Il Codice Civile non fornisce la definizione di «impresa», ma quella di «imprenditore» (art. 2082 c.c.).
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi.
È evidente che l’attività citata dal codice (economica, organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi, esercitata professionalmente) non è altro che l’impresa. Quest’ultima può essere perciò definita come l’«attività dell’imprenditore».
In base a questa definizione risulta chiaro che, affinché vi sia impresa, devono ricorrere le seguenti condizioni:• l’esercizio di una attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi; • l’organizzazione dell’attività; • la professionalità.
Esaminiamole brevemente.
Per non fare confusione: impresa, azienda, ditta
Nel linguaggio comune, «impresa», «azienda» e «ditta» sono usati come sinonimi. Giuridicamente tali termini definiscono, invece, tre concetti diversi: • l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore; • l’azienda è lo strumento necessario per svolgere tale attività: locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.; • la ditta è la denominazione commerciale dell’imprenditore, (art. 2563 c.c.), cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti: così come le persone devono avere un nome e un cognome, anche l’impresa deve avere una «ditta».1
1 Vedi più avanti, «I segni distintivi dell’impresa».