Incubatore certificato: aggiornamento delle informazioni già iscritte nel Registro Imprese


Le informazioni identificative dell'incubatore certificato devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.

Attenzione: a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'articolo 25 del DL 179/2012 operata dall'art. 3, comma 1-sexies, lett. a), del DL 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, dal 13/02/2019 l'aggiornamento delle informazioni non deve essere presentato al Registro delle imprese tramite Comunica. Le informazioni di cui al comma 13 dovranno essere aggiornate, almeno una volta all'anno, in corrispondenza della conferma dei requisiti, tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società incubatore certificato di start-up.

Riferimenti normativi

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità notizia
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

Termini di presentazione della domanda/denuncia - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda
    Con  Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto che:
    • il primo aggiornamento venga effettuato entro sei mesi dall' iscrizione della società incubatore certificato nella sezione speciale del Registro delle imprese
    • il secondo aggiornamento venga effettuato entro il 30 giugno o il 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese
    • dal terzo aggiornamento l'adempimento debba essere presentato entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

Ad esempio: un incubatore certificato iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015 (un anno dall'iscrizione nella sezione speciale), deve essere presentato entro il 30 giugno 2015, il terzo aggiornamento entro il 31 dicembre 2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.

La stessa Circolare prevede che l'aggiornamento delle informazioni con scadenza nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale possa essere presentato unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dall'art. 25 comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dal comma 13.

Ad esempio un incubatore certificato che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale con scadenza al 30 giugno 2015.

  • Sanzioni1: (per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative)

    € 68,66 per ogni legale rappresentante, più spese di notifica verbale (dal 1° al 30° giorno di ritardo)2
    € 206,00 per ogni legale rappresentante, più spese di notifica verbale (dal 31° giorno di ritardo)2

 


1 Con la circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017 (pag. 11), il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che in caso di ritardo od omissione dell'adempimento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2630 del codice civile.

2 Se l’illecito amministrativo si verifica in una data coincidente o successiva al 15/11/2011, ai sensi dell’art. 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi) modificato dalla legge 11 novembre 2011, n. 180. Se l’illecito amministrativo si verifica in una data antecedente o coincidente al 14/11/2011, si applica la sanzione di euro 412,00 già prevista dall’art. 2630 c.c. non modificato.

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda/denuncia

Legale rappresentante

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda/denuncia in luogo dei soggetti obbligati

  • Professionista incaricato: commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)).
     
  • Procuratore
     

Firme: chi deve firmare la domanda/denuncia

Firma digitale del soggetto che presenta la domanda (legale rappresentante, procuratore o professionista incaricato).

Nel caso in cui il legale rappresentante sia privo del dispositivo di firma digitale, lo stesso può:

  • conferire procura ad altro soggetto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.. n. 445/2000. In tal caso, deve essere allegata la procura portante il numero identificativo della pratica, firmata autografamente dal legale rappresentante; a perfezionamento di questa modalità di firma occorre allegare, in un file separato, codificato con il codice E20, copia semplice del documento di identità del legale rappresentante;

oppure

  • conferire l’incarico alla presentazione della domanda ad un professionista incaricato, commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A o B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ex art. 31, legge n. 340/2000, commi 2-quater e quinquies ed ex art. 1, D.Lgs. n. 139/2005, comma 3, lettera q), e comma 4, lettera f)), mentre il professionista deve  indicare, nel Modello Note della domanda, di essere stato incaricato alla presentazione dal legale rappresentante della società.
    La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di professionista che firma con dispositivo contenente il “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto … dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico di …(nome e cognome del legale rappresentante)”.
    La dichiarazione d’incarico da rendere nel Modello Note, nel caso di dispositivo di firma privo del “certificato di ruolo”, è la seguente: “Il sottoscritto … dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione … (A o B) dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di …, al n. … Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico di … (nome e cognome del legale rappresentante)”.

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2  deve risultare compilato nel riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI, codice atto A99 ("data atto" la data di presentazione della domanda) con:

in caso di informazioni da aggiornare rispetto a quelle già iscritte nel Registro delle imprese, i soli codici corrispondenti riportandone il testo integrale:

  • 039: breve descrizione dell'attività svolta
  • 040: le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività
  • 041: le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili)
  • 042: rapporti di collaborazioni con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari
  • 043: l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
    Inoltre deve risultare compilato il codice 045 con la frase: "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa...delle informazioni di incubatore certificato" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

in caso di conferma di tutte le informazioni già comunicate ed iscritte nel Registro delle imprese, il solo codice 045 con la frase: "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato. Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese. In tal caso non vanno compilati i codici da 039 a 043.

 

Allegati della domanda/denuncia

Nessuno.

Importi

  • Diritti di segreteria: esente
     
  • Imposta di bollo: esente

Avvertenze

 

  • Esenzione dal diritto annuale: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quarto anno dall’iscrizione.
     
  • Esenzione dai diritti di segreteria e dal bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di start-up innovative sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato di start-up innovative e dura comunque non oltre il quarto anno dall’iscrizione.
     
  • Dichiarazione di mantenimento dei requisiti: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società incubatore certificato di start-up innovative deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge al fine dell’identificazione dell’incubatore certificato con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.
     
  • Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’incubatore certificato di start-up nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la società incubatore certificato di start-up innovative é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
    Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti. In tale caso, si applica l'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).
     
  • Chiarimenti e indicazioni operative dal MISE: il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 22 agosto 2014, Prot. n. 147530, ha risposto al quesito in materia di sanzioni applicabili alle start-up, e per analogia anche agli incubatori certificati, in dipendenza del mancato aggiornamento delle informazioni previsto dal comma 14 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012.

Approfondimento


L’incubatore certificato di start-up innovative deve aggiornare, con cadenza non superiore a sei mesi, le informazioni già iscritte nel Registro delle imprese:

  1. breve descrizione dell'attività svolta;
     
  2. elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
     
  3. indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
     
  4. indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
     
  5. indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
     

L’aggiornamento è soggetto, per espressa previsione di legge, allo stesso regime pubblicitario previsto per l’iscrizione della società incubatore certificato di start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese.

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Ultima modifica
Lunedì, Settembre 30, 2019 - 11:07

Aggiornato il: Lunedì, Settembre 30, 2019 - 11:07

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