A2.2 - La regola de minimis


L’art. 107 par. 1 del Trattato CE prevede, come regola generale, l’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico. Non si tratta peraltro di un divieto assoluto, dal momento che i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 107 specificano una serie di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (deroghe).

Esistono poi aiuti di Stato di importo così poco elevato da rendere inapplicabile l’art. 107.1: la regola del de minimis fissa proprio la soglia al di sotto della quale un aiuto non ha effetto sensibile sulla concorrenza e non deve essere quindi notificato alla Commissione Europea per l’approvazione.

La definizione di de minimis è stata recentemente modificata con il Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013. In sintesi (e rinviando comunque al testo del regolamento per ulteriori dettagli), la  regola de minimis prevede che l'impresa (incluse le imprese controllate o controllanti, c.d. “impresa unica”) possa beneficiare di un importo massimo di 200.000 Euro (100.000 per l’attività di trasporto merci su strada per conto terzi) nell'arco di 3 esercizi finanziari (quello della concessione e i due precedenti).
L'importo dei 200.000 Euro comprende qualsiasi aiuto pubblico (qualunque ne sia la fonte) accordato ai sensi della regola de minimis e non pregiudica la possibilità per il beneficiario di ottenere altri aiuti ai sensi di regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione.

Il regolamento si applica a imprese di tutti i settori di attività diversi da produzione agricola, pesca e acquacoltura (è invece inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) - che hanno un proprio de minimis (Regolamenti UE n. 1408/2014 e 717/2014).

Il regolamento detta inoltre specifiche regole sulle modalità di calcolo del contributo nel caso di aiuti concessi sotto forma di prestiti o nell’ambito di regimi di garanzia e sulle modalità di controllo che gli stati membri e le autorità erogatrici degli aiuti devono adottare per garantire il rispetto del tetto da parte delle imprese beneficiarie.

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29/10/2015 - 16:31

Aggiornato il: 29/10/2015 - 16:31