Sanzioni R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo


Informazioni generali sull'applicazione delle sanzioni R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo

Le sanzioni R.E.A., in forza del richiamo dell’art. 9 D.P.R. n. 581/95, vengono applicate in caso di:

  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);
  • omissione della denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.
     

A CHI SI APPLICANO

Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.
N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
 

COMPUTO DEL TERMINE

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata.
 

IMPORTI

L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:

  • euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;
  • euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;
  • da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.

L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla denuncia

    Importo sanzione Importo ridotto
DENUNCIA TARDATA Dal 31° al 60° giorno €  30,00 € 10,00
(riduzione di un terzo)
DENUNCIA TARDATA Dal 61° giorno € 154,00 € 51,33
(riduzione di un terzo)
DENUNCIA  NON VERITIERA   Da € 5,00 ad 
€ 206,00
€ 10,00
(doppio del minimo)
DENUNCIA OMESSA   € 154,00 € 51,33
(riduzione di un terzo)


MODALITA’ DI PAGAMENTO

  • Pagamento con prelievo automatico, se richiesto nel modello note al momento della denuncia:
    in tal caso si ricorda che soltanto i sottoscrittori di Telemaco Pay possono chiedere al Registro imprese di prelevare l’importo dovuto a titolo di sanzione in fase di protocollazione della denuncia tardiva, se effettuata con modalità telematica, indicandolo nelle NOTE (anche in questo caso il calcolo per il prelievo va fatto sul numero dei soggetti tenuti alla denuncia);
  • Pagamento a seguito di notifica del verbale di accertamento:
    in tal caso, il pagamento in forma ridotta deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, tramite l'avviso di pagamento PagoPA accluso al verbale, il quale riporta il totale dovuto, pari all’importo in misura ridotta e alle spese del procedimento.
    Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti i casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l’importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.
    Il verbale di accertamento è notificato sia agli obbligati principali che all’obbligato in solido presso il domicilio digitale dell’impresa. Nel caso in cui il domicilio digitale sia assente o non valido o nel caso in cui l’obbligato principale non rivesta alcuna carica alla data di accertamento, il verbale di accertamento è notificato a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza o il domicilio comunicato al Registro delle Imprese.
     

MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni e Protesti il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
 

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno.
 

ANNULLAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA

Può essere presentata istanza di annullamento per erroneo accertamento, in questo caso l’ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del provvedimento all’impresa.
 

RIMBORSI

Nel caso in cui sia stato versato un importo della sanzione superiore a quello dovuto, è possibile chiederne il rimborso inviando la domanda, corredata della documentazione attestante il pagamento in esubero, tramite:

posta a: Camera di commercio – Settore Staff del Conservatore e Coordinamento di Area – Via S. Francesco da Paola, 24 10123 TORINO

oppure

e-mail all'indizzo sanzioni.amministrative@to.legalmail.camcom.it (la domanda può essere sottoscritta con firma digitale o autografa, in quest'ultimo caso occorre allegare copia del documento di identità valido del firmatario).

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

 

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Ultima modifica
Martedì, Dicembre 14, 2021 - 15:55

Aggiornato il: Martedì, Dicembre 14, 2021 - 15:55

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