4.2 - La qualità della merce


La merce consegnata dal venditore deve essere conforme per qualità e tipo, oltre che per quantità, a quanto previsto nel contratto internazionale di vendita e deve essere confezionata e imballata secondo le modalità stabilite nel contratto (articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, Convenzione di Vienna, ratificata dall’Italia con la legge 765/1985).
Le parti del contratto internazionale hanno, quindi, la possibilità di concordare con esattezza le caratteristiche tecniche delle merci vendute e del loro confezionamento e imballaggio.

In assenza di diversi accordi fra le parti, si considera non conforme (articolo 35 della Convenzione di Vienna) la merce che:
• non sia idonea all’uso cui viene destinata normalmente la merce dello stesso tipo
• non sia idonea all’uso particolare che sia eventualmente stato, espressamente o implicitamente, portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto
• sia difforme da eventuali campioni o modelli
• non sia imballata o confezionata secondo i criteri usuali per la merce dello stesso tipo (oppure, in assenza di tali criteri, in maniera adatta a conservarla e proteggerla).

Quindi, quando le parti del contratto internazionale di vendita non si sono accordate sulle caratteristiche tecniche delle merci vendute e sul loro confezionamento e imballaggio, suppliscono i criteri previsti dalla legge applicabile, che in molti casi sarà la norma sopra esposta. Come si vede si tratta di criteri necessariamente generali (come determinare l’uso normale di un tipo di prodotto? Come stabilire se il compratore ha, anche implicitamente, portato a conoscenza del venditore un uso particolare?), che comportano notevoli margini di incertezza e, necessitano, per la loro determinazione, di onerose attività giudiziarie (di frequente anche implicanti l’attività di periti, i cui costi si sommano alle altre spese legali).

Per questi motivi è di estrema importanza, nell’interesse di entrambe le parti, che il contratto internazionale di vendita precisi, in specifici allegati tecnici, le caratteristiche tecniche del prodotto venduto. Tali allegati saranno più o meno articolati, a seconda della complessità del prodotto (in certi casi si tratterà di una semplice scheda tecnica) e dovranno essere sottoscritti, o altrimenti validamente concordati, insieme al contratto.

A questo proposito, è utile fare riferimento al fatto che, negli ultimi anni, specie in determinati settori industriali, in cui operano grandi imprese multinazionali con numerose risorse interne organizzate per gestire i vari aspetti dei rapporti contrattuali, i documenti che compongono l’accodo contrattuale si sono significativamente moltiplicati, rendendo molto complicata l’interpretazione del contratto. Solo teoricamente, infatti, per fare un esempio, un “quality agreement” contiene disposizioni distinte da quelle sulla conformità e sulla garanzia dei prodotti che si trovano nelle condizioni generali di vendita e nell’allegato tecnico. Per ricavare la regola contrattuale su un punto specifico, è quindi necessaria la faticosa ricostruzione di un quadro frammentato e spesso non coordinato, cui, solo talvolta, giova la clausola che stabilisce l’ordine di prevalenza dei documenti, in quanto spesso l’efficacia di tale clausola è affievolita dalla previsione di una previa verifica della natura della questione (ad esempio, stabilisce che in casi di conflitto tra norme contenute in documenti diversi, se trattasi di questione relativa alla qualità della merce, prevalga il quality agreement, se relativa a questioni commerciali, prevalgano le condizioni generali di vendita), dato che, di fatto, le questioni sono spesso di natura composita.

Le caratteristiche delle merci vendute, che sono state così pattuite, dovranno sussistere al momento della consegna e in genere permanere per un certo tempo successivo.

Quanto dura la garanzia?
Che diritti ha il compratore e che obblighi ha il venditore in caso di merci difettose?
Cosa deve fare il compratore e cosa deve fare il venditore in caso di merci difettose?

Le condizioni della garanzia possono essere liberamente concordate tra le parti, almeno tra venditori e compratori professionisti (gli imprenditori che vendono ai consumatori, invece, devono osservare, nei rapporti con questi ultimi, alcune norme di legge inderogabili).

