1.1.1 - Cosa si intende per "attività di impresa"


Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art. 2082 c.c.). 

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.

È evidente che l’attività citata dal codice (economica, organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è altro che l’impresa. Quest’ultima può essere perciò definita come l’«attività dell’imprenditore».

In base a questa definizione risulta chiaro che, affinché vi sia impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni:
• l’esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi;
• l’organizzazione dell’attività;
• la professionalità.

Esaminiamole brevemente.

Per non fare confusione: impresa, azienda, ditta

Nel linguaggio comune, «impresa», «azienda» e «ditta» sono usati come sinonimi. Giuridicamente tali termini definiscono, invece, tre concetti diversi:
• l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore;
• l’azienda è lo strumento necessario per svolgere tale attività: locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.;
• la ditta è la denominazione commerciale dell’imprenditore, (art. 2563 c.c.), cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, anche l’impresa deve avere una «ditta».1


1 Vedi più avanti, «I segni distintivi dell’impresa».

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09/11/2015 - 10:48

Aggiornato il: 09/11/2015 - 10:48