3.5 - Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza
Il Regolamento (UE) 1169/2011 disciplina le indicazioni relative al termine minimo di conservazione e alla data di scadenza all’art. 24 e all’allegato X.
Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La sua determinazione compete al produttore o al confezionatore (per i prodotti importati spetta al primo venditore stabilito nell’Unione europea). Esso è apposto sotto la loro diretta responsabilità.
Il TMC dev’essere indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il”, se la data indica il giorno, il mese e l’anno (ad esempio, “entro il 17 gennaio 2016”), oppure “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi. Tali espressioni sono seguite dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa figura (“vedi bordo di chiusura”, “vedi sul tappo”, etc.).
Il TMC è composto dall’indicazione in chiaro e nell’ordine del giorno, del mese e dell’anno e può essere espresso secondo le modalità evidenziate di seguito.
PRODOTTI ALIMENTARI CONSERVABILI PER … |
MODALITÀ DI INDICAZIONE |
ESEMPIO DI DICITURA |
… meno di tre mesi |
indicazione del giorno e del mese |
“da consumarsi preferibilmente entro il 27 settembre 2016” |
… più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi |
indicazione del mese e dell’anno |
“da consumarsi preferibilmente entro fine settembre 2016” |
… per più di diciotto mesi |
indicazione dell’anno |
“da consumarsi preferibilmente entro fine 2016” |
Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato.
Prodotti che non richiedono l’indicazione del TMC
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Il TMC è sostituito dalla data di scadenza nel caso di prodotti alimentari preimballati molto deperibili dal punto di vista microbiologico e che, quindi, dopo un breve periodo potrebbero costituire un pericolo immediato per la salute.
La data di scadenza dev’essere indicata utilizzando la locuzione “da consumare entro”, seguita dalla data stessa o dall’indicazione del punto della confezione dove figura. Essa è espressa con l’indicazione, nell’ordine e in forma chiara, del giorno, del mese ed eventualmente dell’anno. Essa prevede che siano obbligatoriamente indicate anche le condizioni di conservazione.
Una delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 1169/2011 consiste nell’obbligatorietà dell’indicazione della data di scadenza per ogni singola porzione preconfezionata.
Successivamente alla data di scadenza, un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento (CE) 178/2002.
Il Regolamento prevede che sia indicata anche la data di congelamento.
Per la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati (allegato III, p. 6), la data di congelamento o la data di primo congelamento è indicata dall’espressione “congelato il …” seguita:
- dalla data stessa, oppure
- dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta.
La data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l’anno.