2.2.6 - Gli obblighi informativi post-contrattuali


Una volta concluso il contratto, l’impresa deve fornire ricevuta dell'ordine, fornendo, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, le seguenti informazioni (D.lgs. 70/2003, art. 13):

  • riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto
  • informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio
  • indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

La norma precisa che il suddetto obbligo di informativa può essere derogato, per accordi tra le parti, solo nel B2B e che il medesimo obbligo non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Oltre a ciò, naturalmente, una volta concluso il contratto, le parti devono eseguire con diligenza e buona fede le rispettive obbligazioni e il vincolo contrattuale non verrà meno sino all’adempimento di entrambe le parti, salvo:

  • scioglimento anticipato in caso di risoluzione consensuale
  • recesso (scioglimento unilaterale previsto per i consumatori da apposita clausola contrattuale o per legge)
  • inadempimento
  • clausola risolutiva espressa.
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10/11/2017 - 17:40

Aggiornato il: 10/11/2017 - 17:40