Assolvimento imposta di bollo domanda di iscrizione di una pluralità di adempimenti pubblicitari


Le domande aventi per oggetto la richiesta di iscrizione di una pluralità di adempimenti pongono il problema se l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per un adempimento includa anche l’imposta dovuta per l’iscrizione delle ulteriori istanze contenute nella stessa domanda.

In materia di diritto tributario vige il principio secondo il quale i casi in cui sono previsti trattamenti di favore sono tipici e non possono essere estesi per analogia, devono trovare fondamento nelle norme e nei regolamenti.

A tal fine occorre verificare se ricorre la condizione dell’unicità di contesto, prevista dall’articolo 13 del D.P.R. n. 642/72, che consente, data l’unicità dell’istanza, il pagamento di un’unica imposta di bollo.
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Lombardia prot.n. 6857/2016), ove particolari disposizioni legislative o regolamentari non impongano la redazione di istanze separate, può essere formulata un’unica domanda (con più richieste), con l’assolvimento di un’unica imposta di bollo.

La predisposizione delle domande di iscrizione nel Registro delle imprese è regolamentata dalla circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C che presuppone la redazione di istanze separate. Ciò si ricava dal fatto che, laddove il Ministero dello sviluppo economico ritenga possibile la presentazione di istanze congiunte né dà espressa indicazione. Si pensi al caso della domanda di iscrizione dello scioglimento senza liquidazione delle società di persone, la quale può essere presentata congiuntamente all’istanza di cancellazione della stessa dal Registro imprese, oppure, al caso della domanda di deposito del bilancio di esercizio, la quale può essere presentata congiuntamente con la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci di società per azioni.

In ragione di ciò, la condizione dell’unicità di contesto, quindi dell’unicità della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese con pluralità di richieste di iscrizione, deve essere ravvisata laddove la suddetta circolare preveda tale possibilità.

Tale criterio, tuttavia, non è sufficiente a verificare la condizione dell’unico contesto, occorre anche che tutti gli eventi o gli effetti degli atti e dei fatti di cui si richiede l’iscrizione decorrano dalla stessa data.
Diversamente, salvo eccezioni espressamente previste dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C o dall’Agenzia delle Entrate, occorre sempre presentare più domande, distinte e separate, una per ogni data effetto, soggette ciascuna ad autonoma imposta di bollo.

Riepilogando, soltanto la coesistenza di entrambe le condizioni (possibilità di unica domanda prevista dalla suddetta circolare e stessa data atto/effetto) integra la fattispecie dell’unico contesto e il conseguente pagamento di un’unica imposta di bollo.

In assenza di unico contesto, in caso di richiesta di iscrizione di un atto notarile, l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite MUI non può comprendere l’imposta dovuta per le ulteriori istanze presentate contestualmente, per queste ultime deve essere versato anche l’importo aggiuntivo previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, del D.P.R. n. 642/72.

Ne consegue che per le domande di iscrizione dei seguenti adempimenti pubblicitari l’imposta di bollo non può essere assolta tramite il M.U.I.:

ADEMPIMENTI CON STESSA DATA EVENTO/EFFETTO MA UNICA DOMANDA NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DALLA CIRCOLARE 6 maggio 2016, n. 3689 /C

ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L. o S.P.A. e DICHIARAZIONE di SOCIO DI UNICO
(l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto espressamente l’unico contesto solo per le società a responsabilità limitata semplificata a socio unico).

DELIBERA DI AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI CON ATTESTAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI SOCIO UNICO

DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI SOCIETA’ DI CAPITALI CON ATTESTAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE E DICHIARAZIONE DI RICOSTITUZIONE PLURALITA’ DEI SOCI 

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVA CON NOMINA AMMINISTRATORI, MEMBRI ORGANO DI CONTROLLO INTERNO/REVISORI
(la circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C prevede espressamente la presentazione congiunta con un’unica domanda dell’iscrizione dell’atto costitutivo o modificativo e della nomina degli amministratori, non prevede la richiesta contestuale dell’iscrizione della nomina dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione).

