Iscrizione dell'atto di fusione della società incorporante - già esistente -


La fusione deve risultare da atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese dal notaio o dagli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt.. 2504, 2504 bis e quater c.c.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità COSTITUTIVA
     
  • Tipo di adempimento: domanda di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese

Termini di presentazione della domanda/denuncia - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda:  entro 30 giorni dalla data dell'atto
     
  • Sanzioni: (per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative)
     
    • euro 68,66 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (se la domanda è presentata entro 30 giorni successivi alla scadenza)1
       
    • euro 206,00 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (se la domanda è presentata oltre 30 giorni successivi alla scadenza)1 
       
    • euro 20,00 Notaio (più spese di notifica verbale)
       

1Se l’illecito amministrativo si verifica in una data coincidente o successiva al 15/11/2011, ai sensi dell’art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi) modificato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180. Se l’illecito amministrativo si verifica in una data antecedente o coincidente al 14/11/2011, si applica la sanzione di euro 412,00 già prevista dall’art. 2630 c.c. non modificato.

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda/denuncia

  • Notaio
     
  • Amministratori

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Soggetti legittimati a presentare la domanda/denuncia in luogo dei soggetti obbligati

Professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2deve risultare compilato nel riquadro relativo alla FUSIONE con codice atto A161

  • Modello Note (eventuale) da cui deve risultare:
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.
       

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica


1 Se per effetto della fusione la società incorporante modifica il proprio atto costitutivo (es. aumento del capitale), devono risultare compilati anche i relativi riquadri del modello S2 ed eventualmente anche il modello S per l’aggiornamento degli assetti proprietari.

Allegati della domanda/denuncia

Atto di fusione da produrre nella seguente forma:copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20051
 


1Oppure copia per immagine di originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, dichiarata conforme dal Notaio ai sensi art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e sottoscritta digitalmente dallo stesso.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria.
Se la domanda è presentata dal Notaio è consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 131/86.

Importi

  • Diritti di segreteria: € 90,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

  • Imposta di bollo: euro 65,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa, per i primi cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
    Se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

 

Avvertenze

  • Termine per l’attuazione della fusione: la fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni relative alla decisione di fusione delle società partecipanti. Se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni i termini sono ridotti alla metà (art. 2505-quater c.c. ). 
     
  • Fusione con effetti fiscali e contabili differiti: non essendo prevista la pubblicità nel Registro delle imprese, la diversa decorrenza degli effetti fiscali e contabili (differita rispetto alla data dell’atto), non deve essere indicata nel modello S2. Gli effetti differiti devono essere pubblicizzati solo se civilistici.
     
  • Sequenza depositi atti di fusione: il deposito dell’atto di fusione della società incorporante non può precedere quello delle altre società (art. 2504, u.c., c.c.).
     
  • Trasferimento sede legale in altra provincia: se il procedimento di fusione prevede che la società incorporante, per effetto della fusione, trasferisca anche la propria sede legale in altra provincia, la domanda di iscrizione dell’atto di fusione1 deve essere presentata esclusivamente nella provincia presso la quale la sede legale viene trasferita2.
     
  • Trasferimento di quote di s.r.l. dalla società incorporata alla società incorporante3 a seguito fusione: il trasferimento di quote di s.r.l., formalizzato nell'atto di fusione, dalla società incorporata alla società incorporante, deve essere iscritto nel Registro delle imprese competente, presentando apposita domanda (adempimento separato da quello per l’iscrizione dell’atto di fusione). A tale scopo, deve essere compilato il modello S. La domanda deve essere presentata dal Notaio4, entro 30 giorni dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione5, sulla posizione REA  della società cui si riferiscono le quote trasferite. L’effetto del trasferimento, infatti, decorre proprio da questa data, pertanto deve risultare compilato il modello S, nella sezione INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI, indicando nel riquadro ESTREMI DELL’ATTO gli estremi dell’atto di fusione, in “data variazione”  la data dell’atto di fusione e inserire l’indicazione della data di effetto della fusione  (data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese) nel riquadro delle “Note” relativo alla cessione di quote rispettando il seguente testo: “Trasferimento di quote a seguito di fusione con effetto dal…”. Alla domanda di iscrizione del trasferimento di quote non è necessario allegare l’atto di fusione (anche atto di trasferimento quote) se, nel modello Note allegato al modello S, è stato indicato:
    • il numero di protocollo e la data di deposito della domanda alla quale l’atto di fusione è stato allegato
    • che trattasi di “trasferimento quote a seguito di fusione”.
       
