• Contraffazione

Cosa si intende per merci contraffatte?

Il Reg. (CE) n. 1383/2003 indica come merci contraffatte le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio. A livello internazionale sono indicate come counterfeit trademark goods.

Cosa si intende per merci usurpative?

Il Reg. (CE) n. 1383/2003 indica come merci usurpative le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione.

In termini più semplici si tratta di prodotti che riproducono, senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi autorizzata, prodotti protetti da diritti di Proprietà intellettuale (che comprende il diritto d’autore e la Proprietà industriale). A livello internazionale sono indicate come pirated copyrights goods.

Cosa si intende per phishing o furto per abboccamento?

Si tratta di un raggiro che parte da una e-mail o da un SMS, che sembrano provenire da siti web “familiari” alla vittima (quello di home banking, ad esempio) e che invitano a reinserire le proprie credenziali di accesso, spesso dirottando su siti web quasi identici agli originali, sotto l’aspetto grafico, allo scopo di appropriarsene.

Cosa si può fare per evitare di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta?

È necessario fare attenzione al prezzo dei prodotti, che, se troppo basso, può risultare indice di scarsa qualità e di scarsa o mancata sicurezza per la salute del consumatore. Altrettanto importante è rivolgersi a venditori autorizzati, in grado di offrire evidenti garanzie sull’origine della merce.

Ad ogni acquisto deve corrispondere l’emissione di uno scontrino fiscale o di una fattura, che dovranno essere conservati per consentire la restituzione del prodotto o la sua sostituzione e/o riparazione in garanzia. Confrontare i prodotti e le offerte, in specie in occasione di acquisti di valore rilevante.

Controllare sempre la documentazione di accompagnamento dei prodotti acquistati ed acquistare solo prodotti in confezioni e imballaggi integri, contenenti il nome del fabbricante. Diffidare dei prodotti non recanti la marcatura CE, nel caso in cui essa sia prevista, o recanti marcatura CE non conforme, con diciture poco chiare difficilmente leggibili.

Assicurarsi della provenienza dei prodotti e della presenza di eventuali marchi di qualità o di certificazione dichiarati dal fabbricante stesso. Diffidare di proposte d’acquisto di prodotti proposti su Internet o da programmi televisivi e per i quali non sia prevista la possibilità di visionare la merce prima dell’acquisto e restituirla dopo averla ricevuta.

Cos’è il furto dell’identità commerciale?

Il D.lgs. 64/2011 definisce il furto d’identità come un’”impersonificazione” grazie alla quale il “ladro” utilizza l’identità di un’altra impresa o persona, dietro cui si nasconde totalmente od opera con un’identità fittizia che combina dati propri e altrui.

Il furto d’identità è un fenomeno in ascesa, che rappresenta un serio pericolo per l’impresa, attraverso il quale è possibile prosciugare il conto corrente o il credito telefonico di chi ne è vittima, stipulare contratti o commettere reati ai suoi danni, ottenere beni, servizi, crediti o pagamenti dilazionati, screditare un’impresa concorrente, carpire informazioni riservate su dipendenti e clienti, appropriarsi di invenzioni e di opere dell’ingegno altrui.

Per perseguire i propri intenti criminosi, il malvivente può usare indebitamente il nome della ditta, la sede, l’oggetto, il numero di iscrizione al Registro Imprese, il nome di chi ne ha la rappresentanza legale o tutti questi dati insieme.

Le informazioni più appetibili per un ladro sono i progetti e le invenzioni industriali e i dati riguardanti i clienti (coordinate bancarie, informazioni personali, preferenze d’acquisto). Egli può sottrarre fisicamente i supporti cartacei ove i dati sono contenuti, oppure aggredire il sistema informatico aziendale o aggirarne la protezione, utilizzando le credenziali di accesso sottratte a un dipendente.

Cos’è il furto di identità?

È l’appropriazione e l’utilizzo indebito del nome o dei dati identificativi di un’altra persona per accedere ai più svariati servizi (a titolo esemplificativo: la username e la password per l’accesso all’e-mail, o al conto corrente tramite il servizio di home banking, o ai profili Facebook e Twitter, o i codici di utilizzo del bancomat o dello smartphone), allo scopo di servirsene per effettuare attività improprie, quali prosciugare il conto in banca o il credito telefonico, stipulare contratti o commettere reati. Spesso si realizza attraverso il furto e l’alterazione dei documenti di identità, il furto e l’alterazione di bancomat e carte di credito, la clonazione delle carte di pagamento, solitamente per manomissione o sostituzione del dispositivo che memorizza i contenuti delle bande magnetiche delle carte di pagamento (questo tipo di frode si chiama SKIMMING).

Il consumatore che ritiene di essere vittima di una frode da contraffazione a chi può rivolgersi?

Il consumatore può segnalare un’eventuale caso di contraffazione al servizio “Linea Diretta Anticontraffazione” del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni alle competenti Forze dell'Ordine.

Egli potrà utilizzare il modulo reperibile sul sito www.uibm.gov.it alla pagina dedicata alla “Linea Diretta Anticontraffazione”

Per eventuali contatti telefonici, il recapito è 06.4705.3800, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Quale differenza c’è fra il concetto di contraffazione e quello di alterazione?

La giurisprudenza intende per alterazione un’imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo che il prodotto alterato possa confondersi con quello originario, mentre con il termine contraffazione si fa riferimento alla riproduzione integrale del prodotto, in tutta la sua portata emblematica e denominativa.

Quali sono le frodi alimentari più comuni?

L’ADULTERAZIONE consiste nella consapevole e deliberata variazione della composizione di un prodotto alimentare, sottraendo alla medesima elementi utili o aggiungendo materia di qualità inferiore.

La CONTRAFFAZIONE è un’azione fraudolenta finalizzata a creare un prodotto ex-novo apparentemente ed ingannevolmente simile al vero. Presuppone l’uso fraudolento di nomi e di marchi allo scopo di dare l’apparenza ingannevole della genuinità ad una cosa che è composta da sostanze, in tutto o in parte, diverse per qualità e quantità da quelle che normalmente concorrono a formarla.

La SOFISTICAZIONE è un procedimento diretto a rendere apparentemente migliore una sostanza. Consiste nell’aggiungere all’alimento sostanze estranee alla sua composizione con lo scopo di migliorarne l’aspetto o di coprirne difetti o di facilitare la parziale sostituzione di un alimento con un altro.

L’ALTERAZIONE avviene in presenza di modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche e/o organolettiche di un alimento, dovute a processi degenerativi spontanei, determinati da errate modalità di gestione o prolungata conservazione.