Variazioni cat. 3 bis - RAEE


Le variazioni di: mezzi di trasporto, luoghi di deposito preliminare, ecc. devono essere comunicate alla Sezione regionale.

L' istanza di variazione deve essere inviata telematicamente allegando la seguente documentazione:

1. Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
2. Fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante
3. Foglio riepilogativo dell'istanza generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
4. Diritti di segreteria (modalità e importi)
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, generata in automatico dal sistema telematico, per l'inserimento e/o la reimmatricolazione veicoli


Per l’inserimento e/o la reimmatricolazione di veicoli se l’impresa compila anche la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, generata dal sistema telematico, la Sezione rilascia un documento “accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che consente l’utilizzo provvisorio dei nuovi veicoli nell’ambito del provvedimento di iscrizione già ottenuto. Nell’attesa del relativo provvedimento di variazione, il documento di accettazione è valido per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio, o inferiore nei casi in cui il termine di disponibilità dei veicoli sia inferiore a 60 giorni. Il documento di accettazione, dopo la validazione da parte della Sezione, è disponibile per il download nell'area riservata dell'impresa sul sito Nazionale dell'Albo gestori ambientali.

 

NOTA
Non verranno emessi i provvedimenti  di modifica finalizzati alla variazione dei soli luoghi di deposito preliminare, in quanto il Comitato Nazionale ha stabilito che tali dati non devono essere riportati sui provvedimenti.

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 5, 2019 - 12:28

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 5, 2019 - 12:28

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