Approfondimento normativo imposta di bollo tramite MUI


comma 1-bis – ATTI ROGATI, RICEVUTI O AUTENTICATI DA NOTAI O DA ALTRI PUBBLICI UFFICIALI, RELATIVI AI DIRITTI SUGLI IMMOBILI, INCLUSI GLI ATTI DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI DIVERSI DALLE SOCIETA’, SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE CON PROCEDURE TELEMATICHE E LORO COPIE CONFORMI PER USO REGISTAZIONE ED ESECUZIONE DI FORMALITA’ IPOTECARIE – (Atti immobiliari)

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO: MUI TIPOLOGIA ATTO IMPORTI IN EURO

Bollo assolto all’origine (O)

1) per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni, le rinunce e gli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti:

230,00

2) nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o depositare anche presso il Registro delle imprese: 

300,00

Bollo assolto all’origine (O)

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari:

155,00

4) nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o depositare anche presso il Registro delle imprese: 

225,00

Bollo assolto all’origine (O)

 5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (R.D. n. 499/1929):

125,00

6) nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o depositare anche presso il Registro delle imprese: 

195,00

 
 
 

I NN. 1), 3) e 5) si riferiscono esclusivamente ad atti che comportino solamente la registrazione e l’esecuzione delle formalità nei registri immobiliari.
Rientrano nella previsione del N.2): la costituzione di società con conferimento di immobili, l’aumento di capitale di società con conferimento di immobili, le cessioni di azienda o di ramo di azienda comprendente i diritti di proprietà o i diritti reali di godimento su immobili, il patto di famiglia con trasferimento di azienda comprendente immobili (elenco non esaustivo). Si tratta di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni e le rinunce di ogni tipo agli stessi, che comportano però anche l’esecuzione di formalità nel Registro delle imprese.
Rientrano nella previsione del N.4): l’affitto di azienda o di ramo di azienda comprendente immobili, con durata ultra novennale, le modificazioni societarie di denominazione o sede, trascritte nei registri immobiliari, la fusione tra società titolari di diritti su immobili, la scissione di società titolare di diritti su immobili, la trasformazione eterogenea di altri enti, titolari di immobili, in società, la costituzione di immobili in patrimonio destinato a specifico affare (elenco non esaustivo). Si tratta di atti soggetti a registrazione e all’esecuzione di formalità immobiliari, non comportanti il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, che comportano però anche formalità nel Registro delle imprese.
Rientrano nella previsione del N. 6) gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, che comportano formalità anche nel Registro delle imprese.
L’indicazione “nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o depositare anche presso il Registro delle imprese”, presente in corrispondenza dei NN. 2, 4 e 6 dell’articolo 1, comma 1-bis, ha dato luogo a parecchi dubbi interpretativi, in ragione dei quali, al riguardo, sono state assunte posizioni molto diverse. I dubbi sorgono non soltanto a causa della poca chiarezza di tale espressione, ma nascono anche dal confronto con la formula letterale, utilizzata nell’articolo art. 1 comma 1-bis 1 – N.1 (punto immediatamente successivo all’articolo 1, comma 1-bis, NN. 2, 4 e 6), “incluse la copia dell’atto e la domanda per il Registro delle imprese”, sicuramente molto più chiara.

In assenza di un intervento chiarificatore “ufficiale” da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio del Registro imprese di Torino, aderisce all’interpretazione più rigorosa e restrittiva, secondo la quale il M.U.I. includerebbe solo la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese e non anche la copia dell’atto allegata.

Conseguentemente l’impresa deve sempre corrispondere anche gli importi aggiuntivi di:

  • euro 17,50 in caso di impresa individuale
  • euro 59,00 in caso di società di persone
  • euro 65,00 in caso di società di capitali.

comma 1-bis.1 – ALTRI ATTI ROGATI, RICEVUTI O AUTENTICATI DA NOTAI O DA ALTRI PUBBLICI UFFICIALI, SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE CON PROCEDURE TELEMATICHE E LORO COPIE CONFORMI (Atti non immobiliari)

 
 
MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO: MUI TIPOLOGIA ATTO IMPORTI IN EURO

Bollo assolto all’origine (O)

1) per gli atti propri delle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il Registro delle imprese:

156,00

Bollo assolto all’origine (O)

2) per le procure, deleghe e simili:

30,00

Bollo assolto all’origine (O)

3) per gli atti di cessione di quote sociali: 

15,00

Bollo assolto all’origine (O)

4) per tutti gli altri atti: 

45,00

 

Rientrano nella previsione del N.1): gli atti costitutivi e modificativi dell’atto costitutivo delle società e degli altri enti non societari, non rientranti in quelli di cui al comma 1-bis: atti costitutivi di società senza conferimento di immobili, atti modificativi tra cui gli atti di fusione tra società non titolari di diritti su immobili, atti di scissione di società non titolari di diritti su immobili, cessioni di quote di società di persone, costituzione di consorzi senza attività esterna, senza conferimento di immobili, deliberazioni di fusione e di scissione, deliberazioni o decisioni di trasformazione di società, non titolari di immobili, modificazioni societarie di denominazione e di sede non trascritte nei registri immobiliari, modificazioni dei consorzi con attività esterna, atti di costituzione di pegno su quote di s.r.l. (elenco non esaustivo degli atti societari da intendersi come “atti della società”).

