Pagamenti dell'amministrazione


In questa sezione vengono pubblicati i dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, nonchè le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici ai sensi degli articoli 4 bis, 33 e 36 del D.lgs. 33/2013.

Dal 31 marzo 2015, ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n. 55 del 03/04/2013, le fatture nei confronti della Camera di Commercio di Torino devono, obbligatoriamente, essere emesse in formato elettronico.

La Camera può accettare e pagare solo le fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell´art. 25 del Decreto Legge  n.66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014, le quali devono riportare necessariamente il Codice Univoco Ufficio GOOLCD e, ove previsti, i codici CIG e CUP.

Maggiori dettagli nell'informativa ai fornitori

Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti e motivi di rifiuto delle fatture

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE

[art. 9 d.l. 78/2009 convertito con legge 102/2009 “decreto anticrisi 2009”]

Premessa

La Camera di commercio di Torino con il presente documento fornisce indicazioni sulle misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti in applicazione a quanto disposto dall’articolo 9, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 102/2009 e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214; fanno eccezione le fatture dei Fornitori esteri che continuano in modalità tradizionale. In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture – intese come documenti fiscalmente rilevanti anche ai fini iva - che non siano trasmesse in modalità elettronica, secondo quanto disposto nell’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Le fatture elettroniche dei Fornitori devono pertanto essere trasmesse all’Ente utilizzando il Sistema di Interscambio istituito e gestito dall’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al portale presente sul sito www.fatturapa.gov.it.

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, ogni amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche a cui è assegnato un Codice Univoco Ufficio.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente il corretto recapito della fattura elettronica all’Ufficio destinatario. Il codice univoco della Camera di commercio di Torino è GOOLCD.

Adozione provvedimenti

A seguito dell’approvazione da parte della Giunta camerale dell’allegato B) (Budget direzionale) previsto dal DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”, il Segretario Generale affida la gestione del budget ai dirigenti che dispongono l’utilizzo delle somme con proprio provvedimento  dopo aver  espletato le procedure di individuazione del Fornitore del bene o del servizio previste dalla normativa nazionale esistente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I provvedimenti dirigenziali sono numerati cronologicamente per unità organizzativa corrispondente ad un dirigente (Area organizzativa) e quelli che contengono una previsione di entrata, di spesa o di investimento sono trasmessi ai settori Fiscalità e Spese e Bilancio ed Entrate - di seguito denominati “settori contabili” - che procedono, svolte le necessarie verifiche contabili e fiscali in base alle rispettive competenze, alla prenotazione del budget che vincola gli importi a favore del creditore contrattuale.

A seguito dell’emanazione del provvedimento, il settore competente provvede a completare tramite il sistema informatico la gestione dell’ordine.

Termini di pagamento fatture

Il pagamento della fattura elettronica o del documento di spesa, avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ed entro il termine stabilito dall’ordine/contratto, o, in assenza dello stesso termine entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento di spesa da parte della Camera di Commercio.

Nel caso in cui le parti abbiano pattuito per iscritto, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni sopra citati il pagamento avviene entro massimi 60 giorni dalla data di ricevimento o data fattura.

Procedimento liquidazione fatture

Le fatture elettroniche pervengono all’Ente dal Sistema di Interscambio. Presso la Camera di commercio di Torino i sistemi informatici in essere assicurano la loro protocollazione automatica in formato XML e la loro trasmissione agli applicativi di gestione del ciclo passivo, garantendo la rispondenza alle regole stabilite dal D.M.55/2013 e la conservazione sostitutiva di ciascuna fattura, con archiviazione della stessa in formato XML e pdf.

Le fatture scaricate sui sistemi di contabilità possono essere visionate in qualsiasi momento dagli operatori abilitati sia presso i settori competenti sia presso quelli “contabili”.

I “settori contabili”, verificata la presenza dei  contenuti di natura fiscale previsti dalle norme vigenti e/o rinvenibili nei principi contabili e fiscali generali, provvedono all’accettazione ed alla registrazione delle fatture elettroniche anche nel sistema informativo di contabilità entro 10 gg dal ricevimento della fattura medesima.

Secondo quanto previsto dall’art. 2 bis del D.M. 55/2013 come modificato dal D.M. 132/2020, il documento fiscale verrà rifiutato nei seguenti casi:

  • se riferito ad un’operazione che non è stata posta in essere nei confronti della Camera di commercio di Torino,

  • per mancata o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsti.

Ogni qualvolta si rifiuta una fattura elettronica il Fornitore ne riceve notizia tramite la piattaforma di interscambio.

I settori competenti deputati alla liquidazione della spesa, effettuati i dovuti riscontri volti a verificare la completezza della documentazione (presenza di  DURC regolare, IBAN e/o conto dedicato, Codice Identificativo di Gara, eventuale Codice Unico di Progetto) e la regolarità della fornitura, rilasciano un visto di conformità in modalità informatica e, successivamente, generano un atto di liquidazione firmato digitalmente (ai sensi dell’art. 15 del DPR 254/2005) con il quale ordinano il pagamento della fattura o parcella.

Eventuali contestazioni al Fornitore che comportano l’impossibilità di adempiere entro i termini previsti al pagamento delle fatture sono comunicate tempestivamente e formalmente per scritto dal settore che ha richiesto la fornitura o il servizio.

Contestualmente la comunicazione viene inviata ai “settori contabili” che provvedono a sospendere  il decorso dei termini di pagamento anche al fine di aggiornare la piattaforma dei crediti gestita dal Ministero dell’Economia e Finanze. Tale sospensione verrà riportata sulla Piattaforma della certificazione dei crediti fino a quando il settore liquidatore sottoscriverà l’atto di liquidazione della fattura sospesa.

Con il visto di conformità e l’atto di liquidazione firmato digitalmente si attesta la regolarità della fornitura del bene o la prestazione del servizio o lavoro, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, l’esito positivo del collaudo a norma dell’art. 55 del DPR 254/2005 e l’acquisizione degli specifici documenti previsti dalla legge.

L’atto di liquidazione ed il visto di conformità informatici sottoscritti e corredati da eventuali documenti giustificativi sono trasmessi ai “settori contabili” che effettuano i controlli formali, riscontri contabili e fiscali, prima di avviare le procedure per l’emissione dell’ordinativo di pagamento.

I “settori contabili” provvedono inoltre a verificare, per i pagamenti di importo superiore al limite previsto dall’articolo 48 bis comma 1 del DPR 602/73, che il creditore non risulti inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In assenza di inadempimenti, predispongono il mandato di pagamento che viene firmato digitalmente dai responsabili dei “settori contabili” o loro sostituti e dal dirigente dell’area Risorse finanziarie e Provveditorato o sostituto. L’ordinativo di pagamento è quindi automaticamente trasmesso dalla procedura informatica all’istituto cassiere per l’accredito dell’importo al beneficiario; nel caso di presenza di inadempimenti, dispone l’adozione del provvedimento dirigenziale che recepisce la procedura esecutiva di pignoramento ex art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

I sistemi di gestione informatica adottati dalla Camera di commercio di Torino eliminano la movimentazione cartacea, consentono la piena tracciabilità delle fasi di processo e permettono una contrazione dei tempi medi di pagamento.

Informativa trattamento dati personali "Pagamento fornitori, clienti, beneficiari di contributi e rimborsi "

Notice on the processing of personal data in relation to "the entity suppliers, customers, fundings and refunds recipients and relevant tax obligations"

Informativa trattamento dati personali "Pagamento ai percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente "

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Dicembre 21, 2021 - 11:35

Aggiornato il: Martedì, Dicembre 21, 2021 - 11:35

A chi rivolgersi