3.3.1 - Gli allergeni


 

Il legislatore dell’Ue ha voluto fornire, soprattutto ai consumatori affetti da allergie alimentari, informazioni utili per individuare l’esatta composizione degli alimenti. Per questo motivo ha disposto l’obbligatorietà dell’indicazione di “qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

Di seguito si elencano le sostanze/prodotti che provocano allergie o intolleranze riportate nell’allegato II del Reg. UE 1169/2011.

  • Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorosan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
    • sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati
    • maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati
    • sciroppi di glucosio a base d’orzo
    • cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola
       
  • Crostacei e prodotti a base di crostacei
     
  • Uova e prodotti a base di uova
     
  • Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
    • gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi
    • gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino
       
  • Arachidi e prodotti a base di arachidi
     
  • Soia e prodotti a base di soia, tranne:
    • olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purchè il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati
    • tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia
    • oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
    • estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia
       
  • Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
    • siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola
    • lattiolo
       
  • Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola
     
  • Sedano e prodotti a base di sedano
     
  • Senape e prodotti a base di senape
     
  • Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
     
  • Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l in termini di SO² totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti
     
  • Lupini e prodotti a base di lupini
     
  • Molluschi e prodotti a base di molluschi

 

L’art. 21, par. 1 del Regolamento stabilisce che gli allergeni devono comparire nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’art. 18, par. 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco contenuto nell’Allegato II. La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II, inoltre, è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Il nome dell’allergene dovrà essere ripetuto ogni volta che esso sia presente in più ingredienti o coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dell’alimento (art. 21, par. 1).

Nel caso in cui non sia presente l’elenco degli ingredienti, la presenza degli allergeni dev’essere indicata mediante il termine “contiene”, seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II.

Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici è esteso anche ai prodotti non preimballati (art. 44, par. 1, lett. a)

Da tempo, è prassi diffusa inserire in etichetta una generica avvertenza “può contenere tracce di …” oppure “lavorato in uno stabilimento dove si lavorano anche …”. Questo accorgimento è sempre più diffuso a causa della responsabilità giuridica che potrebbe derivare al produttore per effetto della presenza ineliminabile di allergeni, a causa del passaggio nello stesso impianto di lavorazione di preparazioni differenti, alcune delle quali contenenti allergeni. Nonostante le procedure di autocontrollo, potrebbe verificarsi, infatti, il rischio che alcune tracce di residui possano permanere nel prodotto finito. Si ricorda che le diciture sopramenzionate sono facoltative, quindi la normativa non impone che vengano riportate in etichetta, ma è facoltà del fabbricante ricorrere o meno al loro utilizzo di queste diciture cautelative per tutelare maggiormente una fascia particolare di consumatori.
Nello stesso Regolamento sono contemplate, tra le indicazioni fornite su base volontaria (art. 36), quelle relative alla presenza accidentale di sostanze allergeniche. L’intenzione della Commissione europea è di fornire indicazioni ben precise e uguali per tutte le aziende per informare il consumatore sulla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza. Tali indicazioni sono però subordinate a ulteriori provvedimenti di attuazione.

 

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16/09/2016 - 12:35

Aggiornato il: 16/09/2016 - 12:35