Fotografo


Attività regolamentata

L’attività di fotografo consiste nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Questura competente per territorio.

Come si avvia l'attività

Informando tempestivamente1 la Questura competente per territorio (dove ha sede l’impresa).
 


1 L’articolo 164, lett. f), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 ha abrogato l’articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l’esercizio dell’arte fotografica, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza. Trattasi, quindi, non di una comunicazione preventiva, ma di un obbligo di “informazione” tempestiva alla Questura. L’attività pertanto può anche iniziare  prima di informare la Questura, l’importante è farlo tempestivamente ovvero senza che decorra troppo tempo dall’effettivo inizio dell’attività.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, del R.D. 18 giugno 1931,  n. 773.

 N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Questura competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 11, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.


N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Questura competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Questura competente per territorio.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Nessuna documentazione.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella domanda/denuncia RI/REA deve essere uguale alla data di effettivo inizio dell’attività, che può anche essere precedente alla data di presentazione della domanda/denuncia medesima.

N.B. L’inizio attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.
 

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.
 

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.
 

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di fotografo è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1 .
 


1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Avvertenze

Attività artigiana
L’attività di fotografo è un’attività tipicamente artigiana, pertanto, se l’impresa possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), è tenuta a presentare, a seconda del caso, la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA e la domanda di annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese.


N.B. L’impresa, in mancanza dei requisiti artigiani, deve, a seconda del caso,  presentare solo la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

Informazioni

Iscrizione nel Registro delle imprese/REA

L’attività di fotografo può essere svolta, a scelta del soggetto che la esercita, sia come attività professionale1 in senso stretto, cioè secondo le regole e i moduli organizzativi propri delle libere professioni, sia come attività imprenditoriale, cioè secondo le regole proprie dell’imprenditore in generale di cui all’articolo 2082 del codice civile.

N.B. Se il fotografo svolge l’attività in forma imprenditoriale, ovvero secondo il modello organizzativo dell’impresa di cui all’articolo 2082 del codice civile, deve presentare domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.
 


1 Si veda a riguardo la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 luglio 1996, n. 129/E che riconosce la possibilità di esercizio dell’attività di fotografo non solo come impresa ma anche come libera professione.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi