Sanzioni R.I. Registro Imprese


Informazioni generali sull'applicazione delle sanzioni R.I. Registro Imprese

Le sanzioni R.I. vengono applicate in caso di:

  • domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge.

 

A CHI SI APPLICANO

Tali sanzioni, in forza dell’articolo 5 (Concorso di persone. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge),  della Legge 24 novembre 1981, n. 689 si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti a chiedere un’iscrizione o ad effettuare un deposito nel Registro delle imprese.

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

 

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una domanda al R.I. non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (artt. 1187, 2963 cc).
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.

 


IMPORTI

Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione

  • “Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.

Articolo 2417 c. 3 c.c. Rappresentante comune

  • “…Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese”.

Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). 

  • Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.

 Poiché, secondo il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione – che si verifica non il giorno di presentazione al Registro delle imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge, avremo che:

 

IMPORTO SANZIONE IMPORTO
PAGAMENTO LIBERATORIO
Denunce e comunicazioni presentate
entro 30 giorni successivi alla scadenza
min € 34,33
max € 344,00
€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate
oltre 30 giorni successivi alla scadenza
min € 103,00 
max € 1.032,00
€ 206,00
     
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi
alla scadenza
min € 45,78
max € 458,67
€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi
alla scadenza
min € 137,33
max € 1.376,00
€ 274,66

Le sanzioni a carico delle imprese individuali e dei Notai sono invariate rispetto alle precedenti, non essendo stato modificato l’art. 2194 c.c..
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, utilizzando il modello F23. Entro lo stesso termine debbono essere pagate le spese del procedimento, pari a euro 23,00, per ciascun verbale notificato agli obbligati principali.
Con il verbale di accertamento viene inviato, a ciascun soggetto sanzionato, un fac-simile del modello F23, compilato in ogni sua parte, ed un avviso di pagamento "PagoPA". Ai fini della chiusura dell’accertamento, l’obbligato principale deve pagare l’importo contenuto nel proprio modello F23 e l'avviso di pagamento che troverà allegato alla notifica.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido oppure nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta alcuna carica alla data di accertamento, il verbale di accertamento è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.
Gli importi versati a titolo di pagamento liberatorio con il modello F23, sono incassati dall’Erario e possono essere pagati, su tutto il territorio nazionale, presso:

  • gli sportelli bancari
  • gli sportelli postali
  • gli sportelli di riscossione tributi dello Stato o Concessionari.


Al fine di una più certa registrazione del pagamento è consigliabile inviare le attestazioni dei versamenti effettuati, conto corrente postale e modello F23, al Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area per posta elettronica certificata all’indirizzo sanzioni.amministrative@to.legalmail.camcom.it

 

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni e Protesti il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

 

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.

 

ANNULLAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA

Può essere presentata istanza di annullamento per erroneo accertamento, in questo caso l’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del provvedimento all’impresa.

 

RIMBORSI

Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile chiederne il rimborso: la domanda deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate, trattandosi di introiti erariali.

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Dicembre 1, 2021 - 14:09

Aggiornato il: Mercoledì, Dicembre 1, 2021 - 14:09

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