Familiari coadiuvanti


L’'art. 2 della legge 463/59 ha esteso l'’obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'’iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'’azienda.

L'art. 2 della legge 463/59 ha esteso l'obbligo assicurativo ai familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda.
Sono considerati iscrivibili in qualità di familiari coadiuvanti del titolare:

  • il coniuge
  • il convivente in unione civile


A) I parenti entro il terzo grado:

In linea retta

  • nonni,
  • genitori: sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna;
  • figli: sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
  • nipoti, in quanto figli dei figli;

In linea collaterale,

  • fratello, sorella
  • zio/a, in quanto fratello o sorella di un genitore del titolare,
  • nipote, in quanto figlio di fratello o sorella del titolare.

B) Gli affini entro il secondo grado:

  • cognato, in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare;
  • suocero/a;
  • genero
  • nuora
  • cognato, in quanto fratello o sorella del coniuge del titolare oppure in quanto coniuge del fratello o della sorella del titolare;

L'INPS, inoltre, con una nota del 2003, ha chiarito che è iscrivibile in qualità di familiare coadiuvante il coniuge legalmente separato, per il quale non è ancora passata in giudicato la sentenza di divorzio, in quanto la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 08:37

Aggiornato il: Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 08:37

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