In assenza di diverse pattuizioni contrattuali, si applica spesso la Convenzione di Vienna (articolo 39), che stabilisce l’obbligo del compratore di denunciare il difetto di conformità al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole dal momento in cui l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. Si ricorda che il compratore è tenuto ad esaminare o far esaminare la merce nel termine più breve possibile, al più tardi all’arrivo delle merci a destinazione (articolo 38). ll venditore non è, tuttavia, responsabile solo per i difetti già evidenti al momento della consegna, ma anche per i difetti occulti, ossia che si manifestino solamente in un momento successivo (articolo 36).
A meno che le parti non si siano diversamente accordate, la Convenzione di Vienna fissa la durata della garanzia a due anni dalla consegna (articolo 39).

I diritti del compratore previsti dalla Convenzione di Vienna

Sempre in assenza di diverse previsioni contrattuali, la Convenzione di Vienna stabilisce che, in caso di difetti della merce venduta, il compratore ha i seguenti diritti (articolo 46):
• chiedere al venditore la consegna di merce sostitutiva, a condizione che il difetto di conformità costituisca ‘inadempimento essenziale’ (ossia cagioni al compratore un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente di ciò che egli aveva diritto di attendersi dal contratto, articolo 25)
• chiedere al venditore la riparazione delle merci difettose, sempre che ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze
• far valere il diritto al risarcimento del danno (articolo 47).
Si precisa che la richiesta di sostituzione o di riparazione deve essere effettuata insieme alla denuncia dei difetti oppure entro un termine ragionevole da essa.   
• dichiarare risolto il contratto, se l’inadempimento del venditore costituisca inadempimento essenziale (articolo 49)
• ottenere, nel caso in cui la non conformità della merce non costituisca inadempimento essenziale, una riduzione di prezzo proporzionale alla differenza tra il valore della merce consegnata e quello della merce conforme (articolo 50)

Per evitare un quadro di riferimento, da un lato, scarsamente definito (es. come determinare se una denuncia di difetti è tardiva, alla luce del termine “ragionevole” previsto per la denuncia dalla Convenzione di Vienna?) e, d’altro lato, che lascia discrezionalità al compratore nella scelta dei rimedi, oltre all’obbligo di risarcire tutti i danni, è opportuno prevedere nel contratto una dettagliata clausola di garanzia.

Oltre a limitare le responsabilità del venditore e a ostacolare le denunce di difetti pretestuose, tale clausola ha l’importante funzione, per il venditore e per il compratore, di rendere le condizioni di garanzia adeguate al prodotto specifico e compatibili con l’organizzazione dell’impresa che vende e compra e che deve impiegare il prodotto acquistato nella propria attività produttiva o commerciale.

In considerazione delle differenze di disciplina che possono esserci tra le varie legislazioni nazionali, è consigliabile inserire nel contratto delle clausole di garanzia che prevedano i rimedi per un’eventuale non conformità dei beni venduti rispetto a quanto promesso nel contratto.
Tali rimedi possono essere rappresentati dalla riparazione del bene venduto o dalla sua sostituzione oppure dalla riduzione del prezzo.  

 



La clausola di garanzia: principali aspetti

La clausola di garanzia può avere vari contenuti, a seconda dei casi, tuttavia si suggeriscono alcuni aspetti che può essere utile regolare:
• limitazione delle tipologie di difetti garantiti (tra cui progettazione, materiali, fabbricazione);
• specificazione del termine per la denuncia dei difetti (ad esempio 15 giorni) e relative modalità (ad esempio dettagliata e per iscritto);
• specificazione del termine di durata della garanzia (ad esempio 1 anno);
• limitazione dei rimedi cui si obbliga il venditore in caso di difettosità (ad esempio sostituzione o riparazione, a discrezione del venditore) e imputazione, ad una parte o all’altra, degli oneri per il trasporto del prodotto difettoso e di quello riparato o sostituito; 
• esonero di responsabilità del venditore se non ricorrono determinate condizioni (ad esempio la conservazione della merce in determinate condizioni di temperature o umidità, l’osservanza di determinate condizioni di uso e manutenzione delle quali è anche possibile far ricadere sul compratore l’onere della prova);
• limitazione della responsabilità tramite previsione di un plafond e tramite previsione di una franchigia;
• limitazione della garanzia a cascata, ossia alla garanzia concessa dal soggetto che ha venduto la merce al venditore oppure addirittura cessione di tale garanzia, con parallelo esonero del venditore.   