In particolare, si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione e ad iscrizione nel Registro delle imprese, non soggetti a formalità verso i registri immobiliari.
Il bollo forfettario di 156,00 euro comprende: l’originale, i suoi allegati non soggetti a bollo fin dall’origine, la copia per la registrazione e per il Registro delle imprese e la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.
Per i soli atti rientranti nel N. 1), l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del notaio, tramite M.U.I., include anche l’imposta di bollo dovuta per l’invio telematico della domanda di iscrizione o di deposito dei medesimi nel Registro delle imprese, e la relativa copia allegata. In tal caso, l’imposta di bollo è assolta tramite M.U.I. anche per l’esecuzione dell’adempimento pubblicitario, per cui non è dovuto l’ulteriore importo previsto dall’articolo 1, comma 1-ter della Tariffa: euro 17,50 – 59,00 – 65,00 (Parere Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Veneto – del 30 maggio 2007 – Prot. n. 907-16341/2007 e Risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale e Contenzioso – n. 353/E del 5 dicembre 2007). 
Rientrano nella previsione del N. 2): le procure in generale, le procure per più affari, le procure institorie e le procure conferite a collaboratori dell’imprenditore diversi dall’institore.
Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione (e non anche a trascrizione nei registri immobiliari) ed eventualmente anche all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Le procure in questione sono solo quelle soggette a registrazione. Sono escluse, quindi, le procure rilasciate per il compimento di un solo atto o affare (peraltro non soggette ad iscrizione nel Registro delle imprese), in quanto atti non soggetti a registrazione.
Rientrano nella previsione del N. 3): le cessioni di quote di s.r.l., le cessioni di quote di società cooperative, i patti di famiglia con cessione di partecipazioni di s.r.l., di cooperative e di società di mutua assicurazione.

Sono escluse dalla previsione di cui al PUNTO 3:

  • le cessioni di quote di società di persone, le quali, in quanto atti modificativi dell’atto costitutivo, sono soggette all’importo di cui al N. 1) dello stesso comma (pari ad euro 156,00, quali atti propri della società)
  • gli atti di trasferimento “inter vivos” della quota di partecipazione di soci accomandanti la quale, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, può essere ceduta con effetto verso la società con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Ragione per cui tali atti, pur non configurandosi come atti modificativi dell’atto costitutivo della società, possono essere considerati come “atti propri della società” e pertanto essere ricondotti alla categoria di atti per i quali l’imposta deve essere assolta nella misura di euro 156,00.

Restano, invece, comprese nella previsione di cui al punto 3, le cessioni di quote di società di persone sottoscritte esclusivamente dalle parti interessate (cedente e cessionario).
Si tratta di atti soggetti soltanto a registrazione (e non anche a trascrizione nei registri immobiliari) e all’iscrizione nel Registro delle imprese, non rientranti in quelli di cui al N. 1).
Rientrano nella previsione del N. 4): gli atti di accertamento dell’avveramento delle condizioni, gli atti di affitto di azienda o ramo d’azienda senza immobili, gli atti di affitto di azienda o di ramo di azienda, comprensiva di immobili, ma di durata infra novennale, gli atti di trasferimento di azienda senza immobili, gli atti di cessione del credito, gli atti costitutivi di trust.

Nei casi di cui ai NN. 2), 3) e 4), il bollo forfettario non comprende la copia dell’atto per il Registro delle imprese e la domanda di iscrizione.

Conseguentemente, quando l’atto (di cui ai NN. 2), 3) e 4)) è soggetto a deposito o iscrizione nel Registro delle imprese (procure, cessione di quote sociali, cessioni di azienda, ecc.), oltre all’imposta di bollo dovuta per l’originale dello stesso, da assolversi tramite M.U.I., deve essere corrisposto anche l’importo aggiuntivo di euro 17,50, 59,00 o 65,00, previsto per l’invio telematico della domanda di iscrizione/deposito al Registro delle imprese e per la copia dell’atto allegata (Parere Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Veneto – del 30 maggio 2007 – Prot. n. 907-16341/2007 e Risoluzione Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale e Contenzioso – n. 353/E del 5 dicembre 2007).

 

 

 

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Mercoledì, Dicembre 1, 2021 - 09:45

Aggiornato il: Mercoledì, Dicembre 1, 2021 - 09:45

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