Requisiti per l'attività di mediazione


Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonchè della cessione o dell'affitto di aziende. Il mandatario a titolo oneroso è colui che in forza di un mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e aziende. Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.

Per poter svolgere l'attività di mediazione bisogna possedere i sottoelencati requisiti e dare inizio attività presentando pratica telematica seguendo le indicazioni presenti sulle pagine del Registro Imprese

All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica, in caso di impresa individuale, o legale rappresentante, in caso di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa iscriversi nell'apposita sezione del REA a regime .

REQUISITI GENERALI

  • Maggiore età
  • Cittadinanza dell´Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente, motivi familiari o iscrizione all´ufficio di collocamento per le persone fisiche, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell´U.E.o possesso di soggiorno per uso lavoro autonomo,dipendente (anche per gli altri usi precedentemente elencati)
  • Residenza o domicilio professionale nella provincia dove intende svolgere l´attività
  • Possesso dei diritti civili
  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

REQUISITI MORALI
Salva la riabilitazione o depenalizzazione ai sensi di legge:

  • non essere stato dichiarato fallito
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive
  • non essere stato condannato alla reclusione per i reati previsti dalla legge sull´assegno
  • non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio
  • non essere stato condannato per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto (assegni senza provvista e assegni senza autorizzazione del trattario recentemente depenalizzati con Decreto Legislativo n.507 del 30.12.1999 in vigore dal 15.01.2000)
  • non essere stato condannato per un delitto non colposo diverso da quelli espressamente indicati, per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

Qualora si ottenga il provvedimento di riabilitazione i punti citati non sono più ostativi all´iscrizione.

REQUISITI PROFESSIONALI
La legge 57/2001 art. 18 recante modifiche alla legge 39/1989 prevede due alternative:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l´attitudine e la capacità professionale dell´aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di prova di almeno 12 mesi continuativi con l´obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.(Non ancora attuabile)

AVVERTENZA
Ai fini dell’esercizio dell'attività di mediazione la Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio (diplomi) conseguiti all’estero da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello Sviluppo economico seguendo le istruzioni presenti sul sito al seguente link "Titoli professionali esteri".

Per le società che intendono esercitare la mediazione, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.

INCOMPATIBILITÀ

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi. 

(modifica introdotta dall'art. 4, comma 2, l. 238/2021, che ha novellato l'art. 5, comma 3 della l. 39/1989, e che è in vigore dal 01/02/2022.)

Ed ecco cosa si intende per i servizi finanziari di cui all'art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59:

i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 

Per quanto riguarda la compatibilità con l'attività di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia, vedasi quanto sotto riportato (art. 5, comma 3-bis della l. 39/89).

"In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli". 

Comma inserito dall’ art. 28, comma 1, L. 5 agosto 2022, n. 118., in vigore dal 27 agosto 2022. 

Informazioni per il rilascio della tessera mediatori

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Ultima modifica
Mercoledì, Febbraio 22, 2023 - 09:30

Aggiornato il: Mercoledì, Febbraio 22, 2023 - 09:30

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