Requisiti - Ruolo periti ed esperti


Per sapere quali sono i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione al ruolo

Per poter presentare domanda di iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti è necessario dimostrare il possesso di tutti i requisiti sottoelencati.

Requisiti generali

  • aver compiuto 21 anni
  • per i cittadini extracomunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità

Requisiti morali

  • non essere stato dichiarato fallito e non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l´ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l´industria e il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere soggetto ai divieti, alle decadenze o alle sospensioni previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011.

 

Divieti, decadenze e sospensioni previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011

L'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede che:
"1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II [sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni; obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale n.d.r.] non possono ottenere:
a)  licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b)  concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c)  concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d)  iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e)  attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f)  altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g)  contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h)  licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2.  Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 
[...]
4.  Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni."

 

Requisiti professionali

Coloro che vogliano iscriversi al Ruolo Periti ed esperti devono dimostrare l'elevata esperienza professionale acquisita nel settore di interesse, presentando un curriculum dettagliato ed adeguata documentazione di supporto. I requisiti professionali documentati sono oggetto di valutazione da parte della Camera di Commercio, che potrà:

  • procedere all'iscrizione al ruolo, qualora la documentazione prodotta ed il curriculum documentino in maniera inequivocabile la specifica elevata esperienza professionale maturata,
  • sottoporre il candidato ad un colloquio di valutazione, qualora i titoli ed i documenti prodotti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità del candidato all'esercizio delle funzioni di perito ed esperto (per le lingue straniere l’eventuale prova di valutazione, orale e scritta, consiste nella traduzione di testi, prevalentemente di carattere economico-politico e giuridico-commerciale, dalla lingua straniera all’italiano e viceversa)
  • rigettare la richiesta, qualora la documentazione ed il curriculum siano inesistenti o insufficienti a comprovare l'elevata esperienza professionale necessaria.

Si elencano alcuni dei requisiti/condizioni idonei a dimostrare il possesso della professionalità necessaria al fine di richiedere iscrizione al Ruolo:

  • avere già effettuato perizie o formulato pareri nell'ambito delle categorie merceologiche di interesse,
  • avere svolto un'attività, come lavoratore autonomo o come dipendente,
  • essere in possesso di titoli di studio di carattere tecnico professionale specifico a seconda delle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione, o l'aver frequentato corsi professionali,
  • avere ottenuto particolari riconoscimenti nell'ambito di attività svolte (es: certificati di brevetti depositati, attestati o qualifiche di merito),
  • avere redatto o pubblicato articoli o testi a carattere tecnico aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione,
  • avere relazionato a conferenze o convegni aventi per oggetto argomenti inerenti alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione.

NOTA BENE
I mediatori immobiliari iscritti al Registro Imprese da almeno tre anni possono ottenere l’iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti per la voce “CATEGORIA XXII - ATTIVITA’ VARIE sub-cat. 18bis) periti in stima e valutazione di immobili“ senza necessità di produrre ulteriore documentazione e di sostenere eventuali colloqui di valutazione, così come disposto dal Decreto Ministeriale n. 452/90 (Regolamento di attuazione della Legge n. 39 del 3 febbraio 1989).

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Ultima modifica
Lunedì, Gennaio 15, 2024 - 10:09

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 15, 2024 - 10:09

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