Sanzioni diritto annuale


Sanzioni diritto annuale

Come vengono definite le sanzioni applicate in caso di violazioni nel pagamento del diritto annuale

Sanzioni previste dalla normativa

La Camera di commercio, in caso di

  • omesso o incompleto pagamento, applica una sanzione base pari al 30% sull’importo del diritto non versato, maggiorata di una percentuale rapportata all’importo omesso
  • omessa mora, ossia quando il versamento totale o parziale è stato effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%, applica una sanzione pari al 10% sull’importo versato
  • tardato pagamento, ossia quando il versamento totale o parziale del diritto annuale è stato effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, applica una sanzione pari al 30% sull’importo versato.

Queste le sanzioni amministrative tributare applicate dalla Camera di commercio, secondo i principi del D.Lgs. n. 472/97, del D.M. n. 54/2005  e del Regolamento  della Camera di commercio di Torino approvato in data 11/10/2005.

La Camera, alle violazioni relative a più anni, applica l’istituto della continuazione laddove più favorevole rispetto al cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione.

Procedimento di riscossione del diritto ed irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni, di cui al Decreto n. 54/2005, sono irrogate dalle Camere secondo le procedure previste dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

La Camera di Torino procede con l’iscrizione immediata a ruolo, senza previa contestazione, delle somme dovute.

La notifica degli atti di accertamento e irrogazione di sanzione si effettua nei casi in cui l’impresa:

- chieda un certificato, il cui rilascio sia bloccato per violazioni nel pagamento

- si trovi in fase di chiusura della liquidazione, per ottemperare ai pagamenti prima della cancellazione.

La Camera, inoltre, emette gli accertamenti per specifiche tipologie societarie, quali le società cessate per incorporazione o le società costituite in base alle leggi di altro Stato che abbiano ubicazioni nella provincia.

Istanza di annullamento atto di accertamento e irrogazione di sanzione

Nel caso in cui ritieni che l'accertamento non sia legittimo potrai presentare l'istanza di annullamento (per le istanze di riesame delle cartelle seguire le info presenti alla pagina https://www.to.camcom.it/cartelle-di-pagamento ), allegando i documenti indicati nell'istanza stessa, inviando:

  1. una mail a diritto.annuale@to.legalmail.camcom.it oppure
  2. un fax al numero 011 5716516 o ancora
  3. una lettera all'indirizzo: Camera di commercio  Via Carlo Alberto 16 10123 TORINO.

Il Settore comunicherà, a seconda della risoluzione

  • l'annullamento dell'atto notificato
  • l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione 
  • il rifiuto.

In ogni caso, se ritieni necessario un chiarimento, puoi telefonare al numero del call-center: 011 5716011 o direttamente al Settore: 011 5716242/3/4/8/9.

Decadenza e prescrizione delle sanzioni

La sanzione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della notificazione, salvo le interruzioni previste dalla legge (art. 10 D.M. n. 54/2005).

Blocco del certificato

La procedura da seguire nel caso in cui il certificato sia bloccato.

 

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Lunedì, Giugno 26, 2023 - 17:10

Aggiornato il: Lunedì, Giugno 26, 2023 - 17:10

A chi rivolgersi

Diritto annuale

Via San Francesco da Paola 24, 10123 Torino
Orario sportelli: martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 12.15 
Per agevolare il servizio si consiglia di contattare preventivamente gli sportelli via email o per telefono.

Contact Center: 011 571 6011, dal lunedì al venerdì, 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00
Settore Diritto Annuale: 011 571 6242 /3 /4 /8 /9

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