Iscrizione coltivatore diretto inattivo


E' definito coltivatore diretto del fondo il "piccolo imprenditore" che svolge attività agricola, organizzata ed esercitata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

 

Riferimenti normativi: artt. 2082, 2083,  2135 c.c., art. 18 D.P.R. n. 581/95, D.lgs. n. 228/01 e art. 9 D.L. n. 7/2007 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 40/2007).

Termine: nessuno (per l’iscrizione nel Registro delle imprese).

Sanzioni: non prevista.

Soggetti obbligati:  titolare.

Soggetti legittimati:  professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

  • Modello I1
  • Modello UL (eventuale) per l’apertura di unità locali non operative (a titolo di esempio, per unità locale non operativa si intende: ufficio, sede amministrativa, ecc..)
  • Modello intercalare P  (eventuale) per il soggetto che rappresenta legalmente (genitore o tutore) o assiste (curatore) l’incapace.

 

Allegati: copia informatica semplice del permesso di soggiorno, in corso di validità, se il titolare è un cittadino straniero appartenente ai paesi non comunitari.

Importi:

  • Diritti di segreteria: € 18,00
  • Imposta di bollo: € 17,50.

 

Avvertenze:

  • Ditta: ai sensi di quanto prevede l’articolo 2563 c.c., la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla (iniziale del nome e cognome) dell’imprenditore.
     
  • Imprenditore incapace di agire: in caso di imprenditore incapace di agire (minore non emancipato e interdetto), la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’incapace.
    .
  • PEC (Posta Elettronica Certificata): consulta la pagina Domicilio digitale (indirizzo PEC) - prima iscrizione
     
  • Riquadro attività prevalente: poiché l’impresa si iscrive inattiva, in quanto non ha ancora avviato l’attività, è necessario che in distinta (modello I1) risulti solo l’attività prevalente in quanto oggetto dell’impresa e non anche l’attività esercitata. L’oggetto dell’impresa, infatti, coincide con l’attività che il titolare dell’impresa intende esercitare, ma che non ha ancora avuto inizio; in visura risulta descritto nel riquadro ATTIVITA' PREVALENTE ESERCITATA DALL'IMPRESA, preceduto dall'indicazione: "costituzione nuova impresa ai sensi art. 9 L. 40/2007 senza immediato inizio attività economica di". Il codice ATECO, presente in visura viene acquisito dal sistema informatico in automatico1.

  • Sezione R.I.: non vi sono norme o riferimenti che stabiliscano in quale sezione del registro delle imprese, l’imprenditore debba iscriversi in caso di impresa inattiva. Poiché il regolamento (D.P.R. n. 581/95) che disciplina il procedimento di iscrizione del Registro delle Imprese non è stato aggiornato conseguentemente all’entrata in vigore della normativa sulla Comunicazione Unica, anche l’impresa inattiva può scegliere la sezione e la qualifica che ritiene opportune in funzione dell’attività che intenderà esercitare (coerentemente all’oggetto dell’impresa).
    Successivamente, in fase di denuncia di inizio attività, è possibile aggiungere o modificare la sezione R.I. di appartenenza sempre tenendo conto dell’attività effettivamente esercitata.

1Coincide con quanto dichiarato, ai fini IVA, per la richiesta di attribuzione della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, presentata contestualmente all’invio della pratica ComUnica. 

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Marzo 30, 2022 - 14:12

Aggiornato il: Mercoledì, Marzo 30, 2022 - 14:12

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