5.2 - Come si distinguono i vari tipi di società


I diversi tipi di società si distinguono principalmente:

• in rapporto all’«oggetto» (o scopo sociale);
• in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci.


Tipi societari secondo l’oggetto sociale

In rapporto all’«oggetto sociale» (o scopo sociale), il codice civile distingue tra:

• società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall’art. 2195 c.c.)1 e
• società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali): in tal caso è ammesso il ricorso alla Società semplice (v. par. successivo).


Tipi societari secondo il grado di responsabilità dei soci

In rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, il codice distingue tra:

• società di persone: in esse i soci hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari;
• società di capitali: in esse i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.2

►«Responsabilità illimitata» significa che un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.

►«Responsabilità solidale» (o «in solido») significa che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri.3


1 Produzione industriale di beni e di servizi; intermediazione commerciale; attività ausiliarie delle precedenti (vedi primo capitolo, «Mettersi in proprio: la scelta imprenditoriale). Negli ultimi anni, a seguito dell’abrogazione della legge 1815/1939, sono stati introdotti casi di esercizio di attività professionali protette in società commerciali di persone (es. la società tra avvocati di cui al d.lgs. 96/2001).
2 Ciò in base al cosiddetto principio di «autonomia patrimoniale», secondo cui il patrimonio della società è distinto da quello dei soci.

3 Ciò implica anche che il creditore può decidere di soddisfarsi sui beni di un socio a sua scelta.

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09/11/2015 - 14:07

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:07