Guida turistica


Attività regolamentata

L’attività di guida turistica consiste nell’accompagnare persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
La guida turistica è in grado di elaborare un itinerario turistico nella provincia di competenza, nel conoscere nello specifico tutte le opere d’arte e dei beni culturali del territorio e la normativa attinente al turismo ed ai beni culturali e ambientali.
Sa conversare in lingua e ha inoltre una buona capacità di gestione dei gruppi che accompagna.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

All’Ufficio Turismo della Provincia competente per territorio.

Come si avvia l'attività

A seguito dell’iscrizione nell’elenco1 delle guide turistiche abilitate tenuto dalla Provincia competente per territorio.
 


1L’elenco delle guide turistiche è consultabile al seguente indirizzo http://www.provincia.torino.gov.it/turismo/guide.htm.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.3 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi all’Ufficio Turismo della Provincia competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui ai punti 1.1 e 1.3 dell’Allegato alla D.G.R. del 22 giugno 2009, n. 27-11643.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi all’Ufficio Turismo della Provincia competente per territorio.

Cariche o qualifiche

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione

Provincia competente per territorio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attivita' al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate, tenuto dalla Provincia competente per territorio ocopia semplice del tesserino che ne attesta l’iscrizione oppuredichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate, tenuto dalla Provincia competente per territorio enon sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.provincia.torino.gov.it/turismo/guide.htm al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

 

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate, tenuto dalla Provincia competente per territorio, ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito http://www.provincia.torino.gov.it/turismo/guide.htm al fine di acquisire l’iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività denunciata al Registro Imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “guida turistica”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “Assistente turistico” perché tale espressione comprende diverse tipologie di professioni turistiche, ad esempio, la guida turistica, l’accompagnatore turistico, ecc.. In questo caso la domanda/denuncia Registro Imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività. Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore  in quanto, non è possibile individuare la normativa cui è soggetto l’esercizio. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro Imprese/REA con la descrizione completa di tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate tenuto dalla Provincia competente per territorio e la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione1.

Sospensione attività
Nessuna documentazione.
Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione.

Cessazione attività
Nessuna documentazione.
 


1Ai sensi dell’articolo 3, della Legge 6 agosto 2013, n. 97: “L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di guida turistica è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Iscrizione nel Registro delle imprese/REA

L’attività di guida turistica può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.

N.B. Se la guida turistica svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

 

Forma giuridica

L’attività di guida turistica può essere svolta sotto forma sia di ditta individuale che di società.

Nel caso l’attività sia avviata da un’ impresa individuale: il titolo abilitante deve essere posseduto dal titolare.

Alla modulistica I1, I2, o UL deve, pertanto, essere allegata, al fine  di accelerare l’iter del procedimento, copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate, tenuto dalla Provincia competente per territorio ocopia semplice del tesserino del titolare che ne attesta l’iscrizione oppuredichiarare gli estremi1 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.

Nel caso in cui l'attività sia avviata da un soggetto collettivo, qualunque sia la forma dell’impresa prescelta (società, cooperativa, associazione, fondazione, ecc.), il titolo abilitante deve essere posseduto, da tutti i soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

In fase di compilazione della modulistica è necessario dichiarare nel modello Note allegato al modello base S5 o UL:

  • il nome e cognome;
  • la data di nascita;
  • il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate, tenuto dalla Provincia competente per territorio oppure in alternativa allegare copia semplice della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione nell’elenco delle guide turistiche abilitate o copia semplice del tesserino che attesta l’iscrizione di tutti i soggetti che svolgono l’attività di guida turistica per conto dell’impresa.


Nel caso in cui non vengano dichiarati tali dati, la domanda/denuncia Registro Imprese/REA è SOSPESA affinché gli stessi possano essere dichiarati mediante fac-simile di dichiarazione che sarà inviato dall'ufficio con la notifica dell'invito di regolarizzazione.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.

 

Abilitazione professionale e iscrizione nell’elencodelle guide turistiche abilitate

L’esercizio dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che risultano iscritti nell’elenco delle guide turistiche di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 33 tenuto dall’Ufficio Turismo della Provincia di Torino. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito all’ottenimento dell’abilitazione professionale conseguita frequentando un apposito corso di qualificazione professionale ed il superamento di una prova finale di accertamento.

 

Elenco delle guide turistiche abilitate

La Provincia cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica.

Per ogni informazione sugli elenchi delle guide turistiche abilitate e per tutte le informazioni rivolgersi agli Uffici Turismo delle Province.

 

Tesserino

La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l’iscrizione, l’abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.

 

Esclusioni

Non è richiesta l’abilitazione professionale di guida turistica né l’iscrizione nel relativo elenco ai seguenti soggetti/tipologie di attività2:

  1. al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
  2. a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 33 a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;
  3. alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
     

1Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro Imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto,  e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.
2Si veda articolo 9, primo comma, della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

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