L’accesso civico generalizzato ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art.5, comma 2, del d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016, ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato può essere richiesto da chiunque, senza necessità di motivare l’istanza ed ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, ad eccezione dei casi elencati dall’art.5 bis del d.lgs 33/2013.
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta è tenuta a provvedere entra trenta giorni dalla stessa, salvo il termine sia sospeso per consentire la comunicazione della richiesta ai contro interessati eventualmente presenti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali e di spedizione.
In caso di rifiuto dell’accesso o di mancata risposta nel termine di trenta giorni, il/la richiedente può:
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata utilizzando il modulo scaricabile qui di seguito
Modulo accesso civico generalizzato (PDF, 1 pagina)
oppure in carta libera indirizzando la richiesta:
Il Registro degli accessi FOIA è istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e aggiornato con cadenza semestrale.
I dati identificativi del/la richiedente sono omessi.
Informativa trattamento dati personali per “Diritto di accesso e diritti in materia di protezione dei dati personali”
Per approfondimenti sono consultabili le FAQ dell'ANAC