4.3 - I finanziamenti a breve termine


I prestiti a breve termine si ottengono per lo più dagli istituti di credito ordinario, le banche propriamente dette.

Le forme tecniche con cui tali prestiti possono essere concessi sono molteplici ma in sostanza si riconducono a due gruppi:

• crediti di cassa;
• crediti di firma.

I crediti di cassa

Col credito di cassa la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro stabilita.

I principali crediti di cassa sono:

• lo scoperto di conto corrente;
• lo sconto del portafoglio commerciale;
• l’anticipo su fatture e su ricevute bancarie.

► Con lo scoperto di conto corrente – o apertura di credito in c/c – la banca tiene a disposizione del cliente una determinata somma di denaro su un conto corrente; in genere l’accreditato può utilizzare il credito a più riprese, purché mantenga un certo equilibrio tra i prelevamenti e le rimesse.

L’apertura di credito può essere:

• allo scoperto, cioè senza garanzia: ovviamente viene concessa solo a clienti con una certa consistenza patrimoniale;
• garantita: viene concessa dalla banca a fronte di una garanzia personale (fidejussione) o reale (pegno, ipoteca).

Lo scoperto di conto corrente è la linea di credito più utilizzata, e anche la più costosa per il cliente. Consiste nella possibilità di utilizzare in qualunque momento ed in qualsiasi modo le somme messe a disposizione dalla banca, di norma senza preavviso e senza particolari obblighi di restituzione in termini temporali. Si tratta sicuramente di una linea di credito comoda per l’impresa. Tuttavia le banche affidanti ne preferiscono un utilizzo moderato e saltuario: in caso contrario tendono a ridurla o a revocarla.

► Lo sconto del portafoglio commerciale consiste nello «smobilizzo» (cioè nella conversione in denaro)1 dei crediti legati allo svolgimento dell’attività, purché incorporati in un documento di natura cambiaria (cambiali tratte e pagherò, che costituiscono titoli di credito).2

Con lo sconto di portafoglio commerciale la banca «sconta» – cioè anticipa – al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto;3 a sua volta il cliente cede il credito alla banca salvo buon fine (cioè con l’obbligo di restituire alla banca la somma anticipata in caso di insolvenza del debitore).

L’utilizzo delle cambiali nelle operazioni commerciali ha subito nel corso degli anni un progressivo rallentamento, per cause sia di tipo commerciale che di ordine fiscale. Al posto delle cambiali le imprese hanno preferito utilizzare sempre più le ricevute bancarie («Riba»).
La ricevuta bancaria è un ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso alla banca del debitore (banca domiciliataria) la quale provvede ad inviargli un avviso di pagamento.


► Gli anticipi su fatture e ricevute bancarie vengono concessi dalla banca dietro presentazione, come le cambiali, dei relativi documenti. Ma a differenza delle cambiali, le fatture e le ricevute bancarie non sono titoli di credito ma semplicemente documenti che attestano l’esistenza di un credito e, quindi, di un diritto alla riscossione di una determinata somma.
L’anticipo salvo buon fine (s.b.f.) su fatture commerciali e ricevute bancarie è un’operazione piuttosto diffusa che è andata progressivamente a sostituire lo sconto di cambiali. Ciò però a condizione che il cliente sia ritenuto affidabile: la banca, sulla base di una preventiva analisi delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’impresa, concede un affidamento e provvede, nei limiti dello stesso, ad accreditare la somma corrispondente al valore dei documenti presentati, riservandosi comunque il diritto di annullare l’accredito in caso di mancata riscossione.4


1  Lo «smobilizzo» è l’operazione con la quale si converte in denaro liquido un bene o un investimento mobiliare o immobiliare. Lo sconto di portafoglio commerciale fa parte del cosiddetto «smobilizzo crediti», definito anche come «castelletto bancario», categoria piuttosto ampia che riguarda quelle linee di credito che consentono la conversione in liquido dei crediti che il soggetto richiedente vanta nei confronti di soggetti terzi.
2  Esistono due tipi di cambiale:• cambiale tratta: con essa il traente (la persona che emette la cambiale) dà ordine al trattario (la banca autorizzata dal traente) di pagare una somma al beneficiario portatore del titolo;• pagherò cambiario o vaglia cambiario: con esso l’emittente fa una promessa incondizionata di pagare al beneficiario del titolo una certa somma in un dato luogo ad una determinata scadenza, indicati sulla cambiale stessa.
3  A tal fine occorre che la banca conceda al cliente un fido c.d. «di castelletto» (che rappresenta l’importo massimo di cambiali che possono risultare in rischio presso la banca) e che esista un c/c ordinario collegato al rapporto di portafoglio, sul quale confluiranno le presentazioni e gli insoluti (titoli non pagati alla presentazione, ma non protestati).
4  In questo caso però, a differenza dello sconto cambiario, gli interessi verranno conteggiati solo in via posticipata, cioè al termine dell’operazione, e solo in relazione all’effettivo utilizzo della linea di credito.

