Le indicazioni sulla salute sono, in linea di principio, vietate. Esse, tuttavia possono essere consentite qualora rispondano ai “principi generali” riassunti nel precedente paragrafo, rispettino i “requisiti specifici” previsti dall’art. 10 del Reg. (CE) 1924/2006, siano autorizzate e compaiano nell’elenco delle indicazioni autorizzate.
I requisiti specifici sono previsti dall’art. 10, c. 2: le indicazioni sulla salute sono consentite solo se nell’etichettatura (o in mancanza di quest’ultima, nella presentazione o nella pubblicità) vi sia:
Si ricorda, inoltre, che il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere (es. “Linea Benessere”, “Linea Salute”) derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14. Questi messaggi possono tuttavia essere facilmente fraintesi e/o male interpretati dai consumatori; per questo motivo, quando si fa riferimento a benefici generali e non specifici, tale riferimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute, figurante nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell’ Unione europea. Ai fini del Regolamento, l’indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a benefici sanitari generali e non specifici deve figurare “accanto a” o “dopo” tale dicitura.
Non sono permesse le indicazioni sulla salute (art. 12) che:
Con riferimento all’art. 11 “associazioni nazionali di professionisti dei settori della medicina, della nutrizione e della dietetica e associazioni di volontariato”, il Regolamento rinvia alle pertinenti normative nazionali, non essendoci specifiche norme della Ue in materia. Federalimentare ricorda che la normativa alimentare italiana non prevede il richiamo a raccomandazioni o avalli dei succitati enti e, pertanto, questi riferimenti sono da considerarsi inammissibili.
Il Regolamento (CE) 1924/2006 riconosce, quindi, che taluni alimenti possano contribuire al miglioramento e alla conservazione della salute svolgendo pertanto un effettivo ruolo nella gestione di taluni fattori di rischio di una malattia.
Le indicazioni sulla salute sono di tre tipi:
Le indicazioni sulla salute funzionali generiche (punto 1) devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate e devono essere ben comprese dal consumatore medio. Esse descrivono o fanno riferimento ai tre seguenti elementi (art. 13, par. 1):
A 6 anni dal Regolamento (CE) 1924/2006, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 432/2012 e s.m.i., applicabile dal 14/12/2012 e relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Il corposo allegato fornisce un primo elenco di indicazione sulla salute, specificando, per ciascuna:
Si tratta di circa 250 health claims e tutte le indicazioni che non compaiono nel citato allegato dovevano essere tolte dal mercato entro il 14 dicembre 2012.
L’elenco dei claim (approvati e non autorizzati) è consultabile all’indirizzo:http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search&status_ref_id=4
Le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e quelle che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (punti 2 e 3) possono essere fornite qualora queste compaiano in un apposito elenco predisposto dall’Unione europea. Per essere ricompreso nell’elenco, il claim deve seguire la procedura prevista dal Regolamento in oggetto e dev’essere corredato da tutte le indicazioni necessarie per il suo utilizzo (art. 14). Tale elenco non è ancora stato pubblicato.
In aggiunta ai “principi generali” e ai suddetti requisiti specifici, l’etichettatura deve riportare una frase indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico (art. 14, c. 2). Si rinvia agli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento per l’esame della procedura per l’autorizzazione delle indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia e di quelle relative allo sviluppo e alla salute dei bambini.