Rimessa di veicoli


Attività regolamentata

L'attività di rimessa di veicoli consiste nell'ospitare e custodire temporaneamente autoveicoli di proprietà di terzi in locali chiusi o in spazi a cielo aperto, debitamente attrezzati1, dietro il pagamento di un prezzo pattuito.


 1Il Decreto Ministeriale 1 febbraio 1986 definisce l’autorimessa "area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati”.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede la rimessa di veicoli).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune1 dove ha sede la rimessa di veicoli.

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica: la SCIA é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del  Comune1 dove ha sede la rimessa di veicoli e solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.
 

1Il Comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dalla legge. Si veda a riguardo l’articolo 3, del DPR 19 dicembre 2001, n. 480.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 11, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune competente per territorio.  

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso "rimessa di veicoli" o "autorimessa veicoli".

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (l1, l2, S5, UL)

 

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli2e, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:

la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.

 

1La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2Laddove la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”. 

 

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica

Al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli
     
  • copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’autorimessa, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica/la descrizione dell'attività non è corretta

Manca la SCIA

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione, mentre nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio:

  • hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece,

  • hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:

Al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede la rimessa di veicoli
     
  • copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’autorimessa, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

 

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione /SCIA. 

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione/SCIA. 

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (l1, l2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L'attività di rimessa di veicoli è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione1


1Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) ...omissis; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

Avvertenze

Il privato che si avvale della facoltà di affittare un locale o uno spazio a cielo aperto di sua proprietà, mediante la stipula di regolare contratto di affitto, non può denunciare tale attività al Registro imprese/REA in quanto la stessa è considerata mera espressione del diritto di proprietà privata e non costituisce attività imprenditoriale ai sensi di quanto prevede l'articolo 2195 del codice civile.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi