Imprese di pulizia


Tutte le informazioni sulle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

Definizione dell'attività

Sono soggette all´applicazione della L.82/94 le imprese che esercitano attività di:

  • PULIZIA (attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza)

  • DISINFEZIONE (attività che riguarda il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni)

  • DISINFESTAZIONE (attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie)

  • DERATTIZZAZIONE (attivita che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia)   

  • SANIFICAZIONE (attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore)

Annotazione impresa artigiana

L'impresa per svolgere l'attività in forma arigiana deve possedere i requisiti previsti dalla legge quadro sull'artigianato 443/85

Requisiti imprese di pulizia

Per iniziare l´un attività di impresa di pulizia sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Requisiti di onorabilità

  • Requisiti tecnico-professionali (solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)

  • Requisiti economico-finanziari
     

REQUISITI DI ONORABILITA´
I titolari (compresi gli institori ed il direttore) per le imprese individuali, i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice e gli amministratori per le società di capitali, le cooperative e le imprese costituite in forma societaria che intendono svolgere le attivita` disciplinate dalla legge devono essere in possesso di requisiti di onorabilità consistenti in:

  • assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia già stata pronunciata condanna a pena detentiva superiore a due anni
  • assenza di condanne per reati contro il patrimonio o la fede pubblica, o condanne alla pena accessoria dell´interdizione dall´esercizio di una professione o di un´arte o dell´interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
  • non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la esdebitazione

  • assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione

  • assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
  • assenza di condanna per atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza
  • assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Si fa comunque salva la riabilitazione ottenuta.

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
L´esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione è subordinato alla nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali:

  • assolvimento obbligo scolastico e esperienza professionale qualificata, nello specifico campo di almeno tre anni qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d´impresa

  • attestato di qualifica tecnica di formazione professionale

  • diploma di istruzione secondaria

  • diploma universitario

Nel caso di diploma o attestato, il corso di studio deve comprendere:

  • due anni di chimica ed un anno di scienze o biologia

Per i titoli di studio e/o lavoro conseguiti all'estero consulta la pagina titoli professionali conseguiti all´estero .

REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI

  • iscrizione all´INPS e all´INAIL di tutti coloro che prestano opera nell´impresa
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico dei titolari di ditte individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitale e per le società cooperative, salvo riabilitazione oppure integrale pagamento di debiti
  • conto corrente bancario o postale
     

Documentazione imprese di pulizia

MODULISTICA PER LE ATTIVITÀ VERIFICATE DAL R.I.

Dal 14.02.2013 è necessario allegare alle pratiche di iscrizione/modifica di impiantisti, autoriparatori, pulizie e facchinaggio il modello di autocertificazione antimafia compilato dai seguenti soggetti:

  • Titolare di impresa individuale
  • Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione delle società di capitale
  • Socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico
  • I soggetti membri del collegio sindacale, revisori, sindaco
  • Tutti i soci di società in nome collettivo
  • Soci accomandatari di società in accomandita semplice,
  • Soggetti che rappresentano stabilmente le società estere con sedi secondarie in Italia


 
Per iscrivere un´impresa di pulizia è necessario presentare la seguente documentazione

  • Documentazione obbligatoria

  • Documentazione facoltativa


NOTA BENE
La documentazione va presentata alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale dell´impresa.

1 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER ISCRIZIONE ATTIVITA' DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

Dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore con accordo del 22 febbraio 2018 i nuovi moduli SCIA unificati e standardizzati per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione da utilizzarsi unitamente al modulo SCHEDA ANAGRAFICA approvato con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.

La nuova modulistica può essere presentata:

  • alla Camera di Commercio (nel caso di Scia semplice di inizio attività);
  • al Suap (nel caso di Scia semplice di inizio attività), alternativamente rispetto alla presentazione diretta alla Camera di Commercio;
  • esclusivamente al SUAP (nel caso di Scia unica o Condizionata, laddove sia necessario presentare contestualmente segnalazioni, comunicazioni o richieste di autorizzazioni ad altri enti.

L’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa continua ad essere, in ogni caso, di competenza della Camera di Commercio.


 

2 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER MODIFICA RESPONSABILE TECNICO PER ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

 

3 - DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA (solo per le attività di disinfestazione,derattizzazione, sanificazione)
Presentando la seguente documentazione, è possibile accellerare il procedimento.

  • Titolo di studio
    copia fotostatica del diploma o del certificato attestante il conseguimento dello stesso - Titoli di studio conseguiti all'estero

  • Libretto di lavoro, buste paga
    da esibirsi in originale oppure in fotocopia 

  • Dichiarazione resa dall´impresa/ente
    circa l´esperienza professionale maturata dal preposto in originale

  • Fatture
    da esibirsi in originale oppure in fotocopia 

  • Altro
    Ulteriore eventuale documentazione necessaria ai fini dell´iscrizione che l´ufficio può ritenere utile

 
AVVERTENZE SULL´AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi di quanto dispone l’art. 19 L. 241/90 l’ufficio, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività.
Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 

  • chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico sulla documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
  • l’esibizione di un atto contenente dati non veritieri equivale a uso di atto falso
  • le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale
  • in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni

Costi imprese di pulizia

COSTI

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione delle denunce di inizio attività di imprese di pulizia.


1 - SOCIETA´
Iscrizioni e modificazioni dati R.E.A.

  • diritti €50,00 + €15,00
    Su supporto informatico digitale

  • diritti €30,00 + €15,00
    Con modalità telematica

NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €15,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)


2 - IMPRESE INDIVIDUALI
Iscrizione e modificazione

  • bollo €17,50 - diritti €23,00 + €9,00
    Su supporto informatico digitale

  • bollo €17,50 - diritti €18,00 + €9,00
    Con modalità telematica

NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €9,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)

 

Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la variazione del responsabile tecnico per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione

1 - SOCIETA´

  • diritti €50,00 + €15,00
  • Su supporto informatico digitale

  • diritti €30,00 + €15,00
    Con modalità telematica

NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €15,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)

 

2 - IMPRESE INDIVIDUALI
 

  • diritti €23,00 + €9,00
    Su supporto informatico digitale

  • diritti €18,00 + €9,00
    Con modalità telematica

NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €15,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)

 

Fasce di classificazione

MODULISTICA PER LE ATTIVITÀ VERIFICATE DAL R.I.

 Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera d) della L. n. 82/94, le imprese che intendono partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia indette dalle Pubbliche amministrazioni vanno classificate in base al “volume d’affari al netto dell’IVA”.


Determinazione delle fasce di classificazione


Le fasce di classificazione sono state così individuate dall’art. 3, comma del D.M. n. 274/97:
1) da Euro 30.987,41 fino Euro 51.645,69
2) fino a 206.582,76 Euro
3) fino a 361.519,83 Euro
4) fino a 516.456,90 Euro
5) fino a 1.032.913,80 Euro
6) fino a 2.065.827,60 Euro
7) fino a 4.131.655,19 Euro
8) fino a 6.197.482,79 Euro
9) fino a 8.263.310,39 Euro
10) oltre 8.263.310,39 Euro

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, “realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni” (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).
Pertanto, una impresa di pulizie potrà richiedere la fascia di classificazione non prima di due anni dalla data di inizio dell’attività.
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore all’importo medio realizzato nell’ultimo triennio o biennio, nel caso di nuova impresa.
Nel caso della prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro 30.987,41 (art. 3, comma 2, D.M. n. 274/97).


Requisiti richiesti per l'accesso alle fasce


Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 82/94, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
a) aver fornito nel periodo di riferimento:
• almeno uno dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 40% dell’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l’iscrizione,
ovvero
• almeno due dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 50% dell’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l’iscrizione,
ovvero
• almeno tre dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento di importo complessivo non inferiore al 60% dell’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale richiede l’iscrizione;
b) aver sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto,
• non inferiore al 60% dei costi totali (se attività di pulizia e disinfezione);
• non inferiore al 40% dei costi totali (se attività di disinfestazione, derattizzazione o sanificazione).

oppure

produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa (art.3 comma 5 D.M. 7-7-1997 n. 274).

Pertanto, per l’accesso alla prima fascia e’ necessario che l’impresa abbia avuto nel triennio di riferimento (o nel minor periodo comunque non inferiore al biennio):
a) un fatturato medio, al netto dell’IVA, di almeno 30.987,41 euro e abbia fornito nello stesso periodo almeno un servizio di importo pari o superiore a 20.658,28 euro (40% di 51.645,69 euro);

ovvero

b) almeno due servizi di importo cumulativo non inferiore a 25.822,85 euro (50% di 51.645,69 euro; per esempio: un servizio di 8.320,42 euro e uno di 17.502,43 euro);

ovvero

c) tre servizi di importo cumulativo non inferiore a 30.987,41 euro (60% di 51.645,69 euro; per esempio: due servizi di 12.081,52 euro e uno di 6.824,37 euro).


Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali: pertanto il contratto può riguardare anche l’intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.
Il periodo di riferimento coincide con gli ultimi tre anni. Se l’impresa è in attività da meno di tre anni, il periodo può essere anche inferiore, ma deve comunque essere di almeno due anni.
Il periodo di riferimento deve essere commisurato all’esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all’anno fiscale per le altre tipologie di imprese, e che il volume d’affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell’impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese. Pertanto la domanda di inserimento nella fascia di classificazione potrà essere presentata:
- per le imprese tenute al deposito di bilancio (società di capitali e cooperative) successivamente al deposito del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale compreso nel “periodo di riferimento”;
- per le altre tipologie di imprese sottratte all’obbligo di deposito del bilancio (impresa individuale, società di persone, ecc) successivamente alla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali. Il titolare o il legale rappresentante dovrà autocertificare la quota del volume d’affari pertinente all’attività in questione e allegare le ricevute di presentazione unitamente alle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA per i periodi previsti.(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 4-10-2010) 

Presentazione della pratica

PRATICA TELEMATICA SOCIETA’:
• Compilazione con programma Fedra: S5 – dati minimi (n. REA – sigla TO) e riquadro B4, modello AA – generalità.
• Compilazione con programma STARWEB: modifica pratica, inserire la richiesta da “altre variazioni”.
• modello 3 scannerizzato ed allegato alla pratica telematica oppure presentato a mano, in bollo, insieme a tutta la documentazione indicata.
• Importi: bollo €16,00 – diritti €30,00
 

PRATICA TELEMATICA IMPRESA INDIVIDUALE
• Compilazione con programma STARWEB.
• modello 3 scannerizzato ed allegato alla pratica telematica oppure presentato a mano, in bollo, insieme a tutta la documentazione indicata.
• Importi: bollo €16,00 – diritti €18,00

 

Allegati obbligatori

Alla pratica telematica per la richiesta dell’iscrizione o modificazione in una fascia di classificazione dovrà essere allegata la seguente documentazione, anche su supporto cartaceo:
1) copia del libro unico del lavoro (Il D.L. 112/08 (art. 39 e 40), convertito in L. 133/08, ha sostituito, a far data dal 18 agosto 2008, i libri paga e matricola ed altri libri obbligatori con il libro unico del lavoro);
2) Elenco dei principali servizi prestati dall'impresa per l'attività di pulizia per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minore periodo di attività, comunque non inferiore al biennio; l’elenco va suddiviso per anni con relativi importi (serve per la dimostrazione delle percentuali)
3) Elenco dei contratti in essere alla data di presentazione dell’istanza;
4) Attestazioni rese dai committenti, utilizzando il modello 4- attestato di servizio, per tutti i servizi prestati nel periodo di riferimento; nel caso in cui l’impresa acquisisca commesse attraverso un consorzio occorrono sia la dichiarazione rilasciata dal consorzio, sia le dichiarazioni dei committenti.
5) Dichiarazione bancaria riferita agli affidamenti effettivamente accordati (circolare del M.I.C.A. n. 3475/C del 20 dicembre 1999);
6) Modello DURC, non anteriore a tre mesi.

Sanzioni e ricorsi


RICORSI
Pe le imprese non artigiane
Avverso la decisione della Camera di commercio è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa quando si ritenga violato rispettivamente un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Per le imprese annotate come artigiane 
E' ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni

SANZIONI
Qualora un´impresa:

  • eserciti l´attività di pulizia, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, senza essere iscritta nel Registro imprese o al´Albo Imprese Artigiane;
  • abbia avuto un provvedimento di sospensione o di cancellazione;
  • affidi lo svolgimento delle suddette attività ad imprese non regolarmente iscritte

il titolare, l´institore, o gli amministratori in caso di società, sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da euro 103,00 ad euro 516,00.
Chiunque stipuli contratti con imprese non regolarmente iscritte, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 1.032,00.
Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, agli stessi si applica una sanzione da euro 5.164,00 ad euro 25.822,00.
I contratti stipulati con imprese non iscritte o cancellate sono nulli.

Normativa di riferimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della Repubblica 558/99

  • Decreto Ministeriale0 7.07.1997 n. 274

  • Legge del 25.01.1994 n. 82

  • Legge 07.08.1990 n. 241 art.19

 

Informativa trattamento dati personali "Procedimenti RI/REA/AA e attività verificate; rilascio nullaosta"

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Ultima modifica
Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 09:30

Aggiornato il: Venerdì, Dicembre 3, 2021 - 09:30

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