  • Trasferimento di partecipazioni in società di persone, dalla società incorporata alla società incorporante6 a seguito della fusione: il trasferimento di partecipazioni socialidi società di persone, formalizzato nell'atto di fusione, dalla società incorporata alla società incorporante, deve  essere iscritto nel Registro imprese competente presentando apposita domanda (adempimento separato da quello per l’iscrizione dell’atto di fusione). A tale scopo, deve essere compilato il modello S2 e i necessari intercalari P7.  La domanda deve essere presentata sulla posizione REA della società cui si riferiscono le partecipazioni, indifferentemente, dal Notaio rogante oppure da un amministratore della società, entro 30 giorni dalla data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione8. L’effetto del trasferimento, infatti, decorre proprio da questa data, pertanto deve risultare compilato il modello S2 con codice atto A04, indicando nel riquadro ESTREMI DELL’ATTO gli estremi dell’atto di fusione, il modello intercalare P della società incorporata che cessa con “data cessazione” la data dell’effetto della fusione (data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese) e il modello intercalare P della società incorporante che subentra con “data nomina” la data dell’atto di fusione e l’indicazione della data di effetto della fusione (data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese) nel riquadro dei poteri, all’interno del medesimo modello, rispettando il seguente testo: “Nominato con effetto dal…”. Alla domanda di iscrizione del trasferimento di partecipazioni societarie non è necessario allegare l’atto di fusione (anche atto di trasferimento delle partecipazione societarie) se, nel modello Note allegato al modello S2, è stato indicato:
    • il numero di protocollo e la data di deposito della domanda alla quale è stato allegato l'atto di fusione
    • che trattasi di “trasferimento di partecipazioni societarie a seguito di fusione”.
       
  • Cessione di azienda a seguito di fusione: se a seguito della fusione vi è un trasferimento di azienda, non deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa domanda di iscrizione con il modello TA (Circolare Ministeriale n. 3668/c).
     
  • Unità locali e sedi secondarie: se a seguito della fusione la società incorporante acquisisce uno o più unità locali e/o sedi secondarie della/e società incorporata/e, occorre compilare e allegare al modello S2 tanti modelli UL quante sono le unità locali/sedi secondarie da aprire e iscrivere9 sulla posizione della società incorporante. La data di apertura da indicare nei modelli UL è quella dell’atto di fusione10.
     
  • Procure: se a seguito della fusione la società incorporante subentra anche in una o più procure conferite dalla/e società incorporata/e (purché già iscritte nel Registro delle imprese alla data di effetto della fusione), occorre compilare e allegare al modello S2 tanti intercalari P quanti sono i procuratori11, con “data nomina” la data dell’atto di fusione e l’indicazione della data di effetto della fusione  (data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese) nel riquadro dei poteri, all’interno del medesimo modello, rispettando il seguente testo: “Nominato a seguito di atto di fusione del…con effetto dal…”. 
     

