Presentazione delle pratiche autoriparatori


AUTORIPARATORI: prime indicazioni derivanti dalla Riforma Madia (D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) – (D.G.R. Regione Piemonte n. 16-5652 del 25 settembre 2017)

A far data dal 20.10.2017, per effetto della Riforma Madia, entrano in vigore i nuovi moduli unificati e standardizzati relativi alle attività artigianali.

Tra questi, vi è la nuova modulistica concernente l’attività di autoriparazioni.

La tabella A, costituente allegato della norma sopra citata, cui si fa rimando per ulteriori approfondimenti e chiarimenti, specifica i vari regimi amministrativi dei procedimenti presi in considerazione.

 

LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Per le modalità di presentazione del nuovo modello SCIA, si invita a richiedere preliminarmente informazioni al competente SUAP, unico destinatario legittimato alla ricezione di tale istanza.

Attenzione: la SCIA da presentarsi nella specifica fattispecie, può essere produttiva di effetti immediati (SCIA Unica) oppure di effetti differiti (SCIA condizionata).

Nel primo caso la domanda di iscrizione o variazione al Registro Imprese potrà essere presentata contestualmente (qualora si utilizzi COMUNICA, applicativo informatico che genera sia la pratica Registro Imprese che la veicolazione al SUAP della SCIA) o contemporaneamente, e cioè nello stesso giorno, qualora la presentazione della SCIA al SUAP avvenga a mezzo di altro specifico canale, ma nel corso della medesima giornata si presenti anche la pratica Registro Imprese.

Nel secondo caso (SCIA condizionata), si potrà denunciare l’avvio dell’attività di autoriparazione solo dopo l’avvenuta notifica all’impresa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, che verrà comunicato dal SUAP all’interessato: in tale ipotesi, la domanda di iscrizione o modifica verrà quindi inoltrata solo in seguito all’ottenimento della prescritta autorizzazione. 

Si ritiene opportuno sottolineare il fatto che, nonostante la modulistica sia ormai unica, nell’ambito del relativo procedimento sono coinvolti più Enti, che conservano la competenza istruttoria prevista dalle specifiche normative di settore: nella fattispecie, il Settore Artigianato e attività verificate procederà alla valutazione e successiva verifica dei requisiti professionali e morali, alla verifica della completezza formale dell’istanza e all’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti dovuti alla Camera di Commercio; gli altri Enti (Comune, ASL, Corpo dei Vigili del fuoco, ecc.) provvederanno per quanto di loro competenza (es: Vincoli di compatibiltà urbanistica, Autorizzazione Ambientale, Nulla Osta prevenzione incendi, …), fermo restando che, durante il procedimento, l’unico soggetto interlocutore dell’impresa sarà il SUAP competente, che provvederà a richiedere all’impresa eventuali precisazioni o integrazioni, all’eventuale emanazione di atti provvedimentali o di quant’altro previsto dalla vigente normativa,  previa apposita segnalazione proveniente da una delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento o in seguito all’istruttoria concernente attività di verifica proprie del citato competente SUAP.

 

LA FASE SUCCESSIVA ALL’EVASIONE DELL’ISTANZA

Successivamente all’evasione dell’istanza da parte del Settore preposto, che avverrà iscrivendo l’impresa istante aggiungendo nel riquadro attività la dicitura “verifiche amministrative in corso”, si procederà agli accertamenti su quanto dichiarato nella SCIA presentata: per quanto riguarda la documentazione in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ci si rivolgerà direttamente alle medesime, mentre per quanto riguarda i diversi documenti probatori attestanti il conseguimento delle prescritte abilitazioni (libretto di lavoro o buste paga testimonianti il periodo di lavoro prestato e l’inquadramento contrattuale, eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro comprovanti mansioni svolte e livello contrattuale ricoperto, fatture e quant’altro possa essere ritenuto necessario al fine di accertare la correttezza e veridicità di quanto dichiarato), ci si rivolgerà direttamente all’impresa istante.

Al fine di accelerare il procedimento amministrativo di verifica sopra descritto, nulla vieta tuttavia al soggetto istante di allegare la documentazione ritenuta probatoria di quanto dichiarato nella SCIA presentata.

