Sanzioni e ricorsi


Sanzioni applicabili alle imprese artgiane

Le sanzioni artigiane

 La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.

L’art.5 della legge regionale 5/2013 ha soppresso l’albo delle imprese artigiane  e ha stabilito la sua sostituzione con il registro delle imprese.

L’art.7 della citata legge ha previsto che con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
L'annotazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.
La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Ne consegue che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichino le sanzioni previste per:
le violazioni REA, in caso di:

  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall’art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
  • denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell’art. 51 del T.U. 2011/1934);
  • omissione della denuncia

oppure


per le violazioni R.I. applicate in caso di:

  • domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge.

A chi si applicano

 Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia. In particolare:

  • al titolare, se IMPRESA INDIVIDUALE
  • a ciascuno dei soci amministratori, degli accomandatari o dei liquidatori, se, SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
  • a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all’amministratore unico o ai liquidatori, se SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE
  • a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori, se CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA
  • al legale rappresentante/preposto alla sede italiana, se IMPRESA CON SEDE ALL’ESTERO E STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.

 

Computo del termine

Ai fini del calcolo per il termine entro cui presentare una denuncia REA, occorre contare i giorni partendo da quello successivo all’evento (per il termine dei 60 giorni il calcolo va fatto senza interruzioni, nel senso che, se il trentesimo giorno cade di giorno festivo, il conteggio non riparte dal primo giorno non festivo, ma è continuativo).
Se il termine finale scade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558/99 art. 3 c.2, in vigore dal 6/12/2000).
Si precisa, inoltre, che la ricorrenza del Santo Patrono (Legge 27 marzo 1949, n. 260) non è considerata giorno festivo ai fini del computo del termine per la presentazione delle domande al Registro imprese – REA, pertanto la scadenza non è prorogata

Mancato pagamento in misura ridotta

Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso al Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Settore il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.

Prescrizione della sanzione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni sopra descritte, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 Legge n. 689/81).
Considerando che la violazione è commessa nel primo giorno successivo alla scadenza stabilita dalla legge, la sanzione non può essere richiesta decorsi i cinque anni da tale giorno.
A titolo esemplificativo, se la scadenza è di 30 giorni, la prescrizione avverrà decorsi cinque anni calcolati dal 31esimo giorno

Sanzioni R.E.A. applicate in caso di tardata denuncia

Natura giuridica Fattispecie Termini Soggetti sanzionati Importi in misura ridotta
Impresa individuale artigiana Sospensione attività
Apertura/modif/chiusura UL
inizio/modif/cessaz/attività sede
secondaria
nomina/variaz/cessazione carica REA
(se prevista da normativa specifica)
30 giorni
dall’evento
titolare € 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo
Società inizio/modif/cessaz attività
apert/modif/chiusura UL
inizio/modif/cessaz/attività sede secondaria
nomina/variaz/cessazione carica REA (se prevista da norm. specifica)
30 giorni
dall’evento

- soci amm. per società di persone

- tutto il CDA o il consiglio  di gestione, o l’amministratore unico per società di capitali e cooperative

- liquidatori

€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo
Consorzio con attività esterna inizio/modif/cessaz. attività
apert/modif/chiusura. UL
inizio/modifif/cessaz/attività sede secondaria
nomina/variaz/cessazione carica REA (se prevista da normativa specifica)
30 giorni
dall’evento
amministratori
- liquidatori
€ 10,00 dal 31° al 60° giorno di ritardo
€ 51,33 dal 61° giorno di ritardo

In caso di tardata denuncia di variazione del domicilio di soggetti attinenti alle persone giuridiche (società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi) si applicato le sanzioni R.E.A previste dalla tabella al seguente link: https://www.to.camcom.it/sites/default/files/registro-imprese/Tabella_Sanzioni_REA_domicilio_20220210.pdf

 Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

  • con lo storno dell’importo della sanzione (solo se richiesto), quando la pratica viene evasa
  • con l'emissione dell'avviso di pagamento PagoPA inviato in allegato al verbale di accertamento di infrazione amministrativa.