1E di trasferimento della sede in altra provincia.
2Per approfondimenti sulla domanda di iscrizione del trasferimento sede in altra provincia, consulta la scheda Verbale assemblea dei soci di trasferimento sede legale in altra provincia.
3Che subentra nella titolarità della quota prima spettante alla società incorporata.
4In qualità di soggetto obbligato ad eseguire l’adempimento pubblicitario (iscrizione trasferimento quote).
5Ai sensi dell’articolo 2504 bis c.c., comma 2, salvo sia stata prevista una data successiva, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2504 c.c. (atti di fusione di tutte le società partecipanti alla fusione). Dalla stessa data, e non dalla data del suo deposito nel Registro delle imprese, ha effetto il trasferimento delle quote di s.r.l., in quanto conseguente alla fusione.
6Che subentra nella titolarità della partecipazione prima spettante alla società incorporata.
7Un intercalare P per richiedere l’iscrizione dell’ingresso del nuovo socio (società incorporante), un altro intercalare P per richiedere l’iscrizione  della cessazione del precedente socio (società incorporata).
8Ai sensi dell’articolo 2504 bis c.c., comma 2, salvo sia stata prevista una data successiva, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2504 c.c. (atti di fusione di tutte le società partecipanti alla fusione). Dalla stessa data, e non dalla data del suo deposito nel Registro delle imprese, ha effetto il trasferimento delle partecipazioni in società di persone, in quanto conseguente alla fusione.
9In caso di unità locali/sedi secondarie ubicate in altre province, la denuncia/domanda di apertura deve essere presentata, sempre dopo il verificarsi degli effetti della fusione, all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
10Poiché la domanda è unica e comprende sia la richiesta di iscrizione dell’atto di fusione sia l’apertura delle unità locali/sedi secondarie, alla data della sua presentazione non è possibile conoscere la data in cui sarà iscritta nel Registro delle imprese (momento in cui la società incorporante subentra nelle unità locali/sedi secondarie della/e società incorporata/e) e, di conseguenza, la data in cui avrà effetto la fusione, pertanto la data di apertura delle Ul/Sedi secondarie sarà sostituita d’ufficio in fase di iscrizione dell’atto di fusione. Quando la denuncia/domanda di apertura delle Unità locali/Sedi secondarie è presentata separatamente, la data di apertura da indicare nel modello UL é quella in cui ha avuto effetto la fusione.
11Per maggiori informazioni sul trasferimento e sulla prosecuzione dei rapporti in capo all’incorporante, consulta la sezione Approfondimento.

Approfondimento

Il procedimento di fusione, avviato con la predisposizione del progetto, successivamente approvato dai soci di tutte le società partecipanti alla fusione, si conclude con la stipulazione dell’atto di fusione. Si tratta di un atto unico, comune a tutte le società coinvolte che deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione.

L’atto di fusione deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico, anche se la società incorporante o risultante dalla fusione è una società di persone e, deve contenere:

  • il richiamo alle delibere di approvazione del progetto di fusione
  • l’indicazione delle attività e delle passività oggetto della fusione
  • l’indicazione dell’eventuale postdatazione degli effetti della fusione.

Inoltre, deve contenere anche tutti gli elementi e i dati richiesti dalla legge per l’atto costitutivo della società risultante dalla fusione quando, con la fusione, si costituisce una nuova società.

Per legge, la fusione può essere attuata solo decorsi sessanta1 giorni da quando le deliberazioni/decisioni delle società partecipanti alla fusione sono state iscritte nel Registro delle imprese2. Ciò significa che i legali rappresentanti delle società coinvolte non possono stipulare l’atto di fusione prima di questa data.

In presenza di particolari condizioni, è prevista tuttavia la possibilità di anticipare, rispetto al decorso del predetto termine, la stipulazione dell’atto di fusione.

E’ infatti consentito stipulare l’atto di fusione, prima del decorso dei sessanta giorni, purché siano rispettate alcune garanzie a favore dei creditori3 pertanto, quando consti:

  • il consenso dei creditori delle società partecipanti alla fusione, anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto di fusione;
  • il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla fusione
  • il deposito presso una banca delle somme necessarie a soddisfare il credito dei creditori.

