La vendita internazionale implica normalmente il trasporto delle merci lungo percorsi estesi che richiedono in genere la movimentazione delle merci con mezzi di diverso tipo e l’intervento di vari soggetti. Si tratta quindi di un’operazione complessa che comporta elevati rischi per la merce nonché per le operazioni commerciali e produttive nell’ambito delle quali si colloca la vendita. La merce rischia, infatti, di subire danni a causa del trasporto, furti o di arrivare a destinazione in ritardo, il che può causare seri pregiudizi al compratore, che necessita della merce per rivenderla o per impiegarla nel proprio processo produttivo. Su chi ricadono questi rischi? Qual è il punto oltre il quale l’imprenditore italiano non è responsabile di questi problemi e, se vende, pretendere comunque il pagamento o, se compra, farsi indennizzare dal venditore straniero?Al fine di limitare questi rischi è importante che l’imprenditore italiano si preoccupi di organizzare contrattualmente i più rilevanti aspetti relativi al trasporto della merce, suddivisi secondo le due variabili, tra loro connesse, dello spazio e del tempo, ossia:• il luogo della consegna• il tempo della consegna.
Prima di trattare il rapporto contrattuale tra venditore e compratore in relazione alle obbligazioni di consegna della merce ed alle relative responsabilità, è utile fare riferimento a due soggetti, terzi rispetto al contratto di vendita, ma che entrano in rapporti contrattuali con il venditore o con il compratore, a seconda dei casi, e che rivestono un ruolo centrale nella consegna: il vettore e lo spedizioniere.Al fine della consegna della merce all’estero, infatti, l’imprenditore italiano può trovarsi a concludere:• un contratto di trasporto• un contratto di spedizione.In base al contratto di trasporto (articoli 1678 e seguenti del codice civile), il vettore si obbliga a trasferire (con mezzi propri o altrui) le merci a destinazione, assumendo responsabilità per gli eventuali danni derivanti da suoi inadempimenti, quali, ad esempio, il ritardo rispetto al termine di riconsegna pattuito oppure la perdita o danneggiamento della merce, a meno che tali eventi non gli siano imputabili, come quando l’avaria della merce sia da attribuirsi al caso fortuito o a vizi dell’imballaggio.In certi casi sarà anche importante prendere in considerazione le norme che regolano le varie tipologie di trasporto. Ad esempio si consideri che la responsabilità del vettore stradale per perdita o avaria della merce è limitata per legge, salvi i casi di dolo o colpa grave, nei quali i limiti di risarcibilità (1 euro per kg ai sensi del D.lgs. 286/2005) non si applicano.Diversamente dal contratto di trasporto, nel contratto di spedizione (articolo 1737 e seguenti del codice civile), lo spedizioniere assume esclusivamente l’obbligo di concludere con soggetti terzi, in nome proprio ma per conto dell’imprenditore che l’ha incaricato, il contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (ad esempio il pagamento dei dazi doganali).Lo spedizioniere non assume, quindi, il rischio del trasporto, pertanto non è responsabile del ritardo, dell’avaria o della perdita delle merci trasportate e neppure è tenuto a vigilare sull’operato del vettore.Lo spedizioniere risponde dell’operato del vettore e degli altri soggetti di cui si avvale nell’esecuzione dell’incarico solo nel caso in cui sia reso responsabile per una scelta colposa di tali soggetti (che siano da considerarsi assolutamente inidonei) o per propri comportamenti colposi nel trasmettere loro le istruzioni.Avendo incaricato uno spedizioniere e non un vettore di occuparsi della consegna della merce, quindi, non si potrà configurare, salvo i casi di responsabilità per colpa sopra descritti, una responsabilità dello spedizioniere, ma, semmai, solo del vettore da quest’ultimo incaricato, che molte volte è un’impresa straniera, magari sita in un Paese che offre all’impresa italiana scarse prospettive di un’effettiva tutela dei diritti.Occorre, quindi, prestare molta attenzione a questi profili, anche perché sovente accade che la qualificazione del rapporto come contratto di trasporto o come contratto di spedizione non sia semplice, in quanto la maggior parte degli imprenditori del settore svolge entrambe le attività ed i contratti sono spesso poco chiari.