Limiti dimensionali


I limiti dimensionali dell'impresa sono stabiliti dal numero massimo dei dipendenti, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti.

I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:

  • impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti

  • impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:  9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti

  • lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione  che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato (Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288)

  • autotrasportatori: 8 dipendenti
     
  • imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.


Computo dei limiti

Concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo dei dipendenti, qualsiasi sia la mansione svolta, dei soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, dei familiari coadiuvanti e degli apprendisti; sono esclusi dal computo i portatori di handicap, i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana. Non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana.
I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto (Decreto Legislativo 26 febbraio 2001, n. 100) facendo la somma degli orari settimanali individuali a tempo parziale e calcolando le unità intere di orario a tempo pieno corrispondenti a tale somma. L'eventuale arrotondamento va operato se la frazione eccedente supera il 50% dell'orario a tempio pieno.


Superamento dei limiti

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno solare, i limiti sopra indicati, mantengono l'iscrizione.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 08:30

Aggiornato il: Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 08:30

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