Vendita di gas naturale ai clienti finali


Attività regolamentata

L’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali consiste nel fornire gas naturalea tutti i clienti finali2, ovvero a tutti coloro che lo acquistano per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione.

1Il gas naturale è un prodotto della decomposizione anaerobica di materiale organico. E’ costituito da una miscela di idrocarburi gassosi che si trovano nel sottosuolo da dove fuoriescono spontaneamente o sono estratti mediante perforazioni. I gas naturali hanno origine da formazioni geologiche e sono legati ai giacimenti di petrolio o di carbon coke. Il gas naturale è costituito prevalentemente da metano e da piccole quantità di idrocarburi superiori e azoto molecolare; possono essere presenti l’etano, il propano, il butano, l’idrogeno solforato e l’ossido di carbonio. Definizione tratta dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it

2Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 per cliente finale si intende: “il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali”.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Ministero dello sviluppo economico

Come si avvia l'attività

A seguito di iscrizione nell’elenco1 dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico
 


1Tale elenco comprende non solo le imprese che vendono gas naturale ma anche le imprese che vendono il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull’intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas.  Si veda articolo 17, comma 1, del D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 e D.M. 29 dicembre 2011.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali è subordinato al possesso dei requisiti di cui al D.M. 29 dicembre 2011.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi al Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività sono quelli di cui al D.M. 29 dicembre 2011.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi al Ministero dello sviluppo economico.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Ministero dello sviluppo economico

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “vendita di gas naturale ai clienti finali”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico oppure dichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.


 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica o la descrizione dell'attività non è corretta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o ULgli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione della pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2019689:gas-naturale-vendita al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio

- hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece,

- hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione della pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2019689:gas-naturale-vendita al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio

- hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece,

- hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.

 

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

 

Ripresa dell’attività
Soltanto in caso di ripresa dell’attività oltre 1 anno1 (dall’inizio della sospensione), occorre, al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali tenuto dal Ministero dello sviluppo economico oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

 

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

 

1Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del DM 29 dicembre 2011: “Le imprese sono cancellate dall’elenco in caso di interruzione dell’attività di vendita per un periodo superiore a 12 mesi”.

2Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione

Incompatibilità

L’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 


 

1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull’intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas.

Tale elenco è aggiornato mensilmente ed è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico alla pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2019689:gas-naturale-vendita

L’inserimento in detto elenco comporta l’abilitazione ad esercitare l’attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.

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Ultima modifica
Giovedì, Marzo 15, 2018 - 12:36

Aggiornato il: Giovedì, Marzo 15, 2018 - 12:36

A chi rivolgersi