerizzate) di atti o documenti, in genere, formati in origine su supporto analogico che, però, assumono piena efficacia probatoria degli originali da cui sono estratti, se la loro conformità è attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Elenco degli atti notarili soggetti ad iscrizione o deposito

  • ATTI NOTARILI, soggetti ad iscrizione o deposito
    • Atto costitutivo.
    • Ricevuta di versamento del capitale sociale.
    • Atto di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto.
    • Atto modificativo dei patti sociali.
    • Autorizzazioni richieste dalle leggi speciali
    • Deliberazione di scioglimento da parte dell’assemblea.
    • Atto di scioglimento per volontà di tutti i soci.
    • Delibera di revoca della liquidazione.
    • Atto di revoca della liquidazione.
    • Atto di trasformazione natura giuridica.
    • Relazione giurata di stima.
    • Relazione dell’esperto ex art 2343-ter c.c.
    • Atto di conferimento di procura.
    • Atto di revoca di procura.
    • Atto di trasferimento di quote di s.r.l.
    • Atto di trasferimento d’azienda.
    • Delibera di fusione o di scissione.
    • Situazioni patrimoniali ex art. 2501-quater c.c.
    • Atto di fusione o di scissione.
    • Atto istitutivo o modificativo di sede secondaria.
    • Accordo di ristrutturazione dei debiti.
    • Atto costitutivo del patrimonio destinato ad uno specifico affare.
    • Contratto di rete.
    • Delibera emissione dei titoli di debito di s.r.l.
    • Delibera di emissione di obbligazioni convertibili.
    • Delibera di emissione di obbligazioni non convertibili.
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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

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