Regolamento - Comitato Torino Finanza


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In questa pagina è possibile consultare il regolamento del Comitato Torino Finanza, istituito con delibera della Giunta Camerale n. 71, del 03/05/06



DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Obiettivi
Il Comitato "Torino Finanza" istituito con delibera della Giunta Camerale n. 71, del 03/05/06, persegue prioritariamente, attraverso modalità e strumenti previsti nel presente regolamento, l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un ambiente competitivo che da un lato favorisca la continua crescita delle già rilevanti competenze finanziarie presenti sul territorio, e dall'altro permetta alle imprese, con particolare riferimento alle PMI, un più agevole accesso ai mercati finanziari.
Art. 2: Personalità Giuridica
Il Comitato "Torino Finanza" è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, le competenze e le finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.
Art. 3: Sede e logo
Il Comitato "Torino Finanza" è costituito presso la sede legale della Camera di commercio di Torino, sita in Via Carlo Alberto, 16.
Il logo del Comitato è rappresentato dal marchio già distintivo della disciolta Associazione Torino Finanza, privato della dicitura "Associazione" sotto cui viene aggiunta la dicitura "presso la Camera di commercio di Torino". Viene inoltre data adeguata pubblicizzazione ai loghi degli enti esterni alla Camera aderenti al Comitato.
Art. 4: Finalità e funzioni
- promuovere lo studio e la diffusione della conoscenza di strumenti finanziari innovativi con particolare attenzione a quelli rivolti alle piccole e medie imprese e agli enti pubblici territoriali;
- promuovere incontri, testimonianze e dibattiti finalizzati a favorire la discussione e l'approfondimento di esperienze su tematiche innovative in ambito economico e finanziario;
- la sollecitazione e il coordinamento di iniziative istituzionali volte a creare un ambiente adeguato allo sviluppo economico e finanziario della provincia di Torino e più in generale del Piemonte;
- promuovere l'aggiornamento permanente delle competenze professionali presenti sul territorio e lo stimolo alla formazione continua degli operatori attraverso iniziative miranti allo sviluppo della cultura, dell'informazione e della formazione finanziaria anche in collaborazione con il mondo accademico;
- favorire il miglioramento del rapporto banca-impresa attraverso lo sviluppo di tavoli di lavoro e confronto;
- il monitoraggio continuativo del rapporto Banca-Impresa con particolare riferimento alle novità introdotte e agli accordi internazionali in materia;
- il monitoraggio continuativo delle start up innovative e delle loro esigenze finanziarie;
- partecipare ad iniziative promosse da terzi, tra cui anche associazioni aventi scopo affine al proprio.
- favorire il miglioramento dei supporti informativi a disposizione degli investitori, ed in generale promuovere un ambiente infrastrutturale e di servizi il più possibile funzionale allo sviluppo finanziario;
- promuovere in generale tutte le azioni correlate alle precedenti ed aventi come finalità o oggetto tematiche finanziarie.
Art. 5: Compiti del Comitato
a) Entro la metà di novembre di ogni anno: stabilire il programma annuale di lavoro da trasmettere, unitamente ad una relazione sull'attività svolta, alla Giunta Camerale e ai soggetti aderenti;
b) Organizzare i gruppi di lavoro tecnici per approfondire o sviluppare specifiche tematiche indicate dal Comitato;
c) Approvare la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro sopraindicati;
d) Pubblicizzare periodicamente le iniziative assunte ed i risultati raggiunti.
Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute o a quelle dei gruppi di lavoro, qualora lo ritenga opportuno, esperti e/o rappresentanti di imprese, enti pubblici, associazioni di categoria e ordini professionali.
Art. 6: convocazione ordinaria del Comitato e suo funzionamento
Il Comitato si riunisce normalmente presso gli uffici della Camera di commercio almeno una volta ogni due mesi, ovvero ogni volta in cui lo richieda il Presidente o almeno 1/3 dei componenti.
Il comitato viene convocato con avviso spedito 7 giorni prima della riunione con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica.
La riunione del Comitato in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione è validamente costituita se sono presenti 4 membri;
Ogni componente ha diritto ad un voto; non è prevista la possibilità di delegare il proprio voto ad altra persona, sia essa membro del Comitato o sostituto non componente;
Il voto viene espresso con alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni partecipa anche un rappresentante della segreteria del Comitato con funzioni di supporto e verbalizzazione.
Art. 7: convocazione d'urgenza del Comitato
In casi di particolare e motivata urgenza il Comitato può essere convocato nelle forme e nei modi sopra descritti con un preavviso ridotto pari a 2 giorni.
Art. 8: Informazioni
Il Comitato richiede alla Camera di commercio la disponibilità degli atti, informazioni, documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi.
La Camera di Commercio provvede alla fornitura dei dati compatibili con la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alla normativa sulla privacy.

