Piccola residenza per anziani autosufficienti


Attività regolamentata

L’attività di gestione di piccola residenza per anziani autosufficienti consiste nell’offrire un servizio assistenziale di tipo permanente (nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno solare), in strutture residenziali autonome ad anziani in condizione di autosufficienza.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

All’ASL1 competente per territorio

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento di un’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Asl1 competente per territorio

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi all’ASL competente per territorio

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti previsti dalla Delibera della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi all’ASL competente per territorio

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

L’ASL1 competente per territorio

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “gestione di piccola residenza per anziani autosufficienti”.

Ad esempio se un soggetto esercita l’attività di “gestione di piccola residenza per anziani autosufficienti” dovrà denunciare l’attività nel seguente modo:

“gestione di piccola residenza per anziani autosufficienti” (descrizione completa)

e non 

“gestione di piccola residenza per anziani” (descrizione incompleta),  senza specificare la tipologia di utenza a cui è rivolto il servizio assistenziale (anziani autosufficienti), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è sospesa affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore  in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ASL1 competente per territorio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ASL1 competente per territorio.

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica /la descrizione dell'attività non è corretta

Manca l’autorizzazione al funzionamento

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ASL1 competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

 

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ente  competente per territorio (ASL o Comune a seconda dei casi), tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

 

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio

 

-  hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

 

Se invece,
- hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazionedell'attività

Trasferimento sede dell’attività

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ASL1 competente per territorio.

 

Sospensione dell’attività

Nessuna documentazione.

 

Ripresa dell’attività

Nessuna documentazione.

 

Cessazione dell’attività

Nessuna documentazione.

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), un’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ASL1 competente per territorio per ciascuna di esse.

 

1 Le funzioni amministrative di autorizzazione e di vigilanza sono attribuite alle Aziende Sanitarie Locali (o alla Regione stessa quando i Presidi sono gestiti dall'A.S.L.), ad eccezione dei Presidi/strutture che si trovano a Torino, dove le funzioni sono attribuite al Comune. Si veda a riguardo la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 1997, n. 124-18354.
 

 

Incompatibilità

L’attività di gestione di piccola residenza per anziani autosufficienti è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 

1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Requisiti della piccola residenza per anziani autosufficienti

La piccola residenza per anziani autosufficienti deve avere determinati requisiti, in particolare:

- gli anziani ospitati devono essere in condizione di AUTOSUFFICIENZA;

- la struttura residenziale deve avere tutte le caratteristiche strutturali, economiche-amministrative, organizzative, professionali e igienico-sanitarie  previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772 (ad esempio, la struttura deve avere una ricettività minima di 15 posti letto e massima di 30 posti letto, più eventuali 3 posti letto al massimo per pronta accoglienza, ecc.).

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi