AI FINI IVA
Ai fini dell’Iva, l’articolo38-quater del Dpr n. 633/1972 afferma che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a euro 70,00, destinati all' uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono avvenire o senza applicazione dell’Iva (comma 1) o con applicazione dell’Iva e successivo rimborso della stessa (comma 2).
Tale beneficio si applica anche:
Tale beneficio NON si applica invece alle persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto le cessioni nei confronti delle stesse sono specificamente disciplinate dall’articolo 71 e dall’articolo 13, comma 1, del Dm 21 giugno 2021 – Cessioni nei confronti di privati, il quale afferma che:“1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto”.Si tratta cioè delle cessioni poste in essere nei confronti di consumatori finali, NON rientranti tale le seguenti operazioni:– Cessione di mezzi di trasporto nuovi (articolo 14); – Vendite a distanza (articolo 15);– Cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia (articolo 16).
Riguardo ai beni ammissibili al beneficio, nella Circolare del 10/06/1998 n. 145 viene affermato che: “In ordine, infine, al significato da attribuire all'espressione "beni ...... ad uso personale e familiare", si evidenzia che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (cfr. Ris. n. 58/E dell'11 aprile 1997), sono, in linea di massima, le seguenti:(…..)alimentari;(….)prodotti alcoolici e vitivinicoli.Peraltro, quale principio utile alla soluzione dei casi dubbi, si suggerisce di tenere conto della circostanza che i beni presentati in Dogana, per poter usufruire dell'agevolazione in questione, devono comunque essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale.”.
Beni ammissibili al beneficio
Prima di entrare nel merito del trattamento Iva delle operazioni in argomento, occorre tenere presente che a partire dal 1° settembre 2018, per la gestione delle stesse occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.Gli aspetti salienti di tale procedura sono i seguenti:
Nota Prot. 114938/RU del 10 ottobre 2017; Nota Prot. 54088/RU del 22 maggio 2018; Nota Prot. 54505 /RU del 22 maggio 2018; Nota Prot. 67079/RU del 21 giugno 2018.
Il commerciante predispone la fattura elettronica:
Il sistema OTELLO 2.0:
NB: nel caso in cui la fattura non risulti corretta, il sistema rilascia un codice di errore e la fattura non viene emessa;
una copia della fattura viene data al cliente estero;
– Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana italiana, sono possibili le seguenti soluzioni: Punto di uscita dotato di desk / Kiosk (struttura nella quale è installato in Computer ad ambiente controllato gestita da un tax refund agent): attualmente, aeroporti di Fiumicino e Malpensa; l’addetto al punto di uscita si collega al sistema informatico e chiede l’apposizione del visto digitale; il sistema genera un messaggio di risposta, in funzione dell’analisi dei rischi: Verde: appone il visto digitale; Giallo: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per un controllo della propria identità; Rosso: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per il controllo fisico dei beni;
Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana NON italiana: l’apposizione del visto sulla fattura cartacea può essere comunicata ad OTELLO.
Per ulteriori informazioni, accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane.
https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0
AI FINI ACCISE
Ai fini delle accise, tenuto conto della complessità della procedura che conduce alla restituzione dell'accisa, il prodotto viene normalmente ceduto ad accisa italiana assolta, senza espletare la suddetta procedura di rimborso.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Come sopra accennato, le operazioni in argomento, possono essere effettuate, a discrezione del cedente, secondo due distinte modalità:1 senza pagamento dell' imposta;2 con pagamento dell’imposta ma con diritto a rimborso della stessa.
Tale disposizione si applica a condizione che:
In tal caso il venditore deve:
Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della prima soluzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che:
In tal caso il venditore:
Riguardo ai documenti di accompagnamento, per entrambe le modalità operative, occorre distinguere tra due situazioni:
In entrambi i casi, sul piano pratico, è da ritenere sia sufficiente il possesso della fattura.