E’ possibile stipulare anticipatamente l’atto di fusione anche quando la relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale certifichi, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non rende necessarie le garanzie di tutela dei creditori.

Nell’intervallo di tempo di sessanta giorni1 che devono decorrere fra l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’ultima delle deliberazioni di fusione delle società partecipanti alla fusione e la stipulazione dell’atto di fusione, quando ritengano che il coinvolgimento nella fusione della società di cui sono creditori possa arrecargli pregiudizio, i creditori di ciascuna società partecipante al procedimento di fusione possono proporre opposizione alla fusione della società. Tale diritto spetta però esclusivamente ai creditori4 il cui credito sia sorto anteriormente al giorno in cui il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle imprese oppure è stato pubblicato sul sito internet delle società partecipanti alla fusione.

L’esecuzione della fusione può comunque avere luogo, nonostante l’opposizione, in quanto il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.

Per effetto della fusione, alle società incorporate si sostituisce la società incorporante o risultante dalla fusione che conseguentemente subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ed assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, così divenendo il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici prima facenti capo alle società incorporate.

In genere, la fusione ha effetto quando è eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese. Nel solo caso della fusione per incorporazione, è possibile prevedere una decorrenza successiva degli effetti della fusione5.

 

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

L’iscrizione della dell’atto di fusione deve essere eseguita su ciascuna delle società partecipanti alla fusione, su quelle incorporate e su quella risultante dalla fusione o incorporante.

La domanda di iscrizione deve essere presentata, entro trenta giorni, dal notaio rogante oppure dagli amministratori della società risultante dalla fusione o incorporante.

Il deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Gli effetti della pubblicità legale dell’atto di fusione sono quelli della pubblicità costitutiva, l’atto di fusione produce i suoi effetti dalla data dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Per le sole società incorporate, poiché si estinguono per effetto della fusione, contestualmente alla domanda di iscrizione dell’atto di fusione, deve essere presentata anche l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese6.

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva ed è condizione necessaria e sufficiente per l’estinzione della società.

Una volta eseguita l’iscrizione dell’atto di fusione, per tutte le società partecipanti alla fusione, non ne può più essere pronunciata l’invalidità. Resta naturalmente salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.


1Trenta nell’ipotesi in cui alla fusione non partecipino società azionarie.

2 Più precisamente il termine di sessanta giorni decorre dall’ultima di queste iscrizioni.
3 Per questa ragione, la giurisprudenza e la dottrina ammettono la stipulazione anticipata dell’atto di fusione anche in mancanza di creditori delle società partecipanti alla fusione posto che, in tale caso, non c’è nessuno da tutelare.

4Che vantino un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche i creditori privilegiati o ipotecari, o ancora che vantino un credito eventuale.
Non possono proporre opposizione, invece, i creditori che:
  • siano divenuti tali successivamente all’iscrizione/pubblicazione del progetto di fusione
  • abbiano prestato il proprio consenso alla fusione
  • siano stati pagati o per i quali siano state depositate  presso una banca le somme necessarie a soddisfare il proprio credito.

5E’ dubbio se la diversa “data effetto” debba essere decisa già al momento del progetto di fusione o della delibera. E’ certo che tale data debba essere specificata sempre nell’atto di fusione.
6Fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’efficacia dell’atto di fusione sia stata differita ad una data successiva a quella della sua iscrizione nel Registro delle imprese. In questo caso, le società incorporate non possono richiedere al Registro delle imprese la propria cancellazione contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione dell’atto di fusione. Devono essere obbligatoriamente presentate due distinte domande: la prima per richiedere l’iscrizione dell’atto di fusione (entro trenta giorni dalla data dell’atto), la seconda per richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (successivamente allo scadere del termine stabilito).

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Ultima modifica
Lunedì, Ottobre 4, 2021 - 19:50

Aggiornato il: Lunedì, Ottobre 4, 2021 - 19:50

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