2.1 - Adempimenti iniziali



Iniziare un’attività di e-commerce in modo professionale e continuativo richiede pochi, ma necessari adempimenti burocratici.

Precisato che la legge definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esecuzione della propria attività imprenditoriale o professionale oppure un suo intermediario (D.lgs. 206/2005 Codice del consumo, art. 3), nel seguito della trattazione si è preferito utilizzare il termine imprese per indicare i soggetti che la legge definisce professionisti e ciò in considerazione del fatto che questa pubblicazione è rivolta proprio alle imprese.

Prescindendo dalle formalità richieste per iniziare l’attività imprenditoriale (iscrizione alla Camera di commercio, procedura Comunica) e dalle pratiche eventualmente necessarie per la vendita di specifici prodotti (ad esempio alimentari) e dagli oneri connessi all’utilizzo di eventuali strutture, magazzini, locali di vendita diretta al pubblico, osserviamo come il D.lgs. 70/2003, emanato in attuazione della Direttiva 2000/31/CE, stabilisca che chi intende prestare servizi nella cosiddetta società dell’informazione abbia libero accesso a tale settore, senza necessità di un’autorizzazione preventiva, fatte salve le eventuali disposizioni che possono riguardare i singoli servizi prestati (art. 21).
Ad esempio, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’articolo 71 del D.lgs. 59/2010 prevede il possesso di specifici requisiti professionali e morali.
Il controllo viene dunque effettuato all’inizio dell’attività; ad esempio, la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (D.lgs. 114/1998, art. 18) è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale l'esercente (persona fisica o società) intende avviare l'attività (D.lgs. 59/2010).

Presentata la dichiarazione di inizio attività (ora denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA) scaricabile dal sito web del Comune di residenza del prestatore persona fisica o nel quale ha sede la società prestatrice (si noti quindi che la sede del prestatore di servizi prescinde dall’ubicazione del server o del sito web), a differenza del passato ove bisognava attendere 30 giorni, si può iniziare subito l’attività e l’amministrazione ha tempo 60 giorni per accertare l'eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attività. Nel corso di tale termine l’amministrazione può emanare provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ferma restando la possibilità del richiedente di conformare l'attività ai requisiti normativi entro il termine a tal fine fissato dalla stessa amministrazione.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve contenere una serie di informazioni stabilite per legge (art. 19, Legge 241/1990) tra le quali:

  • i requisiti di onorabilità e capacità, in particolar modo l’assenza di fallimenti e condanne penali
  • il settore merceologico
  • un dominio web.

Ulteriori limiti sono costituiti da:

  • divieto di effettuare operazioni di vendita all’asta tramite televisione e altri sistemi di comunicazione (per le aste on line si veda oltre)
  • divieto di invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di sua specifica richiesta (è tuttavia consentito l’invio di campioni o di omaggi, purché questo non comporti alcun vincolo o spesa per i consumatori)
  • divieto di esercitare il commercio all’ingrosso e al dettaglio contemporaneamente, a meno che non siano approntate sul sito due aree nettamente separate, con la chiara indicazione della rispettiva destinazione.

Da notare che i suddetti adempimenti amministrativi non si applicano ad alcune specifiche attività (D.lgs. 114/1998, art. 3.2).

Aspetti fiscali

In riferimento alla normativa fiscale, il commercio elettronico di beni fisici (commercio elettronico indiretto), nell'ipotesi B2C,  rientra nell’ambito del commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 e, in particolare, delle vendite per corrispondenza (articolo 22, comma 1, n. 1). Come meglio si esaminerà del paragrafo 3.2.1, le vendite on line di beni fisici sono state espressamente equiparate alle vendite per corrispondenza dalla Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate e dalla Risposta a interpello del 19 giugno 2019 n. 219, sempre dell’Agenzia delle Entrate.

E’ vero che l’articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 1998, n. 114, afferma che per commercio al dettaglio (o al minuto) deve intendersi “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”, tuttavia in base all’orientamento attuale dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’ambito delle vendite per corrispondenza di cui all’articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972, anche le seguenti cessioni, poste in essere nei confronti di consumatori finali italiani:

• la vendita di beni di propria produzione da parte di imprese artigiane e di imprese industriali;
• la vendita di beni di propria produzione da parte di imprese agricole (cosiddette “vendite dirette”).