Concluso tale procedimento di accertamento, se l’esito sarà positivo il settore Artigianato e attività verificate provvederà a rimuovere dalla visura camerale la frase “verifiche amministrative in corso”; in caso contrario, fatte salve le eventuali conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere, tale circostanza verrà comunicata a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento, provvedendo, qualora ciò risulti possibile, ad invitare l’impresa a conformare la propria attività, entro congruo termine, a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia.

Qualora quanto sopra non risulti possibile, o nel caso in cui l’impresa non provveda ad ottemperare a quanto richiesto nel termine stabilito, si procederà alla diffida alla continuazione dell’attività e alla inattivazione dell’attivita’ di autoriparazioni.

Ovviamente, quanto sopra descritto si verificherà anche qualora si ricevesse una analoga segnalazione di definitivo impedimento alla regolare prosecuzione dell’attività da parte di una delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

 

IL SUBINGRESSO NELL’ATTIVITA’

Ponendo l’attenzione su quanto indicato nella tabella A precedentemente citata, al punto 90, che tratta il caso si subingresso nell’ambito dell’attività di autoriparazione, parrebbe evincersi che tale adempimento sia da assolversi tramite semplice comunicazione al SUAP.

Quanto sopra, ad avviso dello scrivente ufficio, contrasta manifestamente con i principi della legge 122/92, che prevede, a garanzia del consumatore, una specifica qualificazione professionale in capo al responsabile tecnico dell’attività di autoriparazione, qualificazione professionale che il subentrante non sarebbe tenuto a dimostrare nel caso di subingresso: se ne deve dedurre che si tratta di un refuso, per cui il Settore Artigianato e attività verificate richiederà la presentazione della apposita SCIA al SUAP, ove il soggetto subentrante dovrà necessariamente provvedere a nominare quale responsabile tecnico un soggetto provvisto della qualificazione professionale e dei requisiti morali richiesti dalla vigente normativa.

Analogo è il caso della sostituzione o dell’aggiunta del responsabile tecnico, che devono necessariamente essere denunciati al SUAP per mezzo del modello SCIA, in quanto non si vede altrimenti come tali soggetti potrebbero dichiarare il possesso dei requisiti professionali e morali.

L’interpretazione di cui sopra trova peraltro suffragio da parte di funzionari del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione con i quali si è recentemente dibattuto il problema evidenziato.

 

I TERMINI DEL PROCEDIMENTO

In merito ai termini del procedimento amministrativo, che la citata Riforma Madia fissa in 60 giorni dalla ricezione dell’apposita istanza, si invita comunque a rapportarsi al competente SUAP per avere conferma degli effettivi termini del procedimento.

 

I DIRITTI DI SEGRETERIA

Si ricorda che i diritti di segreteria dovuti alla CCIAA per la SCIA concernente le attività di autoriparazione ammontano ad Euro 9 per la ditta individuale e ad Euro 15 per le società; per quanto riguarda le SCIA presentate al SUAP tramite Comunica, tali diritti possono essere assolti utilizzando il relativo applicativo TELEMACO PAY.          

 

IL RAPPORTO TRA IMPRESA E RESPONSABILE TECNICO

Giova ricordare che la vigente normativa in materia di autoriparazioni distingue tale attività in meccatronica, carrozzeria e gommista; inoltre, l’attuale orientamento del Settore Artigianato e attività verificate, in ottemperanza alla Circolare M.I.C.A. n. 3286/C del 19 giugno 1992 , è quello di richiedere la preposizione di un responsabile tecnico per ogni sede operativa della stessa impresa: non è quindi ammissibile preporre il medesimo responsabile tecnico a più sedi operative, salvo il caso della loro eventuale contiguità, né nominare  contemporaneamente la stessa persona responsabile tecnico di imprese diverse; tale controllo verrà effettuato dal preposto Settore in fase istruttoria, basandosi sulle risultanze del Registro Imprese.

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Giovedì, Dicembre 23, 2021 - 10:35

Aggiornato il: Giovedì, Dicembre 23, 2021 - 10:35