ATTO MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVA CON NOMINA AMMINISTRATORI E CESSAZIONE AMMINISTRATORI USCENTI
(la circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C prevede espressamente la presentazione congiunta con un’unica domanda dell’iscrizione dell’atto modificativo e della nomina degli amministratori, non prevede la richiesta contestuale dell’iscrizione della cessazione degli amministratori uscenti).

DELIBERA ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI DI MODIFICA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI S.P.A. CON NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE OBBLIGAZIONISTI

DELIBERA DI COSTITUZIONE PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE CON NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE STRUMENTI FINANZIARI

ATTO MODIFICATIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI/SOCIETA’ DI PERSONE e VARIAZIONE DOMICILIO DI UN QUALSIASI SOGGETTO ISCRITTO NEL R.I.
Attenzione: la variazione del domicilio dei soggetti iscritti nel Registro delle imprese (es. amministratori, sindaci, revisori, procuratori ecc.) si iscrive nel Registro delle imprese.

ADEMPIMENTI CON DATE EVENTO/EFFETTO DIVERSE

DELIBERA DI SCIOGLIMENTO E NOMINA LIQUIDATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALI CON CESSAZIONE AMMINISTRATORI 
La data di nomina del liquidatore è la data dell’atto; la cessazione degli amministratori decorre, invece, dalla data di iscrizione dell’atto di nomina del liquidatore nel Registro delle imprese.
La circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C prevede espressamente la presentazione congiunta con un’unica domanda (anche a fronte di date effetto diverse), ma non essendoci coincidenza della data di effetto, con riguardo alla cessazione degli amministratori, l’assolvimento del bollo tramite M.U.I. non include anche quest’ultima istanza.

REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE CON EFFETTO ESECUTIVO E CESSAZIONE DEL LIQUIDATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALE CON NOMINA AMMINISTRATORI
La data di nomina degli amministratori è la data dell’atto; la cessazione del liquidatore decorre, invece, dalla data di iscrizione dell’atto di nomina degli amministratori nel Registro delle imprese.
La circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C prevede espressamente la presentazione congiunta con un’unica domanda (anche a fronte di date effetto diverse), ma non essendoci coincidenza della data di effetto, con riguardo alla cessazione del liquidatore, l’assolvimento del bollo tramite M.U.I. non include anche quest’ultima istanza.

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE E ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE DELLA SOGGEZIONE ALL’ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Le date atto non coincidono. Per la prima domanda la data è quella dell’atto costitutivo o modificativo, per la domanda di iscrizione della soggezione all’altrui direzione e coordinamento la data dell’atto coincide con la data di presentazione della stessa. Inoltre, la circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C non prevede espressamente la presentazione congiunta delle due istanze con un’unica domanda.

 

Può essere assolta tramite M.U.I. perché è ravvisata l’unicità di contesto, l’imposta di bollo dovuta per le domande di iscrizione dei seguenti adempimenti pubblicitari:

ADEMPIMENTI CHE SODDISFANO LA CONDIZIONE DELL'UNICITA' DI CONTESTO

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVA CON NOMINA AMMINISTRATORI
La circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C prevede espressamente la presentazione congiunta delle due istanze con un’unica domanda.

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.LGS. 112/2017 E CONTESTUALE RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE IMPRESE SOCIALI
La condizione dell’unico contesto si evince dall’art. 5 del D.Lgs. 112/2017 che recita “gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo  31, comma 2, della  legge 24 novembre 2000, n. 340.

ATTO MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE GIA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE IMPRESE SOCIALI (ATTO NON PIU’ RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 112/2017) E CONTESTUALE RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE IMPRESE SOCIALI
Per effetto della modifica dell’atto costitutivo la società non è più in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “impresa sociale”.

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 10 L. 183/2011 E CONTESTUALE RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
La circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C prevede espressamente la presentazione congiunta delle due istanze con un’unica domanda.

ATTO MODIFICATIVO DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI O DI PERSONE GIA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (ATTO NON PIU’ RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI DELL’ART. 10 L. 1983/2011) E CONTESTUALE RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI.
Per effetto della modifica dell’atto costitutivo la società non è più in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “società tra professionisti”.

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Ultima modifica
Mercoledì, Febbraio 16, 2022 - 11:52

Aggiornato il: Mercoledì, Febbraio 16, 2022 - 11:52

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