1.4 - Quando un imprenditore è "piccolo" in senso economico


Attenzione a non confondere la denominazione «piccola e media impresa» (PMI) con la definizione data dal codice civile a proposito del «piccolo imprenditore». La prima è una classificazione di tipo economico, la seconda identifica uno «status» giuridico.

Dal punto di vista economico, le imprese possono essere classificate in vario modo per le loro dimensioni. Fino a qualche anno fa, per classificare la dimensione di un’impresa in senso economico si usavano criteri di tipo statistico (però non accettati da tutti) che prendevano in considerazione il numero degli addetti e il fatturato.1

Oggi si fa riferimento principalmente alla normativa dell’Unione Europea (Disciplina sugli Aiuti di Stato). Ciò offre un quadro comune di riferimento e criteri chiari di individuazione delle imprese, soprattutto quanto a questioni come l’«autonomia» delle PMI, e la possibilità o meno per una PMI di essere considerata tale nel caso di controllo da parte di un’altra impresa o gruppo.

Per la Commissione Europea, secondo i parametri attualmente in vigore,2  occorre distinguere se l’impresa sia «autonoma»3  o meno.

Nel primo caso, sono considerate «microimprese» quelle che hanno:
• non più di 10 effettivi;4
• o un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro (si considera il dato più favorevole).

Sono considerate «piccole imprese» quelle che hanno:
• non più di 50 effettivi;
• o un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro (si considera il dato più favorevole).

Sono, invece, «medie imprese» quelle che hanno:
• non più di 250 effettivi;
• o un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (si considera il dato più favorevole).

Nel secondo caso, ai fini del rispetto dei parametri sopra indicati, ai dati relativi all’impresa considerata (effettivi e fatturato o totale di bilancio) occorre sommare quelli delle imprese associate o collegate ad essa.5

Sei imprenditore? Devi...

  • Tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli e piccoli) sono tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente, cioè quella della provincia in cui è posta la sede legale.
  • I soli imprenditori commerciali sono inoltre obbligati, ai fini civilistici, alla tenuta delle scritture contabili, obbligo che peraltro, ai fini fiscali, finisce per estendersi anche a quasi tutti gli imprenditori. 6
    Tali scritture e la corrispondenza commerciale (fatture, lettere, ecc.) devono essere conservate per dieci anni.

1 Un modello di classificazione statistica era il seguente: fino a 10 addetti, microimpresa; fino a 100 addetti, piccola impresa; fino a 500 addetti, media impresa; oltre 500 addetti, grande impresa. Oggi, nel glossario dell’Istat compaiono le seguenti definizioni: piccola impresa (commercio al dettaglio), l’impresa con uno o due addetti; media impresa (commercio al dettaglio), l’impresa, con un numero di addetti da tre a cinque, prevalentemente caratterizzata da piccole superfici di vendita; grande impresa, quella che occupa 500 addetti ed oltre.
2 Parametri desunti dall’All. 1 Reg. 800/2008.
3 È considerata «autonoma» qualsiasi impresa «non associata» o «non collegata» ad altre imprese.
4 Espressi in termini di ULA (Unità Lavorative Anno), che si ottengono sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l’intero anno, a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.
5Ai dati relativi all’impresa associata occorre sommare una proporzione dei dati relativi a tutte le altre imprese associate. La proporzione va calcolata in base alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto detenuti dalle altre imprese associate (si considera la percentuale più elevata delle due, così come nel caso di partecipazioni incrociate).
Ai dati relativi all’impresa collegata occorre sommare il 100% dei dati relativi a tutte le altre imprese collegate.
6 In teoria, secondo il codice gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili; in pratica però, nella maggior parte dei casi, vi sono obbligati dalle norme fiscali, soprattutto se esercitano l’attività sotto forma di società.

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09/11/2015 - 10:59

Aggiornato il: 09/11/2015 - 10:59