A2.1 - Definizione di PMI


PMI - Piccola e media impresa
La Commissione Europea ha presentato la Raccomandazione 2003/361/CE (pubblicata sulla GUUE L 124 del 20.05.2003), che ha sostituito, a partire dal 1°gennaio 2005, la precedente 96/280/CE quale strumento per definire in tutta Europa cosa sia una impresa di “media”, “piccola” e “ridottissima” dimensione.
Sulla base delle nuove indicazioni viene considerata:

"Media impresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

  • numero di addetti minore di 250
  • fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro
  • indipendenza


"Piccola impresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

  • numero di addetti minore di 50
  • fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro
  • indipendenza


"Microimpresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

  • numero di addetti minore di 10
  • fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro
  • indipendenza

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

  • dai dipendenti che lavorano nell’impresa
  • dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa
  • dai proprietari gestori
  • dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti
  • Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Il requisito dell’indipendenza (vd. art 3 della Raccomandazione 2003/361/CE) è stato aggiornato per tener conto dei fenomeni di collegamento tra imprese: accanto al nuovo concetto di “impresa autonoma” vengono aggiunti i concetti di impresa “associata” e “collegata”, che, superando il precedente e rigido sistema del controllo del potere di voto, permettono una qualificazione più flessibile di PMI nell’ambito di fenomeni di gruppo.


Per ulteriori approfondimenti sulla nuova definizione è possibile consultare il sito della  Commissione Europea.

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29/10/2015 - 16:30

Aggiornato il: 29/10/2015 - 16:30