6.2 Invio in Paese extra Ue


Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:

  • cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
  •  Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  • l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
  •  ai fini doganali è sufficiente redigere una lista valorizzata o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno) del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2, lettera c, Dpr n. 633/1972); tenuto conto del fatto che le regole del valore in Dogana hanno carattere internazionale e fanno riferimento all’operazione di importazione, al fine di consentire al cliente estero di rispettare tali regole è consigliabile fare riferimento al valore di mercato di tali beni (articolo 74 del CDU – Regolamento UE); nel caso di invio dei beni in Paese che non accetta la fattura pro-forma, si rende necessario emettere fattura ordinaria per operazione fuori campo Iva (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972;
  • Ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi),  del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); nonostante tale disposizione è opportuno scortare i beni con un DDT o altro documento similare;
  • L’impresa italiana cedente, per ragioni cautelative, deve essere munita della prova dell’avvenuta esportazione.

Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  •  la cessione viene eseguita in regime di non imponibilità ai sensi dell’ articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972: emissione di fattura ordinaria o di autofattura (singola o globale mensile) o annotazione sul registro omaggi.  In questi due ultimi casi, ai fini doganali, deve essere emessa una lista valorizzata  o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno)  del costo dei beni ceduti (articolo  13, comma 2, lettera c, Dpr n. 633/1972); come sopra indicato, rispetto al costo dei beni è preferibile indicare il valore di mercato di tali beni (articolo 74 del Regolamento UE n. 952/2013);
  •  Ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi),  del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); nonostante tale disposizione è opportuno scortare i beni con un DDT o altro documento similare;
  •  L’impresa italiana cedente deve essere munita della prova dell’avvenuta esportazione.
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10/10/2019 - 14:43

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:43