Diritto di accesso - Accesso documentale


Il diritto di accesso riconosciuto dalla legge n.241/1990 consiste nel diritto di prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Pubblica Amministrazione.

Chi può accedere

Il diritto di accesso spetta a tutti coloro, i quali abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza del contenuto di un determinato documento formato o detenuto stabilmente dalla Camera di commercio di Torino. Tale interesse deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il diritto di accesso è inoltre riconosciuto ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.
Il diritto di accesso non si applica agli atti formati o stabilmente detenuti dall'Ente che la legge definisce "pubblici" (es. atti iscritti nel Registro delle Imprese, notizie del Repertorio REA, notizie contenute negli altri Registri, Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti dalla Camera di commercio).

Come si accede

Il diritto di accesso si può esercitare in via formale o informale rivolgendosi all'ufficio che detiene il documento o all´Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'esame dei documenti richiesti avviene presso l´ufficio competente, negli orari di ufficio, alla presenza di personale addetto.

Il modulo di richiesta compilato a video può essere firmato digitalmente e inviato via PEC a protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Accesso informale

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere presentata, anche verbalmente. Essa va rivolta all´Ufficio competente a formare il documento, oppure all´Ufficio Relazioni con il Pubblico che la inoltra al responsabile del procedimento.

Scarica la richiesta di accesso informale (PDF)
Scarica il foglio di delega per l'accesso (PDF)

 

Nella richiesta vanno indicati:

  • gli estremi del documento richiesto o elementi che ne consentano l´individuazione
  • la motivazione della richiesta
  • i dati identificativi del richiedente e dell'eventuale delegato

La richiesta, una volta registrata, viene trasmessa al responsabile del procedimento che la esamina immediatamente e senza formalità.
Se la domanda viene accolta e il documento richiesto è immediatamente disponibile, sarà subito possibile visionare l´atto o ottenerne copia, diversamente dovrà essere richiesto l´accesso formale.
 

Accesso formale

Nei casi in cui il documento non fosse immediatamente disponibile o nei casi previsti dall’art. 9 del Regolamento sul diritto di accesso al cittadino sarà richiesto di presentare richiesta di accesso formale.

Scarica la richiesta di accesso formale (PDF)
Scarica il foglio di delega per l'accesso (PDF)

 

Quando la richiesta risulta irregolare o incompleta, la Camera di commercio informa il richiedente entro 10 giorni via PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

 

Costi per copie documenti

La consultazione dei documenti è gratuita, mentre la realizzazione di copie (semplici o autenticate) è a pagamento.

COPIA SEMPLICE

  • 0,10 Euro per ogni pagina fotocopiata

COPIA AUTENTICATA

  • 0,10 Euro per ogni pagina fotocopiata
  • imposta di bollo (marca) prevista per legge per domanda, denuncia, ricorso o certificato ogni 100 righe

Eventuali spedizioni sono a carico del richiedente.

 

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta il procedimento di accesso verrà concluso. Scaduto tale termine senza che la Camera di commercio si sia pronunciata, la richiesta si intenderà respinta e il richiedente potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Consulta e scarica il Regolamento sul diritto di accesso
 

Informativa trattamento dati personali per “Diritto di accesso e diritti in materia di protezione dei dati personali”

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Ultima modifica
Venerdì, Luglio 21, 2023 - 10:19

Aggiornato il: Venerdì, Luglio 21, 2023 - 10:19

A chi rivolgersi