Dato il carattere derogabile della Convenzione di Vienna, in tale ambito applicativo, le parti sono libere nella regolamentazione contrattuale delle condizioni di garanzia, salvo il già ricordato limite inderogabile del dolo o colpa grave del venditore (articolo 1229 del codice civile).
 

Il concetto di clausola vessatoria

A proposito di limitazione contrattuale delle obbligazioni di garanzia assunte dal venditore, non è poi da dimenticare che, se contenuta in un testo di condizioni generali di vendita (predisposte dal venditore), essa è efficace nei confronti del compratore innanzitutto se, al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo conosceva tali condizioni generali di vendita o avrebbe dovuto conoscerle qualora si fosse comportato con ordinaria diligenza (art. 1341, c.1 Codice civile).
Inoltre una tale clausola è da considerarsi ‘vessatoria’ quindi priva di effetto, se non sono specificamente approvata per iscritto (art. 1341, c. 2 Codice civile), requisito tradizionalmente assolto dalla tipica seconda firma in calce al relativo richiamo. Gran parte della giurisprudenza italiana considera, infatti, vessatoria, richiedendone quindi la specifica approvazione scritta (c.d. ‘doppia firma’) per la sua validità, la clausola che esclude o limita la garanzia per i vizi di cui all’articolo 1490 codice civile (Cass. 12759/1993; Cass. 4474/1988; v. anche Cass. 3418/1993, sentenza che si è pronunciata su di una clausola di rinuncia dell'azione di risoluzione da parte dell'acquirente) e così anche in caso di clausole che limitino la garanzia per vizi stabilita dall'art. 1490 c.c. a quella contrattuale di buon funzionamento (Cass. 4474/1988). Si rileva tuttavia anche un diverso orientamento, secondo cui sarebbe valida la clausola di esclusione della garanzia per vizi del bene compravenduto, anche se non specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. (App. Firenze 26 gennaio 2011, in Obbl. e Contr., 2011, 5, 387).La giurisprudenza prevalente ha comunque precisato che tali clausole devono formare oggetto di una approvazione separata, specifica, autonoma e distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni del contratto, dato che l’obiettivo della norma è che venga richiamata l'attenzione del contraente sul significato di una determinata e specifica clausola a lui sfavorevole. Pertanto il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine (c.d. ‘richiamo cumulativo’), non è ritenuta utile dalla giurisprudenza per determinare validità ed efficacia di quelle vessatorie, dovendosi ritenere non garantita l'attenzione del contraente che subisce il contratto verso la clausola a lui sfavorevole, compresa fra le altre richiamate e quindi resa non facilmente conoscibile proprio perché confusa tra quelle (da ultimo Cass. 9492/2012).
Per approfondimenti in merito alle altre condizioni vessatorie e alla trasposizione delle predette regole al contratto telematico, incluso e-commerce, si veda la pubblicazione “Imprese e e-commerce” https://www.to.camcom.it/guida-imprese-ed-e-commerce-marketing-aspetti-legali-e-fiscali).    


Oltre a quanto qui esposto in merito alle obbligazioni contrattuali inerenti la qualità dei prodotti, non sono da dimenticare le norme di carattere extracontrattuale relative alla responsabilità per danni causati da prodotti difettosi (articolo 114 e seguenti del Codice del Consumo), che consentono al danneggiato di by-passare l’eventuale catena distributiva e di rivolgersi direttamente al responsabile, salve eventuali successive rivalse.

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03/11/2023 - 21:12

Aggiornato il: 03/11/2023 - 21:12