Terapia assistita con animali (TAA)


Attività regolamentata

L’attività di terapia assistita con animali (TAA), consiste nello svolgimento di ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti1.


1Si veda l’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Commissione per la terapia e le attività assistite con animali presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute.

Come si avvia l'attività

L’attività può essere avviata senza eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo1.

 

1Si precisa a riguardo che l’attività di terapia assistita con animali è un’attività il cui esercizio è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11, e, in attesa dell’emanazione del Regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di tale attività, può essere avviata senza eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo, pertanto,ai fini dell’iscrizione dell’attività di terapia assistita con animali nel Registro delle imprese/REA non è richiesta alcuna documentazione. 

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi alla Commissione per la terapia e le attività assistite con animali presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Commissione per la terapia e le attività assistite con animali presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Commissione per la terapia e le attività assistite con animali presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “terapia assistita con animali (TAA)” o “pet – therapy”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.

N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività alRegistro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Nessuna documentazione1


1Si precisa a riguardo che l’attività di terapia assistita con animali è un’attività il cui esercizio è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11, e, in attesa dell’emanazione del Regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di tale attività, può essere avviata senza eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo, pertanto, ai fini dell’iscrizione dell’attività di terapia assistita con animali nel Registro delle imprese/REA non è richiesta alcuna documentazione.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione1


1Si precisa a riguardo che l’attività di terapia assistita con animali è un’attività il cui esercizio è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11, e,  in attesa dell’emanazione del Regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di tale attività, può essere avviata senza eseguire preventivamente o contestualmente alcun adempimento amministrativo, pertanto ai fini dell’iscrizione dell’attività di terapia assistita con animali nel Registro delle imprese/REA non è richiesta alcuna documentazione.

Informazioni

Luoghi in cui è possibile svolgere l’attività

La terapia assistita con animali (TAA) può essere praticata in particolare presso:

  • ospedali,
  • centri di riabilitazione,
  • centri residenziali e semi-residenziali sanitari,
  • case di riposo,
  • scuole di ogni ordine e grado,
  • istituti di detenzione, comunità di recupero,
  • centri privati,
  • fattorie socio-terapeutiche e didattiche,
  • centri gestiti da cooperative sociali

Divieti

E’ vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy1.

 


 

1 Articolo 17, comma 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi