Tachigrafo digitale


Tachigrafo

Il tachigrafo digitale è un sistema installato sui veicoli commerciali che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti. Va gradualmente a sostituire i cronotachigrafi analogici

Cos'è il tachigrafo digitale

Il tachigrafo digitale è un sistema elettronico, installato sui veicoli commerciali, che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti, andrà gradualmente a sostituire i tachigrafi di tipo analogico.

È obbligatorio per i veicoli commerciali immatricolati dal 1 gennaio 2006. La registrazione avviene sia sulla memoria interna del dispositivo che su una apposita smart card in possesso del conducente. Inoltre, il cronotachigrafo, traccia dati di dettaglio relativi a velocità e distanze percorse

Come funziona il tachigrafo digitale

È collegato ai sensori del veicolo e registra i dati relativi all'uso del veicolo su memoria elettronica.
Le sue componenti sono:

  • una unità elettronica di bordo: identifica l'apparecchio di controllo vero e proprio
  • una carta di memorizzazione dei dati: memorizza i dati di identificazione e quelli relativi all'attività del conducente
  • un trasmettitore: invia il segnale, rilevato all'uscita dell'albero motore
  • due lettori per Smart Card, una stampante, uno schermo per la visualizzazione dei dati , un avvisatore acustico-visivo, un selettore d'entrata manuale.

Le principali funzioni:

  • Controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle Carte
  • Lettura dei dati del conducente dalla relativa Carta
  • Registrazione e memorizzazione dei dati sulle Carte
  • Visualizzazione e stampa dei dati
Estensione autorizzazione Tachigrafi Intelligenti

Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere dotati di tachigrafo intelligente, ai sensi dell'allegato del Regolamento europeo UE n. 165/2014.

Per la predisposizione dei tachigrafi di nuova generazione sono necessarie carte officina con nuove caratteristiche tecniche, le altre tipologie di carte in circolazione rimangono perfettamente valide ed interagiscono con tutte le categorie di tachigrafi digitali.

I Centri tecnici che intenderanno operare sui "Tachigrafi Intelligenti" dovranno richiedere l'estensione dell'autorizzazione al Ministero competente.

Il modello, da tarsmettere secondo le modalità indicate, è disponibile nella sezione MODULISTICA.

Avviso ai Centri Tecnici

Si informano gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che effettuano controlli e interventi su tachigrafi digitali che  in seguito a istanze di rilascio, rinnovo e variazione delle autorizzazioni o in occasione di controlli periodici d’ufficio, viene verificato il requisito di buona reputazione, anche tramite acquisizione del Certificato antimafia presso la Prefettura e del Certificato del Casellario giudiziale presso la Procura.

Il nuovo tachigrafo digitale presenta una serie di specifiche di sicurezza per evitare manipolazioni ed alterazione dei dati registrati, pertanto le officine tecniche abilitate al montaggio ed alla manutenzione del tachigrafo digitale dovranno presentare particolari competenze tecniche e professionali.

Differenti fornitori hanno realizzato tachigrafi digitali omologati alle specifiche tecniche previste dalla Comunità Europea, tra questi ad esempio:
- ACTIA
- SIEMENS
- STONERIDGE

I requisiti dei soggetti abilitati ad eseguire operazione di prima installazione e/o taratura dei tachigrafi digitali sono stati fissati con il D.M. 23/02/2023. Il panorama completo dell'evoluzione normativa è disponibile sul sito di Unioncamere.

In Italia l'autorizzazione per l’installazione ed i successivi interventi di taratura sul tachigrafo digitale è rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le domande vanno presentate presso il Servizio Metrico della Camera di Commercio di competenza per la predisposizione dell'istruttoria ed il successivo inoltro al Ministero stesso.
Il decreto ha previsto la seguente distinzione tra:

  1. Centri tecnici che eseguono la sola di prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e loro attivazione del tachigrafo digitale durante il processo di fabbricazione dei veicoli (soggetti previsti dall’art. 4 commi a, b, del D.M. 23/02/2023);
  2. Centri tecnici che eseguono le operazioni di montaggio, attivazione, calibrazione, riparazione e sostituzione del tachigrafo digitale (soggetti previsti dall’art. 4 commi a, b, c, d del D.M. 23/02/2023).
    In merito ai requisiti delle imprese interessate a richiedere detta autorizzazione, si consiglia di valutare attentamente quanto riportato nell'articolo 6 del D.M. 23/02/2023 in termini di conflitto di interesse.

Per espletare le attività sul tachigrafo digitale, ottenuto il codice identificativo, sarà necessario richiedere, per la provincia di Torino all’Ufficio C.N.S. (Carta Nazionale Servizi) della CCIAA, l'assegnazione delle carte tachigrafiche officina, corredate di P.I.N., che consentono di intervenire sull'apparato elettronico.

L’autorizzazione ha durata biennale  ed è rinnovabile, secondo una procedura definita dal medesimo decreto.

Informativa dati personale - Riferirsi al file pdf relativo al Servizio metrico

Per ulteriori approfondimenti è consigliabile visitare il sito di Unioncamere dove è disponibile una sezione dedicata al tachigrafo digitale.

Cronotachigrafo CEE (analogico)

Vai alla sezione dedicata

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Ultima modifica
Venerdì, Marzo 22, 2024 - 10:23

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 22, 2024 - 10:23

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