Il legislatore dell’Ue ha voluto fornire, soprattutto ai consumatori affetti da allergie alimentari, informazioni utili per individuare l’esatta composizione degli alimenti. Per questo motivo ha disposto l’obbligatorietà dell’indicazione di “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.
Di seguito si elencano le sostanze/prodotti che provocano allergie o intolleranze riportate nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011.
L’art. 21, par. 1 del Regolamento stabilisce che gli allergeni devono comparire nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’art. 18, par. 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco contenuto nell’Allegato II. La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II, inoltre, è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Il nome dell’allergene dovrà essere ripetuto ogni volta che esso sia presente in più ingredienti o coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dell’alimento (art. 21, par. 1).
Nel caso in cui non sia presente l’elenco degli ingredienti, la presenza degli allergeni dev’essere indicata mediante il termine “contiene”, seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.
Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici è esteso anche ai prodotti non preimballati (art. 44, par. 1, lett. a)
Da tempo, è prassi diffusa inserire in etichetta una generica avvertenza “può contenere tracce di …” oppure “lavorato in uno stabilimento dove si lavorano anche …”. Questo accorgimento è sempre più diffuso a causa della responsabilità giuridica che potrebbe derivare al produttore per effetto della presenza ineliminabile di allergeni, a causa del passaggio nello stesso impianto di lavorazione di preparazioni differenti, alcune delle quali contenenti allergeni. Nonostante le procedure di autocontrollo, potrebbe verificarsi, infatti, il rischio che alcune tracce di residui possano permanere nel prodotto finito. Si ricorda che le diciture sopramenzionate sono facoltative, quindi la normativa non impone che vengano riportate in etichetta, ma è facoltà del fabbricante ricorrere o meno al loro utilizzo di queste diciture cautelative per tutelare maggiormente una fascia particolare di consumatori. Nello stesso Regolamento sono contemplate, tra le indicazioni fornite su base volontaria (art. 36), quelle relative alla presenza accidentale di sostanze allergeniche. L’intenzione della Commissione europea è di fornire indicazioni ben precise e uguali per tutte le aziende per informare il consumatore sulla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza. Tali indicazioni sono però subordinate a ulteriori provvedimenti di attuazione.