Garanzie finanziarie


Informazioni, importi, durata, schema dei contratti per la prestazione delle idonee garanzie finanziarie dovute per l'iscrizione e il rinnovo nelle seguenti categorie: 1, 5, 8, 9, 10

L’iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione sono subordinati alla presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato per le seguenti categorie:
 -  1  per la gestione di rifiuti urbani pericolosi
 
5, 8, 9, 10

A seguito di quanto disposto dal Comitato nazionale con la circolare 240/2011, lettera B) l'iscrizione nella categoria 1 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria solo se l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi. Per gli importi della garanzia finanziaria si applicano le stesse disposizioni previste per la categoria 5 sulla base della quantità annua di rifiuti urbani  pericolosi che si intendono gestire.

Dal 25/12/2010, non è più richiesta la garanzia finanziaria per l’iscrizione/rinnovo nella categoria 4 e nella categoria 1 gestione di rifiuti urbani non pericolosi. (art. 25, comma 1, lett. c) D.Lgs. 205/2010).

La garanzia finanziaria è una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell’Ambiente da parte dell’impresa che richiede l’iscrizione o il rinnovo. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo.

Le fideiussioni possono essere rilasciate da istituti bancari o da società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

NOTA: la polizza fideiussoria (copia per il beneficiario) e/o l'appendice deve essere presentata in originale direttamente allo sportello e/o inviata tramite posta alla Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Non sono accettate le fideiussioni rilasciate da società di intermediazione finanziaria. 
 

Quando deve essere presentata

La garanzia finanziaria é richiesta dalla Sezione regionale con la comunicazione di accoglimento dell’iscrizione o del rinnovo. L'impresa riceverà la comunicazione via PEC.
I termini per presentare la garanzia, pena la decadenza della domanda di iscrizione o rinnovo, sono:

-   90 giorni per l’iscrizione
  45 giorni per il rinnovo

I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla Sezione regionale.
Per il rinnovo il Comitato nazionale con la delibera n. 4/2014  ha stabilito che salvo contraria comunicazione della Sezione regionale, l'impresa presenta la garanzia finanziaria 45 giorni prima della scadenza.
 

Importi e schema di contratto

Gli importi e le caratteristiche delle garanzie finanziarie sono stabiliti da appositi decreti ministeriali e sono differenziati in funzione della categoria e della classe di iscrizione.
Il testo della garanzia finanziaria deve essere conforme allo schema previsto dai relativi decreti e deve essere inviato in originale alla Sezione Regionale.

Categorie 1, 5
D.M. Ambiente 8.10.96 come modificato dal D.M. Ambiente 23.4.99 ( 3 pagine, 47 Kb)
Schema del contratto per le categorie 1-5 ( 5 pagine, 17 Kb)

Categoria 8
D.M. Ambiente 20.06.11  (7 pagine, 106 Kb)
Schema del contratto per la categoria 8  ( 4 pagine, 148 Kb)

Categoria 9
D.M. Ambiente 05.07.2005 ( 6 pagine, 125 Kb)
Schema di contratto per la categoria 9 (4 pagine, 117 Kb)

Categoria 10
D.M. Ambiente 05.02.2004 (3 pagine, 83 Kb)
Schema del contratto per la categoria 10 (4 pagine, 23 Kb)

 

Riduzione degli importi

Le garanzie sono ridotte nei seguenti casi

categorie 1, 5, 8  ridotte del
50%  per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009
-  40%  nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
Copia di tali certificazioni, corredate dalla dichiarazione di corrispondenza all’originale, devono essere presentate alla Sezione regionale insieme alle garanzie finanziarie.

categorie 9, 10
alle imprese con registrazione Emas ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e s.m.i., si applica il 30% degli importi delle garanzie finanziarie.
Copia della certificazione, corredata dalla dichiarazione di corrispondenza all’originale, deve essere presentata alla Sezione regionale insieme alle garanzie finanziarie.
 

Durata

La garanzia finanziaria assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall'impresa nell'esercizio della sua attività, durante il periodo dell'iscrizione all'Albo.

La garanzia finanziaria è prestata per tutta la durata dell’iscrizione:

- ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell’Albo gestori

- ha validità pari a 5 anni, o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell’iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di 2 anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia.

Decorso tale periodo la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società (Assicurazione o Banca), anche qualora la polizza non venga restituita alla Società stessa. Pertanto, non è necessaria la delibera della Sezione regionale per lo svincolo della polizza.

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Ultima modifica
Mercoledì, Maggio 13, 2020 - 12:14

Aggiornato il: Mercoledì, Maggio 13, 2020 - 12:14

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