Sanzioni R.I. obbligo di comunicazione della PEC al RI - altri soggetti obbligati


Sanzioni R.I. per tardata comunicazione della pec da parte del curatore fallimentare, del commissario liquidatore e del commissario giudiziale 

L'art. 1, comma 19, n. 3, lett. b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che:

  1. il curatore (nel fallimento),
  2. il commissario giudiziale (nel concordato preventivo),
  3. il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),

entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2013, pertanto, alle domande presentate oltre i 10 giorni dalla nomina, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.

Si precisa che la violazione è prevista solo per i soggetti nominati dal 1° gennaio 2013 e, pertanto, la sanzione non si applica ai curatori o ai commissari nominati prima di tale data che comunicano la pec, pur in assenza di obbligo.

 

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Venerdì, Marzo 15, 2024 - 09:50

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 15, 2024 - 09:50

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