Diritto di accesso - Accesso documentale


Il diritto di accesso riconosciuto dalla legge n.241/1990 consiste nel diritto di prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Pubblica Amministrazione.

Chi può accedere

Il diritto di accesso spetta a tutti coloro, i quali abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza del contenuto di un determinato documento formato o detenuto stabilmente dalla Camera di commercio di Torino. Tale interesse deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il diritto di accesso è inoltre riconosciuto ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.
Il diritto di accesso non si applica agli atti formati o stabilmente detenuti dall'Ente che la legge definisce "pubblici" (es. atti iscritti nel Registro delle Imprese, notizie del Repertorio REA, notizie contenute negli altri Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla Camera di commercio).

Come si accede

Il diritto di accesso si può esercitare in via formale o informale rivolgendosi all'ufficio che detiene il documento o all´Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'esame dei documenti richiesti avviene presso l´ufficio competente, negli orari di ufficio, alla presenza di personale addetto.

Il modulo di richiesta compilato a video può essere firmato digitalmente e inviato via PEC a protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Accesso informale

Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante richiesta, anche verbale, rivolta all'unità organizzativa competente a formare o a detenere stabilmente il documento cui si chiede di accedere. La richiesta può essere presentata anche tramite l'Ufficio per le relazioni con il pubblico che provvede al suo immediato inoltro all'unità organizzativa competente a provvedere.

Nella richiesta vanno indicati:

  • gli estremi del documento richiesto o elementi che ne consentano l´individuazione
  • la motivazione della richiesta
  • i dati identificativi del richiedente e dell'eventuale delegato

La domanda di accesso informale può essere formulata anche utilizzando la modulistica sottostante:

Scarica la richiesta di accesso informale (PDF)
Scarica il foglio di delega per l'accesso (PDF)

La richiesta viene trasmessa al responsabile del procedimento che la esamina immediatamente e senza formalità.
Se la domanda viene accolta, sarà subito possibile visionare l´atto o ottenerne copia.
 

Accesso formale

 

La domanda di accesso formale, comunque necessaria in tutti i casi in cui non sia possibile l'accesso informale, può essere consegnata a mani o inviata all'Ufficio che detiene il documento o all'Ufficio protocollo dell'Ente, a mezzo posta elettronica certificata o con diversa modalità, purché idonea a consentire l'accertamento della sua provenienza da colui che vi è indicato come richiedente.

La richiesta di accesso formale può essere formulata anche utilizzando la modulistica sottostante:

Scarica la richiesta di accesso formale (PDF)
Scarica il foglio di delega per l'accesso (PDF)

Ove la richiesta risulti irregolare o incompleta, la Camera di commercio informa il richiedente entro 10 giorni via PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

 

Costi per copie documenti

La consultazione dei documenti è gratuita.

L'invio per posta elettronica dei documenti richiesti è gratuita,  mentre il rilascio di copie cartacee (semplici o autenticate) è a pagamento.

COPIA SEMPLICE

  • 0,10 Euro per ogni pagina fotocopiata

COPIA AUTENTICATA

  • 0,10 Euro per ogni pagina fotocopiata
  • imposta di bollo (marca) prevista per legge per domanda, denuncia, ricorso o certificato ogni 100 righe

Eventuali spese di spedizione di copie dei documenti oggetto di accesso sono a carico del richiedente.

Gli eventuali diritti di segreteria e la misura dell'imposta di bollo applicabili sono quelli fissati dalla normativa vigente al momento della richiesta di accesso.

 

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il procedimento di accesso verrà concluso. Scaduto tale termine senza che la Camera di commercio si sia pronunciata, la richiesta si intenderà respinta e il richiedente potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Consulta e scarica il Regolamento sul diritto di accesso
 

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Ultima modifica
Martedì, Febbraio 6, 2024 - 17:01

Aggiornato il: Martedì, Febbraio 6, 2024 - 17:01

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