1.5 - Cosa si intende per "attività di lavoro autonomo"


Con tale espressione si intende (art. 2222 c.c. – «contratto d’opera») ogni attività lavorativa che prevede:

• l’esecuzione, contro corrispettivo, di un’opera o di un servizio;
• con lavoro prevalentemente proprio;
• senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Come accennato all’inizio, il lavoro autonomo si differenzia dall’impresa principalmente per l’assenza di una significativa organizzazione, cioè di una azienda1
 

Secondo la normativa fiscale (artt. 49 e 81 TUIR) e secondo le ultime disposizioni legislative in materia di lavoro (d.lgs. 276/03) le attività autonome possono essere svolte nei modi seguenti:

esercizio di arti o professioni;
collaborazione a progetto, che ha sostituito di fatto la tradizionale «collaborazione coordinata e continuativa»;2
lavoro autonomo occasionale.


1 Dal punto di vista giuridico, nel caso di studi professionali che si avvalgono del lavoro di personale non abbiamo comunque un’azienda, che come detto sopra è lo strumento necessario per esercitare un’attività di impresa: tutta l’attività è infatti incentrata sull’opera del professionista, e gli eventuali dipendenti o collaboratori (segretarie ecc.) svolgono un ruolo puramente accessorio.
2 La «collaborazione coordinata e continuativa» è quell’attività che pur avendo contenuto intrinsecamente professionale viene svolta:
• senza vincolo di subordinazione a favore del committente, ma in modo adeguato alle sue esigenze (l’attività del collaboratore è infatti «coordinata» con quella del committente, che impartisce delle direttive di massima);
• nel quadro di un rapporto «continuativo» (cioè non occasionale) e a termine;
• senza impiego di «mezzi organizzati» (cioè non usando propri locali, macchinari, attrezzature, ecc.);
• con retribuzione periodica prestabilita.
A differenza del professionista intellettuale, il collaboratore deve garantire il risultato finale dell’opera o del servizio reso al committente.
Anche gli esercenti arti o professioni possono svolgere attività di collaborazione: in questo caso, tuttavia, deve trattarsi di attività collaterali (non rientranti, perciò, nell’arte o professione abituale esercitata dal soggetto).

Esercizio di arti o professioni

Si considera tale lo svolgimento di attività di lavoro autonomo per professione abituale (anche se non esclusiva).

Rientrano in questa categoria:

• gli artisti (pittori, musicisti, ecc.) e i professionisti dello sport e dello spettacolo (calciatori, attori, ecc.);
• i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.).

Questi ultimi sono considerati prestatori d’opera intellettuale (art. 2229 e segg. c.c.), i cui elementi distintivi sono:

• il carattere intellettuale della prestazione, cioè l’uso di intelligenza e cultura in modo prevalente rispetto all’eventuale impiego di lavoro manuale;
• la discrezionalità nell’esecuzione del lavoro: il medico o l’avvocato, ad esempio, possono eseguire il lavoro che gli è stato affidato come meglio credono;
• il semplice compimento della prestazione indipendentemente dal risultato. Il professionista intellettuale, cioè, ha diritto al compenso per il solo fatto di aver prestato la propria opera: si è tenuti, ad esempio, a pagare l’onorario all’avvocato anche se si perde la causa.


A volte per esercitare una professione è richiesta l’iscrizione preventiva in appositi albi, ordini o elenchi: si parla, in tal caso, di professioni protette (giornalisti, notai, medici, ecc. – cfr. in proposito l’art. 2229 c.c.); in caso contrario, si parla di professioni libere (es. consulenti d’azienda, pubblicitari, ecc.).1

[In quanto tali, gli esercenti arti o professioni non sono imprenditori: essi però lo diventano quando operano nell’ambito di un’altra attività considerata imprenditoriale (un architetto che opera in una impresa di costruzioni di cui è titolare, un regista che lavora per una casa cinematografica di cui è proprietario, ecc.). In questi casi lo stesso soggetto può essere insieme imprenditore e lavoratore autonomo (con due diversi regimi fiscali): ad es. un medico quando opera come libero professionista è un lavoratore autonomo, quando opera nella sua clinica privata è un imprenditore].


1 Il professionista non iscritto in albi non va confuso con il c.d. «libero professionista», termine che si riferisce comunemente a tutti i professionisti.


Collaborazione a progetto

Come sopra accennato, nel settore privato il d.lgs. 276/2003 (attuativo della l. 30/2003, cosiddetta «legge Biagi») ha sostituito il tradizionale contratto di «collaborazione coordinata e continuativa» (che continua tuttavia a sussistere per alcuni casi particolari)1  con il contratto di «collaborazione a progetto».2

Fatte salve queste eccezioni, tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati a suo tempo trasformati – laddove possibile – in contratti a progetto o in normali contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questa norma si è resa necessaria per il fatto che molti datori di lavoro hanno fino a ieri abusato della forma contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa, utilizzando per diversi anni dei co.co.co. come veri e propri dipendenti di fatto.

Il contratto a progetto è un rapporto di lavoro autonomo continuativo (cioè non sporadico), in base al quale il collaboratore assume, ufficialmente senza vincolo di subordinazione,3  l’incarico di eseguire uno o più progetti specifici o programmi di lavoro (o delle fasi di essi) determinati dal committente.

Tale contratto presenta le seguenti caratteristiche:
• è un incarico gestito autonomamente in funzione del risultato da raggiungere (nel rispetto tuttavia del vincolo di coordinamento con il committente);
• ha durata determinata o determinabile dalla natura del progetto stesso (ma entro tale termine è irrilevante il tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione).

Co.co.pro., autonomo in teoria
In realtà le collaborazioni a progetto si trovano a metà strada fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente: in tali casi si parla, infatti, di contratti e/o lavoratori parasubordinati. Questo spiega fra l’altro la diversa qualificazione fiscale che ha subito, nel tempo, il reddito prodotto da questo tipo di attività.


1  Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto si applica solo nella pubblica amministrazione (d.lgs. 276/03, circolare ministeriale 1/2004).
Nel settore privato si applica la disciplina della collaborazione a progetto, tranne che nei seguenti casi (d.lgs. 276/2003, art. 61 comma 2):
• professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003 (circolare ministeriale 1/2004);
• attività di collaborazione rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni;
• componenti degli organi di amministrazione e controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni (compresi gli organismi di natura tecnica – c.m. 1/2004);
• collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia (compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia – c.m. 1/2004);
• agenti e rappresentanti di commercio.
2 Tecnicamente il contratto a progetto è una fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa ed è la sola modalità di co.co.co. applicabile nel settore privato.
3 D.lgs. 276/2003, art. 61 e segg.

Lavoro autonomo occasionale

Si considera tale qualsiasi attività di lavoro autonomo:

non continuativa, esercitata cioè in modo sporadico (es. un medico che scrive occasionalmente un articolo su una rivista scientifica; uno studente universitario che viene ingaggiato per la distribuzione di volantini in occasione di un evento particolare);
senza vincolo di coordinamento con il committente.


Il d.lgs. 276/03 ha definito più precisamente il lavoro autonomo occasionale come una prestazione con le seguenti caratteristiche:

la durata complessiva non deve essere superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare, nei confronti dello stesso committente;
la somma dei compensi percepiti nel medesimo anno solare da ogni committente non deve superare i 5.000 euro (soglia al di sopra della quale scattano determinati obblighi contributivi).

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09/11/2015 - 14:28

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:28