Riguardo agli aspetti autorizzativi (SCIA) si rinvia alla Circolare dell’allora Ministero dell’Industria n. 3459/C del 18 gennaio 1999 e alle numerose risposte date negli anni successivi dal Ministero dello Sviluppo Economico:
• Risoluzione n. 205476 del 12 dicembre 2013 – Imprese industriali – Quesito in materia di vendita di prodotti di propria produzione;
• Risoluzione n. 74787 del 6 marzo 2013 – Quesito in materia di vendita di beni di propria produzione – Produttori industriali (caso del “private label”);
• Risoluzione n. 145842 del 14 agosto 2014 – Attività di e-commerce di prodotti artigianali di oreficeria;
• Risoluzione n. 162167 del 14 settembre 2015 – Attività di vendita di prodotti propri (a base alcolica) via web da parte dei produttori agricoli;
• Risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019 – Attività di commercio elettronico -  ritiro della merce da parte del cliente finale (da ritenere valida ai soli fini delle vendite nell’ambito del territorio italiano).


In ambito unionale (paesi dell’Unione Europea), le vendite in argomento rientrano nell'ambito delle vendite a distanza (distance selling of goods) di cui all’articolo 14 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
La normativa fiscale italiana disciplina la tipologia di vendita in argomento nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue nell’ambito dell’articolo 38-bis, del Dl n. 331/1993. 

L’impresa che intende svolgere il commercio elettronico di beni fisici, oltre a presentare  la già citata SCIA al Comune di competenza, deve indicare il proprio numero di partita Iva nella home page del sito web (art. 35, c. 1 del Dpr 633/1972); tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell’attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico (Risoluzione 60/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006).

Il codice ATECO da utilizzare per la vendita di beni fisici è 479110 – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet.
Inoltre deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di inizio attività o in sede di variazione dati (Quadro B) l’indirizzo del sito web e dei dati identificativi dell’internet service provider (art. 35, c. 2, lett. e) del Dpr 633/1972), indicando altresì (Quadro I) l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l’eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l’attività di commercio elettronico (già indicato nel Quadro B).

Dichiarazione inizio attività / variazione dati ai fini Iva

Immagine 1

Nel caso in cui tale impresa intendesse svolgere la vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, essa dovrebbe dedicare spazi separati del sito alle due tipologie di vendita (Circolare 3487 del 1° giugno 2000, Ministero dell’Industria).

Sul pianto pratico, le imprese interessate soddisfano tale previsione normativa mettendo a disposizione del cliente due diverse procedure:

• Vendita nei confronti di consumatori finali
• Vendita nei confronti di operatori economici.
 

L’operatore italiano che intenda vendere in ambito comunitario B2B o B2C deve essere iscritto nella banca dati VIES (VAT Information Exchange System).
E ciò è da ritenere che valga anche nel caso in cui l’impresa venditrice on line adotti il regime speciale dello sportello unico (OSS – One Stop Shop).
A tal fine, in sede di dichiarazione inizio attività, occorre compilare il Quadro I - casella "Operazioni intracomunitarie".

Immagine 2

Nel caso in cui un'impresa già operante sul mercato interno italiano o all'esportazione (verso Paesi extra-UE) intenda iniziare a porre in essere operazioni intracomunitarie, essa deve verificare che il proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nell'archivio VIES, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/scheda-info-partite-iva_intra

I soggetti già titolari di partita IVA, che non hanno richiesto l'inclusione nel VIES all'avvio dell'attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/come-avviene-inclusione-archivio

L’obbligo di iscrizione nella banca dati VIES vale:

  • sia per i soggetti che pongono in essere cessioni e acquisti intracomunitari di beni
  • sia per i soggetti che eseguono o acquistano servizi generici di cui all’art. 7-ter del Dpr 633/1972.

Riferendo la regola alla situazione di interesse della presente pubblicazione, essa vale:

  • sia nel caso del commercio elettronico indiretto (vendita di prodotti fisici)
  • sia nel caso del commercio elettronico diretto (vendita di prodotti digitali).

Tutte le informazioni necessarie per l’apertura di una società nella regione Piemonte sono disponibili presso gli uffici Registro imprese delle singole Camere di commercio. Per un orientamento in merito all’avvio di un’attività imprenditoriale si segnalano inoltre i servizi creazione d’impresa competenti delle singole Camere di commercio.

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21/01/2022 - 16:39

Aggiornato il: 21/01/2022 - 16:39