SOGGETTI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ADERENTI AL COMITATO
Art. 9: Soggetti ammissibili
Possono aderire al Comitato istituzioni bancarie e finanziarie, gruppi industriali e finanziari, società di consulenza e revisione, consorzi e cooperative di garanzia fidi (confidi), enti pubblici, consorzi e associazioni di categoria.
Ogni soggetto aderente designa un proprio membro in seno al Comitato ed un membro supplente .
Art. 10: Ammissione degli aderenti
I soggetti di cui all'articolo precedente, che facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente della Camera di commercio di aderire al Comitato, sono ammessi con delibera della Giunta Camerale, la quale, ha la facoltà di diniego motivato.
La messa in liquidazione, l'avvio di procedure concorsuali o di amministrazione controllata o straordinaria a carico di un soggetto aderente comportano l'esclusione di diritto dal Comitato.
Art. 11: obblighi dei soggetti aderenti
Gli Enti che aderiscono al Comitato contribuiscono al finanziamento dell'attività del Comitato stesso versando alla Camera di commercio un contributo annuale pari a 5.000 euro. La Camera di commercio si impegna a contribuire all'attività del Comitato per un importo pari almeno al totale delle quote ricevute.
Detto versamento viene richiesto annualmente dalla segreteria del Comitato e dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In corso d'anno il Comitato può approvare progetti speciali il cui finanziamento sarà assicurato previo accordo dai soggetti aderenti al Comitato stesso.
Art. 12: recesso dal Comitato
I soggetti esterni possono recedere dal Comitato dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della Camera di commercio entro e non oltre il 30 settembre.
Art. 13: aderenti onorari
Possono aderire al Comitato in veste onoraria enti di ricerca, istituzioni accademiche o scientifiche ed ordini professionali.
Le modalità di adesione e l'attività degli aderenti onorari sono le medesime degli aderenti semplici. Gli aderenti onorari sono esentati dal pagamento della quota annua.

ORGANI
Art. 14: Composizione e nomina
Il Comitato è composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti designati dalla Giunta della Camera di commercio, più un membro effettivo ed uno supplente designati da ogni soggetto esterno alla Camera di commercio aderente al Comitato. Il Comitato nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
Alla nomina dei componenti del Comitato provvede la Giunta della Camera di commercio con apposita delibera.
I membri effettivi potranno eventualmente incaricare della partecipazione alle sedute del Comitato un uditore privo di diritto di voto previo assenso del Presidente.
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente regolamento, il Comitato può costituire al suo interno gruppi di lavoro tecnici.
Ciascun gruppo di lavoro tecnico si occupa di analizzare problematiche e sviluppare iniziative riguardo un determinato aspetto del mondo finanziario.
I gruppi di lavoro tecnici sono coordinati ciascuno da un componente il Comitato, individuato sulla base delle proprie competenze ed attitudini e composti da esperti nel settore anche non componenti il Comitato.
La partecipazione alle riunioni del comitato non da' diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
Art. 15: Segreteria
Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Camera di commercio coerentemente e in coordinamento con le attività e competenze dell'Area Promozione e Sviluppo del Territorio.
Art. 16: Cariche
Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati con delibera del Comitato e sono rieleggibili. Per la nomina del Presidente è necessario il voto favorevole dei componenti designati dalla Camera di commercio.
Art. 17: Funzioni del Presidente
Il Presidente del Comitato:
• ha la rappresentanza del Comitato;
• convoca e presiede il Comitato;
• predispone l'ordine del giorno delle sedute del Comitato;
• cura l'attuazione delle iniziative;
• ha la facoltà di partecipare alle sedute dei gruppi di lavoro seguendone le relative attività.
Art. 18: Funzioni del Vicepresidente
Il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.
Art. 19: Durata in carica
I Componenti del Comitato restano in carica tre anni dalla data di insediamento, con possibilità di essere ridesignati.
Art. 20: Decadenza
Il Componente del Comitato che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato, il quale, nel caso si tratti di membro di espressione camerale, provvederà a trasmetterle al Presidente della Camera di commercio che ne darà avviso alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza e l'eventuale sostituzione del componente dimissionario.
Le dimissioni sono irrevocabili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21: Revisione regolamento
Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione da parte del Comitato con successiva approvazione da parte della Giunta camerale.
Art. 22: Rinvio ad altri regolamenti
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.
Art. 23: Conformità
Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto stabilito dai regolamenti della Camera di commercio di Torino.
Art. 24: Scioglimento del Comitato
Il Comitato può essere sciolto, nel caso venissero meno i presupposti per le sue funzioni, mediante delibera Giunta della Camera di commercio di Torino.

 

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Ultima modifica
Giovedì, Giugno 15, 2023 - 15:31

Aggiornato il: Giovedì, Giugno 15, 2023 - 15:31

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