I crediti di firma

Col credito di firma la banca si impegna a pagare eventuali debiti del cliente verso terzi. Il cliente che dispone di un credito di firma viene agevolato nell’acquisto di merci o di servizi, in quanto il terzo sa di potersi rivolgere comunque alla banca per il pagamento.

I crediti di firma sono principalmente:

• l’avallo;
• la fidejussione bancaria;
• il credito documentario e l’accettazione bancaria.

► Con l’avallo la banca garantisce un pagherò emesso dal proprio cliente, o una tratta accettata dallo stesso. La firma della banca garantisce il buon fine dell’effetto, facilitando gli scambi commerciali e l’accesso del beneficiario allo sconto bancario.

► La fidejussione bancaria costituisce il credito di firma per antonomasia, e consiste in una garanzia che la banca rilascia «a propria firma» nell’interesse di un cliente e a favore di terzi. Il creditore ha così la certezza che il proprio credito verrà pagato, se non dal debitore principale, dalla banca che ha sottoscritto la garanzia.

► Il credito documentario riguarda principalmente il commercio con l’estero.1 Può essere definito come l’impegno scritto e irrevocabile di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (ordinante) a favore di un venditore (beneficiario) ad effettuare un pagamento contro presentazione di determinati documenti giudicati conformi ai termini e alle condizioni indicate. Assume spesso la forma dell’accettazione bancaria (vedi sotto).

► L’accettazione bancaria consiste in una tratta spiccata da un cliente su una banca, e sottoscritta «per accettazione» da quest’ultima, che assume il ruolo di obbligato principale (sulla base, ovviamente, di accordi presi precedentemente con il cliente). In tal modo il titolo diventa negoziabile sul mercato finanziario. È spesso legata, come accennato in precedenza, ad operazioni di commercio internazionale, in cui la banca assume il ruolo di «garante». In definitiva, questo tipo di strumento risponde sia ad esigenze di tipo commerciale (garantire un venditore estero), sia di tipo finanziario (possibilità di negoziare l’effetto).


1 In queste operazioni il principale rischio che ciascuna parte si trova a fronteggiare è l’inadempimento contrattuale della controparte (mancata o tardiva spedizione della merce da parte del venditore; mancato pagamento da parte dell’acquirente). Il credito documentario nasce appunto per limitare questo rischio: chi spedisce (il venditore) può fare infatti affidamento sul fatto che, se rispetterà tutte le condizioni del credito, verrà pagato da una banca, mentre chi riceve (l’acquirente) sa che la propria banca pagherà solo a fronte di presentazione di documenti conformi, e che in particolare la spedizione ha avuto luogo nei modi e nei termini prestabiliti.

Le dilazioni di pagamento

Oltre al credito di finanziamento, rappresentato da veri e propri prestiti, rientra nell’ambito dei finanziamenti a breve termine anche il credito di funzionamento (detto anche «mercantile» o «di fornitura»). Esso è costituito dalle dilazioni di pagamento (per esempio a 30, 60, 90 giorni ecc.) concesse dai fornitori in occasione dell’acquisto di merci o servizi.

In questi casi l’interesse è generalmente implicito, cioè dato da una maggiorazione del prezzo delle merci acquistate a credito.

Leasing e factoring

Da tempo alle operazioni di finanziamento più «tradizionali» se ne sono affiancate altre, dettate dall’evoluzione dei rapporti economici: il leasing e il factoring. Tali operazioni vengono in genere poste in essere da società finanziarie, attive nel settore del «parabancario».

►Il leasing (o «locazione finanziaria») prevede, con modalità e clausole variabili, la possibilità per l’impresa di «affittare» beni strumentali, pagando dei canoni periodici e riservandosi la possibilità di acquisirne la proprietà pagando un «riscatto» alla scadenza del contratto.

►Il factoring consiste nella cessione dei propri crediti commerciali, rappresentati da fatture, ad un intermediario specializzato – il «factor» – che ne anticipa l’importo, scontandolo e trattenendone una quota a titolo di garanzia. Il factor provvede poi alla riscossione del credito e a tutte le operazioni connesse, sollevando così l’impresa dall’intera gestione crediti. Al finanziamento vero e proprio si aggiunge quindi un servizio.

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09/11/2015 - 11:44

Aggiornato il: 09/11/2015 - 11:44