Sanzioni applicate in caso di denuncia non veritiera

Natura giuridica Fattispecie Soggetti sanzionati  Importi in misura ridotta

Impresa individuale

Società

Consorzio con attività esterna

Qualsiasi denuncia presentata a rettifica di una precedente comunicazione dei dati economici/amministrativi

Titolare per imprese individuali

- Soci amministratori per società di persone

- Consiglio di amministrazione o Amministratore unico per Società di capitali e Consorzi

- Liquidatori

€ 10,00 (indipendentemente dal giorno della domanda)

Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

  • con lo storno dell’importo della sanzione (solo se richiesto), quando la pratica viene evasa
  • con l'emissione dell'avviso di pagamento PagoPA inviato in allegato al verbale di accertamento di infrazione amministrativa.

Sanzioni per modifiche d'ufficio non previdenziali

 

Natura giuridica Fattispecie Soggetti sanzionati  Importi in misura ridotta

Impresa individuale

Società

Consorzio con attività esterna

Qualsiasi denuncia obbligatoria non presentata. Titolare per imprese individuali

- Soci amministratori per società di persone

- Consiglio di amministrazione o Amministratore unico per Società di capitali e Consorzi

- Liquidatori

€ 51,33

Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

  • con l'emissione dell'avviso di pagamento PagoPA inviato in allegato al verbale di accertamento di infrazione amministrativa

Sanzioni per ritardata denuncia dati registro imprese di impresa individuale artigiana

Fattispecie Normativa Termini Soggetti sanzionati Importi in misura ridotta
Iscrizione Art. 9  L.R. 5/2009 Dal giorno successivo l’inizio dell’attività Titolare € 500,00

Modificazione:

  • del cognome, del nome
    del luogo e della data di nascita,
    della cittadinanza,
    della residenza
  • - della ditta
  • - dell’attività dell’impresa
  • - della sede dell’impresa
Art. 18 DPR n. 581/95 30 gg. dalle modificazioni Titolare € 20,00
Cessazione Art. 18 DPR n. 581/95 30 gg. dalla cessazione dell’attività d’impresa Titolare € 20,00

Il pagamento in misura ridotta può avvenire utilizzando il modello F23, esclusivamente a seguito dell’emissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio.
 

Sanzioni previste dalla legge regionale n. 1/2009

 come modificata dalla L.R 5/2013

 

Per le violazioni commesse prima del 15 maggio 2013, anche se accertate dopo tale data, si applicano gli importi previsti nella vecchia formulazione dell’art.25 legge regionale 1/2009:

  1. da euro 250,00 a euro 2.500,00 in caso di omessa comunicazione di iscrizione nei termini previstidall'articolo 23;
  2. da euro 25,00 a euro 150,00 in caso di comunicazione di modifica o di cessazione presentataentro sessanta giorni dalla scadenza del termine dell'articolo 24;
  3. da euro 200,00 a euro 1.000,00 in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione  ovvero di comunicazione effettuata oltre il termine di cui alla lettera b);
  4. da euro 200,00 a euro 2.000,00 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo,di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio.

Dal 15 maggio 2013, l’art. 25 della legge regionale 1/2009, come modificato dall’art.9 della legge regionale 5/2013, prevede che vengano applicate sanzioni amministrative:

  1. in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
  2. in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
  3. in caso di uso non consentito della denominazione ''Eccellenza artigiana '' e del marchio ''Piemonte Eccellenza Artigiana '' di cui all'articolo 14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro

Il pagamento in misura ridotta può avvenire:

  • con l'emissione dell'avviso di pagamento PagoPA inviato in allegato al verbale di accertamento di infrazione amministrativa.

Eventi non soggetti a termine (elenco non esaustivo)

 IMPRESA INDIVIDUALE

  • trasferimento sede per variazione toponomastica
  • trasferimento di sezione del registro imprese
  • cancellazione imprese individuali per errata iscrizione nel registro imprese (attività mai iniziata)

SOCIETA’

  • trasferimento sede/unità locale per variazione toponomastica
  • trasferimento sede nell’ambito dello stesso comune (senza atto modificativo)

Ricorsi per le imprese artigiane


RICORSI
Contro i provvedimenti, anche d'ufficio in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Ultima modifica
Lunedì, Maggio 30, 2022 - 08:34

Aggiornato il: Lunedì, Maggio 30, 2022 - 08:34

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